Insurance Premium Reduction Appeal Mootness
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual appealed a health insurance office's decision that denied a request for an individual premium reduction for the year 2005, but the administrative authority subsequently re-examined the case after the appeal was lodged and issued a new decision, effectively granting the requested premium reduction retroactively to January 1, 2005, which rendered the appeal moot; therefore, the court dismissed the appeal from the role because the administrative authority had the power to review its prior decision before submitting its official response, and the resulting favorable administrative decision eliminated the basis for the ongoing judicial proceeding.
Regesto Legislator
UfficialeSussidio respinto. Ricorso al TCA. Nuova decisione di concessione del sussidio. Stralcio. Possibilità per l'assicurato di impugnare la decisione che quantificherà la riduzione del premio.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision is cited to explain the administrative authority's right to re-examine the contested decision before sending its reply, justifying the case being rendered moot.
This article is cited as the basis for applying the administrative procedure law provisions regarding the re-examination of the decision.
This article of the Law of Procedure for cases before the Cantonal Insurance Court is cited as analogous to the administrative procedure law regarding the re-examination of the decision.
Testo completo
Raccomandata Incarto n. 36.2005.148 · Lugano 21 ottobre 2005 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Ivano Ranzanici
visto il ricorso del 27 settembre 2005 interposto da
RI 1 contro
la decisione su reclamo del 7 settembre 2005 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione sociale contro le malattie
considerato, in fatto ed in
diritto
- che, con decisione 7 settembre 2005, l'Ufficio Assicurazione Malattia ha respinto il reclamo contro la decisione amministrativa del 31 maggio 2005, in materia di riduzione individuale dei premi dell'assicurazione malattia per l'anno 2005, presentato da RI 1;
- che con atto 27 settembre 2005 RI 1 si è aggravato contro tale decisione (I);
- che il ricorso è stato trasmesso il 6 ottobre 2005 all'amministrazione per la risposta di causa (IV);
- che il 20 ottobre 2005 l'Ufficio Assicurazione Malattia ha chiesto lo stralcio della procedura siccome:
" *…lo scrivente Ufficio rende noto a codesta Autorità di giudizio che a seguito dell’atto ricorsuale relativo alla causa citata in epigrafe, riesaminata la pratica, i servizi amministrativi cantonali hanno accolto le richieste della parte ricorrente, assegnando in particolare alla stessa la riduzione individuale di premio nell’assicurazione sociale contro le malattie per l’anno 2005 (cfr. documento allegato).” (Doc. V)*
- che allegato al documento è stato prodotto uno scritto 19 ottobre 2005 dell'UAM all'assicurato, avente formale valore di decisione, con cui alla parte ricorrente è stato comunicato che:
" *… con riferimento al suo ricorso del 27.09.2005 avanzato presso il Tribunale cantonale delle assicurazioni contro la nostra decisione negativa in materia di sussidi dell’assicurazione malattia per l’anno 2005, le comunichiamo che, dopo ulteriore valutazione della sua situazione, in data odierna abbiamo annullato la decisione impugnata.*
*In sostituzione della decisione annullata, nel corso dei primi giorni del prossimo mese di novembre riceverà da parte nostra una nuova decisione di carattere positivo.*
*Il diritto alla riduzione di premio è dato a decorrere dal 1° gennaio 2005. La Cassa malati interessata verrà informata in merito all’importo della riduzione di premio in suo favore direttamente da parte nostra all’inizio del mese di novembre.*
*Ritenuto quanto precede, la Cassa malati dovrà in seguito emettere nei suoi riguardi dei nuovi certificati d'assicurazione validi per l'anno 2005, da cui risulti l'ammontare della riduzione di premio. Inoltre, la stessa dovrà dedurre dalle future fatturazioni dei premi per l'anno 2005 la riduzione di premio da noi concesso, nonché effettuare un'operazione di conguaglio con effetto 1° gennaio 2005.” (Doc. V/bis)*
- che il principio del sussidio per l'anno 2005 – oggetto del contendere – essendo ammesso con comunicazione alla parte ricorrente avente formale valore di decisione, la causa può essere stralciata dai ruoli. In effetti, in virtù dell'art. 50 della legge di procedura per le cause amministrative (applicabile per il rinvio di cui all'art. 76 cpv. 4 LCAMal), non diversamente dalla Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni all'art. 3a, l'autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata. Essa notifica immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica al Tribunale. Quest'ultimo continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto di una nuova decisione;
- che la nuova decisione del 19 ottobre 2005 rende privo d'oggetto il ricorso;
- che la parte ricorrente potrà semmai aggravarsi ulteriormente contro la decisione che quantificherà il sussidio;
- che alla luce dell'esito della procedura non si caricano tasse di giustizia e spese e non si attribuiscono ripetibili.
decreta 1.
il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;
2. non si percepiscono né tasse né spese;
3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano Ranzanici
terzi implicati