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36.2005.145 • TCAS TI 36.2005.145 Generato dall'IA

Appeal Regarding 2005 Health Insurance Premium Reduction Rendered Moot by Subsequent Agency Decision

Numero d'incarto 36.2005.145
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An individual appealed a decision from the social insurance office denying a reduction in mandatory health insurance premiums for the year 2005; however, prior to the administrative authority submitting its response to the court, the office re-examined the case and issued a new, positive decision granting the premium reduction retroactively to January 1, 2005, due to the appellant reaching retirement age, which rendered the initial appeal without object pursuant to procedural rules allowing the administrative authority to review a contested decision before submitting its formal reply, leading the court to strike the case from the docket without imposing costs.

Regesto Legislator

Ufficiale

Sussidio respinto. Ricorso al TCA. Nuova decisione sul principio della concessione del sussidio. Stralcio. L'assicurato potrà impugnare la decisione che quantificherà la riduzione.

Parole chiave

Generato dall'IA
riduzione dei premi dell'assicurazione malattie assicurazione malattia soppressione della prestazione d'assicurazione preavviso in materia di assicurazioni sociali spese amministrative riesame da parte dell'assicuratore

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 76 cpv. 4 LCAMal
Cited in the reasoning to support the application of Art. 50 LPA, which justified declaring the appeal obsolete.
art. 50 della legge di procedura per le cause amministrative
Cited as the procedural basis allowing the administrative authority to re-examine the decision, rendering the appeal obsolete.
art. 3a
Cited as the equivalent procedural rule in the Tribunal's own law (LTCA) supporting the reasoning that the appeal became obsolete.
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 76 cpv. 4 LCAMal

Cited in the reasoning to support the application of Art. 50 LPA, which justified declaring the appeal obsolete.

art. 50 della legge di procedura per le cause amministrative

Cited as the procedural basis allowing the administrative authority to re-examine the decision, rendering the appeal obsolete.

art. 3a

Cited as the equivalent procedural rule in the Tribunal's own law (LTCA) supporting the reasoning that the appeal became obsolete.

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Testo completo

Raccomandata Incarto n. 36.2005.145 · Lugano 20 ottobre 2005 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Ivano Ranzanici

visto il ricorso del 1° ottobre 2005 interposto da

RI 1 contro

la decisione su reclamo del 5 settembre 2005 emanata da

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione sociale contro le malattie

considerato, in fatto ed in

diritto

- che, con decisione 5 settembre 2005, l'Ufficio Assicurazione Malattia ha respinto il reclamo contro la decisione amministrativa del 31 maggio 2005, in materia di riduzione individuale dei premi dell'assicurazione malattia per l'anno 2005, presentato da RI 1;

- che con atto 1° ottobre 2005 RI 1 si è aggravato contro tale decisione (I);

- che il ricorso è stato trasmesso il 4 ottobre 2005 all'amministrazione per la risposta di causa (II);

- che il 19 ottobre 2005 l'Ufficio Assicurazione Malattia ha chiesto lo stralcio della procedura siccome:

" *…lo scrivente Ufficio rende noto a codesta Autorità di giudizio che a seguito dell’atto ricorsuale relativo alla causa citata in epigrafe, riesaminata la pratica, i servizi amministrativi cantonali hanno accolto le richieste della parte ricorrente, assegnando in particolare alla stessa la riduzione individuale di premio nell’assicurazione sociale contro le malattie per l’anno 2005 (cfr. documento allegato).” (Doc. III)*

- che allegato al documento è stato prodotto uno scritto 18 ottobre 2005 dell'UAM all'assicurato, avente formale valore di decisione, con cui alla parte ricorrente è stato comunicato che:

" *… con riferimento al suo ricorso del 01.10.2005 avanzato presso il Tribunale cantonale delle assicurazioni contro la nostra decisione negativa in materia di sussidi dell’assicurazione malattia per l’anno 2005, le comunichiamo che, dopo ulteriore valutazione della sua situazione e tenuto conto del fatto che lei dal 1° gennaio 2005 è in età AVS, in data odierna abbiamo annullato la decisione impugnata.*

*In sostituzione della decisione annullata, nel corso dei primi giorni del prossimo mese di novembre riceverà da parte nostra una nuova decisione di carattere positivo.*

*Il diritto alla riduzione di premio è dato a decorrere dal 1° gennaio 2005. La Cassa malati interessata verrà informata in merito all’importo della riduzione di premio in suo favore direttamente da parte nostra all’inizio del mese di novembre.*

*Ritenuto quanto precede, la Cassa malati dovrà in seguito emettere nei suoi riguardi dei nuovi certificati d'assicurazione validi per l'anno 2005, da cui risulti l'ammontare della riduzione di premio. Inoltre, la stessa dovrà dedurre dalle future fatturazioni dei premi per l'anno 2005 il sussidio da noi concesso, nonché effettuare un'operazione di conguaglio con effetto 1° gennaio 2005.” (Doc. III/bis)*

- che il principio del sussidio per l'anno 2005 – oggetto del contendere – essendo ammesso con comunicazione alla parte ricorrente avente formale valore di decisione, la causa può essere stralciata dai ruoli. In effetti, in virtù dell'art.

50 della legge di procedura per le cause amministrative (applicabile per il rinvio di cui all'art. 76 cpv. 4 LCAMal), non diversamente dalla Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni all'art. 3a, l'autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata. Essa notifica immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica al Tribunale. Quest'ultimo continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto di una nuova decisione;

- che la nuova decisione del 18 ottobre 2005 rende privo d'oggetto il ricorso;

- che la parte ricorrente potrà semmai aggravarsi ulteriormente contro la decisione che quantificherà il sussidio;

- che alla luce dell'esito della procedura non si caricano tasse di giustizia e spese e non si attribuiscono ripetibili.

decreta 1.

il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;

2. non si percepiscono né tasse né spese;

3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Ivano Ranzanici

terzi implicati