Appeal Moot Due to Administrative Re-examination of Premium Reduction Claim
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual appealed a social insurance office decision that rejected their claim for reduced health insurance premiums for the year 2005. Following the appeal, the administrative office re-examined the case, acknowledged the merits of the appellant's position regarding the late submission of the premium reduction request for 2005, and issued a new decision on October 14, 2005, annulling the previous negative ruling and promising a subsequent decision based on determined income, including apprenticeship status and spousal salary. Because the administrative authority exercised its legal right to re-examine and issue a new decision before filing its official response, the court decreed the appeal moot, allowing the appellant to challenge the forthcoming quantifying decision if necessary, and consequently struck the case from the rolls without imposing fees or costs.
Regesto Legislator
UfficialeSussidio respinto. Ricorso al TCA. Nuova decisione dell'amministrazione. Stralcio. Possibilità per l'assicurato di impugnare la quantificazione della riduzione.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning to justify that the administrative authority could re-examine the contested decision, leading to the subsequent striking out of the appeal.
This procedural rule governs the administrative authority's power to review the contested decision before sending its response, which supports the basis for striking out the appeal.
Although 'LTF' is not in the text, the principle of costs mentioned in the dispositive (no costs) is governed by the relevant procedural law, which in this context refers to the rules governing costs for the Cantonal Insurance Tribunal, implied by the lack of imposition in order 2.
Testo completo
Raccomandata Incarto n. 36.2005.138 · Lugano 18 ottobre 2005 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Ivano Ranzanici
visto il ricorso del 29 settembre 2005 formulato da
RI 1 contro
la decisione su reclamo del 5 settembre 2005 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione sociale contro le malattie
considerato, in fatto ed in
diritto
- che, con decisione 5 settembre 2005, l'Ufficio Assicurazione Malattia ha respinto il reclamo contro la decisione amministrativa del 31 maggio 2005, in materia di riduzione individuale dei premi dell'assicurazione malattia per l'anno 2005, presentato da RI 1;
- che con atto 29 settembre 2005 RI 1 si è aggravato contro tale decisione (I);
- che il ricorso è stato trasmesso il 30 settembre 2005 all'amministrazione per la risposta di causa (II);
- che il 17 ottobre 2005 l'Ufficio Assicurazione Malattia ha chiesto lo stralcio della procedura siccome:
" *(…) lo scrivente Ufficio rende noto a codesta Autorità di giudizio che a seguito dell’atto ricorsuale relativo alla causa citata in epigrafe, riesaminata la pratica, i servizi amministrativi cantonali hanno accolto le richieste della parte ricorrente per quanto attiene all'osservanza dei termini dell'inoltro della richiesta di riduzione di premio per l'anno 2005.*
*Nel corso dei primi mesi di novembre la controparte riceverà una nuova decisione basata sul reddito determinante (...)* .” (Doc. III)
- che allegato al documento è stato prodotto uno scritto 14 ottobre 2005 dell'UAM all'assicurato, avente formale valore di decisione, con cui alla parte ricorrente è stato comunicato che:
" *… con riferimento al suo ricorso del 29.09.2005 avanzato presso il Tribunale cantonale delle assicurazioni contro la nostra decisione negativa in materia di sussidi dell’assicurazione malattia per l’anno 2005, le comunichiamo che, dopo ulteriore valutazione della sua situazione e sulla base delle informazioni ottenute dallo sportello LAPS di __________, in data odierna abbiamo annullato la decisione impugnata.*
*In sostituzione della decisione annullata, nel corso dei primi giorni del prossimo mese di novembre riceverà da parte nostra una nuova decisione basata sul reddito determinante della sua famiglia, considerato il fatto che lei dal 1° settembre 2004 sta svolgendo un apprendistato e ritenuto il salario lordo della moglie.*
*Per eventuali informazioni supplementari siamo volentieri a sua disposizione.”* (Doc. III/bis)
- che il principio del sussidio per l'anno 2005 – oggetto del contendere – essendo ammesso con comunicazione alla parte ricorrente avente formale valore di decisione, la causa può essere stralciata dai ruoli. In effetti, in virtù della legge di procedura per le cause davanti al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni, all'art. 3a, l'autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata. Essa notifica immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica al Tribunale. Quest'ultimo continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto di una nuova decisione;
- che la nuova decisione del 14 ottobre 2005 rende privo d'oggetto il ricorso;
- che la parte ricorrente potrà semmai aggravarsi ulteriormente contro la decisione che quantificherà il sussidio;
- che alla luce dell'esito della procedura non si caricano tasse di giustizia e spese e non si attribuiscono ripetibili.
decreta 1.
il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;
2. non si percepiscono né tasse né spese;
3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano Ranzanici