Social Insurance Provider Annuls Benefit Suspension After Appeal Filed, Rendering Case Moot
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn insured party appealed a decision by the social insurance provider that suspended benefit payments due to overdue premiums, citing the social assistance authority's obligation to cover related costs; however, before responding to the appeal, the provider issued a new decision effectively annulling the suspension and agreeing with the insured party's position, leading the court to strike the appeal from the record as it had become moot due to the administrative authority re-examining and revoking its original decision, consistent with procedural rules allowing such reconsideration prior to submitting a formal response.
Regesto Legislator
UfficialeSospensione delle prestazioni. Ricorso al TCA. In sede di risposta di causa l'assicuratore annulla il provvedimento impugnato. Stralcio della procedura siccome divenuta priva d'oggetto.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe court applied this procedural rule as the legal basis for striking the appeal from the record because the administrative authority issued a new decision.
This order dictates that no fees or costs are imposed and no indemnities are awarded.
Testo completo
Raccomandata Incarto n. 36.2005.131 · Lugano 26 settembre 2005 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 16 settembre 2005 formulato da
RI 1 contro
la decisione su opposizione del 16 agosto 2005 emanata da CO 1 rappr. da: RA 1 in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto ed in diritto
considerato come il 16 agosto 2005 CO 1 ha emanato una decisione su opposizione con cui ha accertato la scadenza del pagamento di premi dovuti dall’assicurata all’assicuratore, la successiva procedura esecutiva incoata nei confronti della debitrice e l’emissione di un attestato di carenza beni a seguito della stessa;
che CO 1 ha richiamato il tenore dell’art. 90 cifra 4 OAMal, dopo avere postulato l’intervento dell’autorità d’assistenza sociale, sospendendo conseguentemente la remunerazione delle prestazioni a partire dal 23 giugno 2005;
che RI 1 si è aggravata a questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni con ricorso del 16 settembre 2005 senza entrare nel merito del debito come tale ma richiamando l’obbligo dell’assistenza sociale di prendersi a carico le spese in discussione derivanti da franchigia e partecipazioni, e concludendo per l’annullamento della decisione impugnata e la ripresa delle prestazioni;
che in luogo della risposta di causa l’assicuratore ha trasmesso direttamente all’assicurata – con copia al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni – una nuova decisione con cui “*decide di annullare la decisione di sospensione … di prestazioni assicurative*” ;
che con il suo provvedimento nuovo CO 1 ha comunicato nella sostanza di avere rivalutato il caso rinunciando a postulare l’applicazione dell’art. 90 OAMal con sostanziale adesione alla richiesta dell’assicurata;
che l’annullamento della decisione impugnata a con il nuovo provvedimento impone all’assicuratore il ripristino della copertura secondo la legge a partire dal
23 giugno 2005 compreso, in pratica l’assicuratore si impegna ad agire come se la decisione impugnata non fosse mai stata emessa;
che la causa può essere stralciata dai ruoli siccome divenuta priva d’oggetto. In effetti, in virtù della legge di procedura per le cause davanti al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni, all'art. 3a, l'autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata. Essa notifica immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica al Tribunale. Quest'ultimo continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto di una nuova decisione;
che, in concreto, CO 1 ha notificato la decisione 15 settembre 2005 (comunque trasmessa successivamente a tale data anche all’assicurata) al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni in copia, decisione notificata alla parte ricorrente con cui il provvedimento impugnato è stato annullato;
che non sussiste motivo per proseguire la trattazione della procedura che può conseguentemente essere stralciata dai ruoli;
che non vengono percepite tasse e spese e non vengono attribuite ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é stralciato dai ruoli siccome divenuto privo d’oggetto.
2.- Non si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.
3.- Intimazione alle parti ai sensi ed effetti di legge.
terzi implicati
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano Ranzanici