Appeal Moot Due to Administrative Reversal of Benefit Suspension
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn insured party appealed a decision that suspended the payment of social health insurance benefits following the debtor's failure to pay premiums and the subsequent issuance of a certificate of non-attachment of assets. The insurance authority, before filing its response to the appeal, issued a new decision expressly annulling the suspension of benefits, effectively agreeing with the appellant's request and reinstating coverage retroactively. Consequently, the court found that the appeal had become moot because the administrative authority utilized its statutory right to re-examine and overturn the contested decision prior to submitting its reply, leading to the appeal being struck from the docket.
Regesto Legislator
UfficialeSospensione delle prestazioni. Ricorso al TCA. In sede di risposta di causa l'assicuratore annulla il provvedimento impugnato. Stralcio della procedura siccome divenuta priva d'oggetto.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article is cited as the basis for why the administrative authority could re-examine the decision, leading to the appeal becoming moot.
This procedural order addresses the non-imposition of fees, costs, and legal costs.
Testo completo
Raccomandata Incarto n. 36.2005.128 · Lugano 26 settembre 2005 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 13 settembre 2005 formulato da
RI 1 contro
la decisione su opposizione del 16 agosto 2005 emanata da CO 1 rappr. da: RA 1 in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto ed in diritto
considerato come il 16 agosto 2005 CO 1 ha emanato una decisione su opposizione con cui ha accertato la scadenza del pagamento di premi dovuti dall’assicurata all’assicuratore, la successiva procedura esecutiva incoata nei confronti della debitrice e l’emissione di un attestato di carenza beni a seguito della stessa;
che CO 1 ha richiamato il tenore dell’art. 90 cifra 4 OAMal, dopo avere postulato l’intervento dell’autorità d’assistenza sociale, sospendendo conseguentemente la remunerazione delle prestazioni a partire dal 6 luglio 2005;
che RI 1 si è aggravata a questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni con ricorso del 13 settembre 2005 senza entrare nel merito del debito come tale ma richiamando il tenore dell'art. 22 LCAMal e concludendo per l’annullamento della decisione impugnata e la ripresa delle prestazioni;
che in luogo della risposta di causa l’assicuratore ha trasmesso direttamente all’assicurata – con copia al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni – una nuova decisione con cui “*decide di annullare la decisione di sospensione … di prestazioni assicurative*” ;
che con il suo provvedimento nuovo CO 1 ha comunicato nella sostanza di avere rivalutato il caso rinunciando a postulare l’applicazione dell’art. 90 OAMal con sostanziale adesione alla richiesta dell’assicurata;
che l’annullamento della decisione impugnata a con il nuovo provvedimento impone all’assicuratore il ripristino della copertura secondo la legge a partire dal 6 luglio 2005 compreso, in pratica l’assicuratore si impegna ad agire come se la decisione impugnata non fosse mai stata emessa;
che la causa può essere stralciata dai ruoli siccome divenuta priva d’oggetto. In effetti, in virtù della legge di procedura per le cause davanti al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni, all'art. 3a, l'autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata. Essa notifica immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica al Tribunale. Quest'ultimo continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto di una nuova decisione;
che, in concreto, CO 1 ha trasmesso la decisione 15 settembre 2005 al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni in copia, decisione notificata alla parte ricorrente con cui il provvedimento impugnato è stato annullato;
che non sussiste motivo per proseguire la trattazione della procedura che può conseguentemente essere stralciata dai ruoli;
che non vengono percepite tasse e spese e non vengono attribuite ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é stralciato dai ruoli siccome divenuto privo d’oggetto.
2.- Non si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.
3.- Intimazione alle parti ai sensi ed effetti di legge.
terzi implicati
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano Ranzanici