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36.2004.110 • TCAS TI 36.2004.110 Generato dall'IA

Withdrawal of Petition for Transition from Group to Individual Insurance Policy

Numero d'incarto 36.2004.110
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An individual filed a petition with the Cantonal Insurance Tribunal seeking a declaration of the right to transition from a group indemnity insurance policy to an individual policy against an opposing party concerning complementary health insurance. However, the petitioner subsequently formally withdrew the petition, stating the intention to refile the action in a competent Justice of the Peace court based on an alternative forum clause in the contract, which rendered the current proceeding objectless. Consequently, the Tribunal declared the petition struck from the record without charging legal fees or awarding costs, noting that the defendant did not appear to be a sickness insurer authorized under the relevant federal law, thus terminating the court’s involvement.

Regesto Legislator

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Art. 75 LCAMal; Withdrawal of Petition for Transition from Group to Individual Insurance Policy: However, the petitioner subsequently formally withdrew the petition, stating the intention to refile the action in a competent Justice of the Peace court based on an alternative forum clause in the contract, which rendered the current proceeding objectless. Consequently, the Tribunal declared the petition struck from the record without charging legal fees or awarding costs, noting that the defendant did not appear to be a sickness insurer authorized under the relevant federal law, thus terminating the court’s involvement.

Parole chiave

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ritiro dell'istanza giudiziaria assicurazione collettiva assegno di transizione diritto dell'assicuratore assicurazione malattia estinzione delle prestazioni assicurative Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 75 LCAMal

Although mentioned in the reasoning regarding jurisdiction for supplementary insurance disputes, this article was not explicitly cited in the final orders.

art. 47 cpv. 2-4 della legge federale sulla sorveglianza degli istituti di assicurazione privata (LSA)

Although mentioned in the reasoning regarding the simplified procedure for supplementary insurance disputes, this article was not explicitly cited in the final orders.

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Testo completo

Raccomandata Incarto n. 36.2004.110 · Lugano 27 agosto 2004 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sulla petizione del 24 agosto 2004 interposta da

__________ rappr. da: __________ contro

__________ in materia di assicurazione complementare contro le malattie

considerato, in fatto ed in diritto

- che con atto consegnato brevi manu a questo Tribunale il 25 agosto 2004 (e datato del giorno precedente) __________ ha postulato "L'accertamento e l'imposizione alla convenuta del diritto dell'attore al passaggio all'assicurazione collettiva prevista dal contratto d'assicurazione per indennità giornaliera __________) all'assicurazione individuale";

- che con scritto 26 agosto 2004 la patrocinatrice dell'attore ha comunicato al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni il "ritiro della petizione inoltrata … e … di voler cortesemente stralciare la procedura dai ruoli";

- che __________ con lo scritto 26 agosto 2004 al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha infatti indicato:

" Il ritiro non significa in nessun modo la rinuncia del signor __________ a far valere i suoi diritti. La petizione verrà inoltrata presso la competente Pretura di __________ in base al foro alternativo concordato dal contratto sottoscritto tra le parti." (Doc. _)

- che il ritiro della petizione rende la causa priva d'oggetto;

- che, d'altra parte, giusta l'art. 47 cpv. 2-4 della legge federale sulla sorveglianza degli istituti di assicurazione privata (LSA; modificata in occasione dell'adozione della LAMal il 1. gennaio 1996) per le contestazioni relative all'assicurazione complementare all'assicurazione sociale contro le malattie, i Cantoni prevedono una procedura semplice e spedita, nella quale il giudice accerta d'ufficio i fatti e valuta liberamente le prove. Il 1. gennaio 1996 il Canton Ticino si è dotato della LCAMal che all'art. 75 prevede che le contestazioni relative alle assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contro le malattie o altri rami d'assicurazione praticate da assicuratori autorizzati all'esercizio ai sensi della LAMal e delle relative ordinanze, sono decise dal TCA, che applicherà per analogia la Legge di procedura per le cause davanti al TCA;

- che nel caso concreto non risulta che la convenuta sia assicuratore malattia autorizzato ai sensi della LAMal (cfr. www.bag.admin.ch);

- che il ritiro della petizione permette lo stralcio della procedura senza carico di tasse e spese e senza attribuzione di ripetibili;

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- La petizione è stralciata.

2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Intimazione alle parti ai sensi ed effetti di legge.

terzi implicati

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Ivano Ranzanici