Withdrawal of Petition for Transition from Group to Individual Insurance Policy
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual filed a petition with the Cantonal Insurance Tribunal seeking a declaration of the right to transition from a group indemnity insurance policy to an individual policy against an opposing party concerning complementary health insurance. However, the petitioner subsequently formally withdrew the petition, stating the intention to refile the action in a competent Justice of the Peace court based on an alternative forum clause in the contract, which rendered the current proceeding objectless. Consequently, the Tribunal declared the petition struck from the record without charging legal fees or awarding costs, noting that the defendant did not appear to be a sickness insurer authorized under the relevant federal law, thus terminating the court’s involvement.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 75 LCAMal; Withdrawal of Petition for Transition from Group to Individual Insurance Policy: However, the petitioner subsequently formally withdrew the petition, stating the intention to refile the action in a competent Justice of the Peace court based on an alternative forum clause in the contract, which rendered the current proceeding objectless. Consequently, the Tribunal declared the petition struck from the record without charging legal fees or awarding costs, noting that the defendant did not appear to be a sickness insurer authorized under the relevant federal law, thus terminating the court’s involvement.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAAlthough mentioned in the reasoning regarding jurisdiction for supplementary insurance disputes, this article was not explicitly cited in the final orders.
Although mentioned in the reasoning regarding the simplified procedure for supplementary insurance disputes, this article was not explicitly cited in the final orders.
Testo completo
Raccomandata Incarto n. 36.2004.110 · Lugano 27 agosto 2004 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sulla petizione del 24 agosto 2004 interposta da
__________ rappr. da: __________ contro
__________ in materia di assicurazione complementare contro le malattie
considerato, in fatto ed in diritto
- che con atto consegnato brevi manu a questo Tribunale il 25 agosto 2004 (e datato del giorno precedente) __________ ha postulato "L'accertamento e l'imposizione alla convenuta del diritto dell'attore al passaggio all'assicurazione collettiva prevista dal contratto d'assicurazione per indennità giornaliera __________) all'assicurazione individuale";
- che con scritto 26 agosto 2004 la patrocinatrice dell'attore ha comunicato al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni il "ritiro della petizione inoltrata … e … di voler cortesemente stralciare la procedura dai ruoli";
- che __________ con lo scritto 26 agosto 2004 al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha infatti indicato:
" Il ritiro non significa in nessun modo la rinuncia del signor __________ a far valere i suoi diritti. La petizione verrà inoltrata presso la competente Pretura di __________ in base al foro alternativo concordato dal contratto sottoscritto tra le parti." (Doc. _)
- che il ritiro della petizione rende la causa priva d'oggetto;
- che, d'altra parte, giusta l'art. 47 cpv. 2-4 della legge federale sulla sorveglianza degli istituti di assicurazione privata (LSA; modificata in occasione dell'adozione della LAMal il 1. gennaio 1996) per le contestazioni relative all'assicurazione complementare all'assicurazione sociale contro le malattie, i Cantoni prevedono una procedura semplice e spedita, nella quale il giudice accerta d'ufficio i fatti e valuta liberamente le prove. Il 1. gennaio 1996 il Canton Ticino si è dotato della LCAMal che all'art. 75 prevede che le contestazioni relative alle assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contro le malattie o altri rami d'assicurazione praticate da assicuratori autorizzati all'esercizio ai sensi della LAMal e delle relative ordinanze, sono decise dal TCA, che applicherà per analogia la Legge di procedura per le cause davanti al TCA;
- che nel caso concreto non risulta che la convenuta sia assicuratore malattia autorizzato ai sensi della LAMal (cfr. www.bag.admin.ch);
- che il ritiro della petizione permette lo stralcio della procedura senza carico di tasse e spese e senza attribuzione di ripetibili;
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La petizione è stralciata.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione alle parti ai sensi ed effetti di legge.
terzi implicati
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano Ranzanici