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36.2003.94 • TCAS TI 36.2003.94 Generato dall'IA

Insured Party v. Health Insurance Provider (Petition Withdrawal)

Numero d'incarto 36.2003.94
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An insured party petitioned the Cantonal Insurance Tribunal seeking payment of daily allowances from a health insurance provider for a period in June 2003, to which the insurer subsequently agreed. Following a brief suspension to finalize a settlement, the petitioner officially withdrew the petition after receiving the agreed-upon payments, leading the Delegate Judge to decree the procedure resolved by striking it from the rolls without imposing any court fees or awarding costs.

Regesto Legislator

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non si prelevano tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili; Insured Party v. Health Insurance Provider (Petition Withdrawal): Following a brief suspension to finalize a settlement, the petitioner officially withdrew the petition after receiving the agreed-upon payments, leading the Delegate Judge to decree the procedure resolved by striking it from the rolls without imposing any court fees or awarding costs.

Parole chiave

Generato dall'IA
assicuratore malattia ritiro della domanda soppressione della prestazione d'assicurazione vertenza di assicurazione sociale surrogazione dell'assicuratore ripetibili Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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non si prelevano tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili
This part of the dispositive rules on costs, stating that no fees or expenses are levied and no cost reimbursement is awarded.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
non si prelevano tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili

This part of the dispositive rules on costs, stating that no fees or expenses are levied and no cost reimbursement is awarded.

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Testo completo

Raccomandata Incarto n. 36.2003.94 ir/tf · Lugano 22 gennaio 2004 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Ivano Ranzanici

vista la petizione del 30 ottobre 2003 interposta da

__________ rappr. da: __________ __________ contro

Cassa malati __________ in materia di assicurazione contro le malattie

considerato

che con petizione 30 ottobre 2003 __________ si è rivolto al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni chiedendo la condanna della __________ al versamento di indennità giornaliere dal 4 al 15 giugno 2003 oltre ad accessori e spese;

che in data 16 dicembre 2003 __________ ha comunicato all’attore, rappresentato dall’__________, la sua adesione alla petizione;

che il giorno successivo __________ ha chiesto la sospensione della procedura in vista di un completo accordo transattivo tra le parti;

che il 9 gennaio 2004 il Giudice delegato ha interpellato __________ al fine di conoscere gli sviluppi degli accordi tra le parti;

che il successivo 19 gennaio 2004 il rappresentante dell’attore ha comunicato il ritiro della petizione a seguito dell’avvenuto pagamento delle indennità pattuite;

che il ritiro della petizione rende priva d’oggetto la procedura che può, di conseguenza, essere stralciata dai ruoli senza carico di tasse e spese;

Per questi motivi,

decreta 1.

il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;

2. non si prelevano tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili;

3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Ivano Ranzanici