Apprentice Subsidy Appeal Rendered Moot by Reassessment
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn apprentice who was initially denied a subsidy for mandatory health insurance premiums for the year 2003 appealed the administrative decision, arguing that the subsequent revocation of her curatorship and placement with a family who did not receive child benefits meant she should bear the burden of the premiums. However, during the appeal process, the relevant social insurance office reassessed the situation and communicated to the court that it had canceled the original negative decision and would issue a positive decision granting the subsidy, effective retroactively from January 1, 2003, thus rendering the appeal devoid of object, leading the delegated judge to strike the case from the record without imposing fees or costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 3a LPrTCA, 2. non si percepiscono né tasse né spese; Apprentice Subsidy Appeal Rendered Moot by Reassessment: However, during the appeal process, the relevant social insurance office reassessed the situation and communicated to the court that it had canceled the original negative decision and would issue a positive decision granting the subsidy, effective retroactively from January 1, 2003, thus rendering the appeal devoid of object, leading the delegated judge to strike the case from the record without imposing fees or costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe Court continued the handling of the case based on this article because it had not become moot despite the administrative change.
This is the main order disposing of the case by striking the appeal as moot.
This provision rules on the non-collection of court fees and costs.
Testo completo
Raccomandata Incarto n. 36.2003.81 IR/tf · Lugano 5 novembre 2003 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Ivano Ranzanici
visto il ricorso del 22 settembre 2003 formulato da:
__________ contro
la decisione del 8 settembre 2003 emanata dall’
Ufficio dell’assicurazione malattia dell’ Istituto assicurazioni sociali, 6501 Bellinzona in materia di sussidio nell’ambito dell’assicurazione sociale contro le malattie
in fatto ed in diritto
- che __________, 1984 domiciliata a __________, apprendista, ha domandato la concessione del sussidio per il pagamento dei premi di Cassa Malati per le prestazioni obbligatorie della LAMal riferito all'anno 2003;
- che l'amministrazione ha negato il diritto al sussidio anche a seguito di reclamo e ciò con decisione 8 settembre 2003;
- che la signora __________ si è aggravata al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni con atto del 22 settembre 2003 chiedendo il riesame della decisione alla luce della revoca della curatela decisa in suo favore e dell’affidamento alla famiglia __________ che non deve, a fronte dell’assenza di versamento di assegni per i figli od agevolazioni fiscali per figli, prendere a suo carico l’onere derivante dal pagamento dei premi dell’assicurazione malattia;
- che nel termine di risposta l'ufficio dell'assicurazione malattia ha comunicato alla signora __________ quanto segue:
" con riferimento al suo ricorso del 22.09.2003 avanzato presso il
Tribunale cantonale delle assicurazioni contro la nostra decisione negativa in materia di sussidi dell'assicurazione malattia per l'anno
2003, le comunichiamo che, dopo ulteriore valutazione della sua situazione, in data odierna abbiamo annullato la decisione impugnata.
In sostituzione della decisione annullata, nel corso dei primi giorni del prossimo mese di novembre riceverà da parte nostra una nuova decisione di carattere positivo.
Il
diritto al sussidio è dato a decorrere dal 1° gennaio 2003. La Cassa malati interessata verrà informata in merito all'importo del sussidio in suo favore direttamente da parte nostra all'inizio del mese di novembre.
Ritenuto quanto precede, la Cassa malati dovrà in seguito emettere nei suoi riguardi dei nuovi certificati d'assicurazione validi per l'anno
2003, da cui risulti l'ammontare del sussidio. Inoltre, la stessa dovrà dedurre dalle future fatturazioni dei premi per l'anno 2003 il sussidio da noi concesso, nonché effettuare un'operazione di conguaglio con effetto 1° gennaio 2003." (cfr. doc. _)
- che, conseguentemente, l'amministrazione ha chiesto lo stralcio della procedura;
- che la signora __________ è stata interpellata in merito al mantenimento del gravame con scritto del 28 ottobre 2003 del giudice delegato;
- che l'amministrazione può, fino al momento della formulazione della risposta di causa, modificare la sua decisione;
- che, in concreto, l'amministrazione ha accolto le richieste della ricorrente ammettendo il
diritto al sussidio;
- che a tenore dell'art. 3a LPrTCA il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni continua la trattazione del caso in quanto non sia divenuto privo d'oggetto per effetto della nuova decisione;
- che il principio della concessione del sussidio appare ammesso nello scritto 22 ottobre 2003 trasmesso in copia al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni;
- che la signora __________ non ha fatto valere ulteriori motivi per il mantenimento del ricorso.
Viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;
decreta 1. il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli siccome divenuto privo d'oggetto;
2. non si percepiscono né tasse né spese;
3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano Ranzanici