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36.2003.45 • TCAS TI 36.2003.45 Generato dall'IA

Mootness of Appeal Regarding Health Insurance Premium Responsibility and Double Coverage

Numero d'incarto 36.2003.45
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An insured individual appealed a decision that held the cantonal social insurance institute responsible for paying the insured's past-due health insurance premiums and cost-sharing amounts owed to a former insurer, based on the former insurer's refusal to accept the insured's termination notice due to outstanding debts, which the lower authority deemed as continuous affiliation despite the insured subsequently obtaining coverage elsewhere, creating a period of double insurance. However, the court struck the appeal as moot because the former insurer retroactively cancelled the insured's affiliation to resolve the double coverage, leading the appealing party to subsequently withdraw their appeal, agreeing to remain affiliated with the current insurer.

Regesto Legislator

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Art. 9 cpv. 3 OAMal, Art. 20 LCAMal, la Legge di procedura 6.4.1961, non si prelevano né tasse né spese; Mootness of Appeal Regarding Health Insurance Premium Responsibility and Double Coverage: However, the court struck the appeal as moot because the former insurer retroactively cancelled the insured's affiliation to resolve the double coverage, leading the appealing party to subsequently withdraw their appeal, agreeing to remain affiliated with the current insurer.

Parole chiave

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doppia assicurazione premio dell'assicurazione contro le malattie assicuratore sociale diritto alle prestazioni assicurative riesame da parte dell'assicuratore sospensione dell'assicurazione Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 9 cpv. 3 OAMal
Cited in the reasoning as a previous legal basis used by the insurer which is no longer in force (not in dispositive).
Art. 20 LCAMal
Cited in the reasoning by the IAS regarding the canton's responsibility to pay arrears if the insured has default certificates, although this article itself is not repeated in the dispositive orders (1-3).
la Legge di procedura 6.4.1961
Cited in the introductory phrase before the decree orders, governing the procedure for handling the case.
non si prelevano né tasse né spese
This order concerns the procedural aspect of not imposing court fees or costs for striking the case from the rolls.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
la Legge di procedura 6.4.1961

Cited in the introductory phrase before the decree orders, governing the procedure for handling the case.

art. 20 LCAMal

Cited in the reasoning by the IAS regarding the canton's responsibility to pay arrears if the insured has default certificates, although this article itself is not repeated in the dispositive orders (1-3).

art. 9 cpv. 3 OAMal

Cited in the reasoning as a previous legal basis used by the insurer which is no longer in force (not in dispositive).

non si prelevano né tasse né spese

This order concerns the procedural aspect of not imposing court fees or costs for striking the case from the rolls.

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Testo completo

Raccomandata Incarto n. 36.2003.45 cr · Lugano 26 novembre 2003 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Ivano Ranzanici

con redattrice: · Cinzia Raffa, vicecancelliera

segretario: · Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 22 aprile 2003 di

________________ contro

la decisione del 27 marzo 2003 emanata da _______________ in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto, In fatto ed in diritto

1. __________ è assicurata contro le malattie presso la Cassa Malati __________ dal 1° marzo 1947.

In data

10 aprile 1999 l'assicurata ha inoltrato la disdetta da tale assicuratore (cfr. doc. _).

Con lettera datata 11 maggio 1999 __________ ha comunicato all'assicurata di non potere accettare le sue dimissioni, dato che a suo carico esistevano ancora degli importi di premi e di partecipazione ai costi rimasti scoperti (cfr. doc. _). Di conseguenza, la Cassa malati ha informato l'assicurata che ella continuava ad essere affiliata presso __________.

Nel frattempo, l'assicurata ha provveduto ad assicurarsi, a partire dal 1° luglio 1999, presso la Cassa malati __________. Tale assicuratore ha affiliato __________ fra i propri assicurati, a partire dal 1° luglio 1999, senza attendere la conferma da parte di __________ dell'uscita dell'assicurata dalla precedente Cassa malati.

2. Con decisione del 6 febbraio 2003 l'Istituto delle assicurazioni sociali (di seguito IAS), constatata la situazione di doppia assicurazione nella quale è venuta a trovarsi __________ - affiliata presso la Cassa malati __________ dal 1947 e presso la Cassa malati __________ dal 1999 - ha stabilito che l'Ente pubblico, intervenuto a norma di legge, vista l'esistenza di attestati di carenza beni, deve pagare i premi assicurativi e le partecipazioni ai costi arretrati rimasti impagati dall'assicurata unicamente alla Cassa malati __________ (cfr. doc. _).

3. In data 25 febbraio 2003 __________ si è opposta alla decisione dell'IAS, evidenziando di non essere più assicurata per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie presso __________, ma di essere affiliata unicamente presso la Cassa malati __________ (cfr. doc. _).

4. Con decisione su opposizione del 27 marzo 2003 l'IAS ha rigettato l'opposizione interposta da __________, rilevando che l'affiliazione dell'assicurata presso __________, non essendo state le sue dimissioni accettate dall'assicuratore, deve ritenersi continua nel tempo (cfr. doc. _).

L'amministrazione ha infatti osservato:

" Nel già citato reclamo 25 febbraio 2003 la signora __________ ci ha comunicato di avere inoltrato disdetta alla __________.

Abbiamo pertanto richiesto a tale assicuratore, con scritto 28 febbraio 2003, di volerci informare in merito.

In data 14 marzo 2003 __________ ci trasmette copia della lettera di disdetta 10 aprile 1999 inviata dalla signora __________ e copia della risposta 11 maggio 1999 fornita da __________. Da quest'ultimo documento si evince che le dimissioni inoltrate dall'interessata non sono state accettate in quanto esistevano ancora importi scoperti.

L'assicuratore in questo caso ha fatto riferimento all'art. 9 cpv. 3 OAMal che ora, a seguito di una sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni datata 29 giugno 1999, non esiste più.

Si specifica che se la signora __________ avesse nuovamente inoltrato disdetta a __________ dopo tale sentenza, l'assicuratore malattia avrebbe dovuto lasciare uscire l'interessata, malgrado gli importi scoperti.

Il medesimo risultato poteva essere ottenuto dall'assicurata se avesse fatto opposizione nei confronti dell'orientamento __________ 11 maggio 1999. Così non è stato e la decisione __________ 11 maggio 1999, ancorché fondata su argomentazioni di diritto che già allora questa Autorità aveva modo di ritenere più che dubbie - prova ne sia la già citata pronunzia del TFA - è cresciuta in giudicato.

Ergo, da un profilo squisitamente di diritto, l'affiliazione presso __________ deve ritenersi continua nel tempo." (Doc. _)

5. Con ricorso datato 22 aprile 2003 __________ ha ribadito di avere inoltrato, in data 10 aprile 1999, le proprie dimissioni dalla Cassa malati __________, a causa della sua sempre più difficile situazione economica e di essersi assicurata, a partire dal 1° luglio 1999, presso la Cassa malati __________ (cfr. doc. _).

6. Con risposta del 5 giugno 2003 l'IAS ha osservato che in seguito al ricorso dell'assicurata al TCA, __________, con scritto del 9 maggio 2003, ha posto termine alla situazione di doppia assicurazione nella quale è venuta a trovarsi __________, annullando fin dall'inizio, con effetto retroattivo al 30 giugno 1999, l'affiliazione dell'assicurata presso tale Cassa malati, indicando quale motivo delle "dimissioni", che ella "resta presso __________ " (cfr. doc. _).

L'IAS ha quindi osservato che non sussistendo più il problema della doppia copertura assicurativa (visto che __________ ha posto fine, con effetto retroattivo, al rapporto assicurativo), il ricorso dell'assicurata è divenuto privo di oggetto, dato che gli importi scoperti per premi e partecipazione ai costi rimasti impagati riguardano unicamente la Cassa malati __________, alla quale il Cantone provvederà, in base all'art. 20 LCAMal, a versare quanto risulta impagato, nel caso in cui a carico dell'assicurata dovessero esserci degli attestati di carenza beni (cfr. doc. _).

7. Dato che l'assicurata non si è espressa in merito alle osservazioni presentate dall'IAS

- relative in particolare al fatto che la Cassa malati __________ ha provveduto ad annullare, con effetto retroattivo al 30 giugno 1999, l'affiliazione dell'assicurata presso tale Cassa malati, risultando ella già assicurata presso la Cassa malati __________ fin dal 1947 - il TCA ha inviato all'assicurata un breve riassunto dei fatti, invitandola a presentare le proprie osservazioni scritte (cfr. doc. _).

L'assicurata non ha dato seguito alle richieste del Tribunale.

Il TCA ha quindi inviato all'assicurata un nuovo scritto, con invito a volersi esprimere in merito alle osservazioni presentate in data 5 giugno 2003 dall'IAS (cfr. doc. _).

In data 24 novembre 2003 __________ ha osservato:

" Ho preso atto dello scritto del 5 giugno 2003 dell'Istituto delle Assicurazioni sociali di Bellinzona e comunico quanto segue:

sono d'accordo con la notifica di nuova dimissione dell'Assicurazione malattia __________ in quanto continuerò ad essere affiliata alla __________.

Perciò ritiro il mio ricorso del 9 maggio 2003." (Doc. _)

8. Lo scritto

24 novembre 2003 della ricorrente va interpretato - inequivocabilmente - quale ritiro dell'impugnativa; di conseguenza il ricorso va stralciato dai ruoli senza carico di tasse e spese e senza riconoscimento di ripetibili.

viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;

decreta 1.- la causa è stralciata dai ruoli;

2.- non si prelevano né tasse né spese;

3.- intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Ivano Ranzanici