Insured v. Health Insurance Fund (Dental Coverage Delay)
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn insured party appealed a health insurance fund's perceived denial of justice due to the fund's delay in issuing a formal decision regarding dental treatment coverage for the insured's daughter, following an initial refusal notification and subsequent requests for a formal ruling. The court reasoned that although the fund took three months to issue the required formal decision, which occurred shortly after the appeal was filed, the appeal became moot upon the issuance of that decision, leading the court to strike the matter from the records without imposing costs or fees.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 86 LAMal, Legge di procedura 6.4.1961, LPGA; Insured v. Health Insurance Fund (Dental Coverage Delay): The court reasoned that although the fund took three months to issue the required formal decision, which occurred shortly after the appeal was filed, the appeal became moot upon the issuance of that decision, leading the court to strike the matter from the records without imposing costs or fees.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis procedural law is referenced in the preamble to the final decree, governing the court's ruling.
Although mentioned by the appellant in the reasoning for seeking the formal decision, this article is not explicitly cited in the dispositive orders (1, 2, or 3).
Although mentioned in the reasoning regarding the basis for appeal in case of delayed decision, this law is not explicitly cited in the dispositive orders.
Testo completo
Raccomandata Incarto n. 36.2003.44 IR/cd · Lugano 5 maggio 2003 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Ivano Ranzanici
visto il ricorso del 6 aprile 2003 interposto da
__________ contro
Cassa malati __________ in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto ed in diritto
- che __________, domiciliato a __________, ha postulato prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie da parte dell'assicuratore __________, ciò in seguito a trattamento dentario effettuato in favore della figlia del ricorrente;
- che, in data 16 gennaio 2003, __________ ha sollecitato la Cassa ad emanare una decisione formale in merito al rifiuto di fornire prestazioni come anticipato dall'amministrazione con scritto 21 ottobre 2002;
- che, con scritto 6 aprile 2003, __________ si è aggravato a questo TCA lamentando implicitamente una denegata giustizia esprimendosi nei seguenti termini:
"(…)
in data
16 gennaio 2003 ho inviato una lettera alla cassa malati
__________ per l'emanazione di una decisione formale al senso dell'articolo
86 LAMal.
La Cassa malati ha risposto in data 27 gennaio 2003 affermando che il caso sarebbe stato ritrattato e che la loro decisione mi sarebbe pervenuta al più presto.
In data 14.03.2003, ho sollecitato nuovamente la cassa malati visto il lungo tempo trascorso.
Con il presente ricorso chiedo che il Tribunale ordini alla cassa malati di emanare finalmente la richiesta decisione formale.
Non riesco a capire l'atteggiamento della cassa malati che è molto sollecita a incassare i premi mentre non lo è a rimborsare il dovuto agli assicurati." (cfr. doc. _)
- che, il gravame è stato intimato all'assicuratore malattia il 15 aprile 2003 ed il successivo 17 aprile la Cassa Malati __________ ha emanato la decisione formale richiesta;
- che, con scritto 23 aprile 2003 l'amministrazione ha fatto pervenire al TCA copia della decisione formale motivando il ritardo con la richiesta di un rapporto medico;
- che, a norma della LPGA (Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali) entrata in vigore il 1° gennaio 2003 ed applicabile al caso concreto poiché la richiesta di decisione formale è del gennaio 2003, l'assicurato può aggravarsi al Tribunale se l'assicuratore, "nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione;
- che, in virtù del diritto precedentemente in vigore (sino al 31.12.2002) la decisione formale doveva essere emanata nei 30 giorni, elemento temporale che non è stato ripreso nella LPGA;
- che, il ritardo nell'emanare una decisione va quindi valutato secondo i parametri di giurisprudenza generalmente ammessi per la denegata giustizia;
- che, in concreto, la Cassa ha impiegato 3 mesi per decidere in merito giustificando comunque il ritardo con la necessità di acquisire un rapporto medico;
- che, alla luce della decisione emanata il 17 aprile 2003, il gravame si rileva comunque privo d'oggetto e può essere stralciato senza conseguenza di tasse e spese per le parti.
viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;
decreta 1.
il ricorso è stralciata dai ruoli:
2. non si prelevano né tasse né spese;
3. comunicazioni alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano Ranzanici