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36.2003.31 • TCAS TI 36.2003.31 Generato dall'IA

Insured's Appeal of Insurer's Failure to Decide Mooted by Subsequent Favorable Decision and Repayment

Numero d'incarto 36.2003.31
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An insured party appealed an insurer's failure to issue a formal decision regarding opposition to enforcement proceedings initiated over unpaid health insurance premiums, which also involved an initial mistaken retention of a reimbursement amount. The court reasoned that the appeal, initially based on a denial of justice due to the insurer's delay in formalizing its agreement to cancel the enforcement proceedings, became moot when the insurer subsequently issued a favorable decision on opposition and repaid the wrongfully withheld funds, leading to the petition being struck from the docket without court fees or costs awarded due to the parties reaching an acquiescence.

Regesto Legislator

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Art. 80 LAMal, Art. 85 LAMal, Art. 86 LAMal, Art. 86 cpv. 2 LAMal, LPGA, Viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961; Insured's Appeal of Insurer's Failure to Decide Mooted by Subsequent Favorable Decision and Repayment: The court reasoned that the appeal, initially based on a denial of justice due to the insurer's delay in formalizing its agreement to cancel the enforcement proceedings, became moot when the insurer subsequently issued a favorable decision on opposition and repaid the wrongfully withheld funds, leading to the petition being struck from the docket without court fees or costs awarded due to the parties reaching an acquiescence.

Parole chiave

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assicuratore malattia rimborso delle spese d'assicurazione decisione d'esecuzione surrogazione dell'assicuratore sovrassicurazione opposizione Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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LPGA

The decision notes that the appeal became moot due to the insurer's subsequent actions, referencing the general provisions of the Social Insurance General Part Act (LPGA) regarding recourse for failure to decide.

art. 86 cpv. 2 LAMal

Cited in the reasoning to justify the right to appeal due to the insurer's failure to issue a decision (denial of justice), which supports the procedural context leading to the action being rendered moot.

Viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961

Cited as the legal basis for the decree ordering the striking of the case from the roll.

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Testo completo

Raccomandata Incarto n. 36.2003.31 IR/cd · Lugano 8 maggio 2003 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Ivano Ranzanici

vista la petizione del 14 marzo 2003 interposto da

__________ contro

Cassa malati __________ in materia di assicurazione contro le malattie

considerato come:

- con atto

14 marzo 2003 __________ si è aggravato al TCA contro la Cassa Malati __________ segnalando i seguenti fatti:

"(…)

1. A seguito di un sollecito e ingiunzione, ingiunzione legale LCA e sollecito LAMal, di data 14.5.2003, relativi al premio del ricorrente per il mese di marzo 2002, da lui contestati, la __________ ha fatto spiccare due precetti esecutivi a carico di __________, N. __________ in data 11.7.2002 (per premio LCA) per fr. 102,20 (Doc. _), rispettivamente N. __________ in data 2.8.2002 (premio LAMal) di

fr.

153.20 (Doc. _) ai quali il ricorrente ha fatto opposizione.

Prove: Doc. _, _, documenti, testi, interrogatorio formale, perizia, edizione di documenti, ispezione UE, si richiama l'inc. n. __________ di questo lodevole Tribunale.

2. In data 18.10.2002 la __________ ha inviato al ricorrente la decisione di rigetto dell'opposizione relativo al PE n. __________ (Doc. _), a cui quest'ultimo ha confermato formalmente l'opposizione con lettera raccomandata del 22.10.2002 (Doc. _).

Prove: Doc. _, _, documenti, testi, interrogatorio formale, perizia, edizione di documenti, ispezione UE, si richiama l'inc. n. __________ di questo lodevole Tribunale.

3. In risposta a questa lettera, il 9.1.2003 la __________ ha comunicato a __________ di aver deciso di annullare i precetti esecutivi a suo carico (Doc. _). Dopo indagine all'Ufficio esecuzioni di __________, risulta che a tutt'oggi esistono a carico del ricorrente entrambi i precetti esecutivi.

Non solo, ma con conteggio di data 10.2.2003 (Doc. _), la __________ ha indebitamente trattenuto fr. 136.40, in relazione al rimborso per le prestazioni del 26.9.2002 del Dott. __________ a __________, motivando tale detrazione come: "importo disponibile per essere dedotto dalla credenza aperta presso la società __________ ".

Si chiede quindi che venga fatto ordine alla __________ di versare l'importo di fr. 136.40 indebitamente trattenuto al qui ricorrente.

Prove: Doc. _, _, documenti, testi, interrogatorio formale, perizia, edizione di documenti, ispezione UE, si richiama l'inc. n. __________ di questo lodevole Tribunale." (cfr. doc. _)

- che il gravame è stato trasmesso all'assicuratore il 18 marzo 2003 ed in data 17 aprile 2003, dopo avere ottenuto proroga del termine per la risposta, __________ ha preso posizione nei seguenti termini:

" (…)

1. II Sig. __________ (qui sotto: il ricorrente, l'assicurato) beneficiava

dell'assicurazione obbligatoria delle cure con una franchigia annua di CHF 1'500.- nonché delle assicurazioni complementari delle

prestazioni particolari __________ e delle spese di ospedalizzazione in divisione privata __________.

Prova: documento _

2. II 22 aprile 2002 e il 14 maggio 2002, __________ (qui sotto: l'intimata, la Cassa)

gli ha inviato un invito al pagamento, rispettivamente un sollecito di CHF 153.20, corrispondente al premio dell'assicurazione

obbligatoria delle cure del mese di marzo 2002 (CHF 118.20) e alle spese di sollecito di CH F 35.-.

Prova: documenti _ e _

3. Poiché il termine di pagamento non è stato rispettato, il 5 agosto 2002 l'intimata gli ha notificato un precetto esecutivo per la somma di CHF 153.20 (procedura N° __________), contro il quale è stata fatta opposizione.

Prova: documento _

4. II 18 ottobre 2002, la Cassa ha reso una decisione formale ai sensi dell'art. 80 della Legge federale sull'assicurazione obbligatoria delle cure (LAMal), per mezzo della quale ha rifiutato questa opposizione, dichiarando l'assicurato debitore dell'importo precitato.

Prova: documento _

5. Con lettera raccomandata del 22 novembre 2002, l'assicurato ha fatto opposizione alla decisione di revoca.

Prova: documento _

6. Tramite lettera del 9 gennaio 2003, la Cassa ha riconosciuto di aver ricevuto un versamento dell'assicurato e si è impegnata ad annullare la procedura succitata.

Prova: documento _

7. L'assicurato ha depositato il 14 marzo 2003, il suo ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni del Ticino.

II. DIRITTO

Conformemente all'art. 80 LAMal, se l'assicurato non accetta una decisione dell'assicuratore, quest'ultimo deve confermarglielo per iscritto entro 30 giorni a decorrere dalla esplicita domanda dell'assicurato. In base al capoverso 2, l'assicuratore deve motivare la decisione e indicare le vie di ricorso; la notifica irregolare di una decisione non può essere di pregiudizio all'assicurato.

In base all'art. 85 LAMal, una decisione resa sulla base dell'art. 80 LAMal, può essere impugnata, entro trenta giorni, per via d'opposizione presso l'assicuratore che l'ha notificata. La decisione resa su opposizione deve essere motivata ed indicare le vie di ricorso.

In base all'art. 86 LAMal, la decisione resa su opposizione può essere attaccata, entro trenta giorni, mediante ricorso di diritto amministrativo.

In questo caso l'intimata non ha reso una decisione suscettibile di ricorso, nella misura in cui ha accettato, con lettera del 9 gennaio 2003, di annullare il precetto esecutivo. In altri termini ha ammesso l'opposizione alla decisione di revoca del 22 novembre 2002, in quanto è stata confermata l'opposizione al precetto esecutivo N° __________ dell'Ufficio dei Fallimenti di __________ notificato il 5 agosto 2002.

L'intimata riconosce tuttavia che il Tribunale federale delle assicurazioni ha ricordato che una Cassa deve rendere une decisione formale (...) e in seguito una decisione su opposizione e non può accontentarsi di esprimere il suo parere tramite una semplice lettera (RAMA 2000 N° KV 129 consid. 3).

Nella misura in cui l'art.

86 cpv. 2 LAMal prevede che il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, malgrado la domanda dell'assicurato, non notifica alcuna decisione o decisione su opposizione, è d'obbligo riconoscere che l'assicurato ha ricorso per diniego di giustizia.

A queste condizioni la Cassa s'impegna a rendere una decisione su opposizione alla decisione di revoca del 22 novembre 2002, e ciò dovrebbe rendere il ricorso privo d'oggetto." (cfr. doc. _)

- che, in data 22 aprile 2003 __________ ha reso una decisione su opposizione in favore del ricorrente, decisione con cui l'assicuratore ha annullato la sua decisione formale 18 ottobre 2002, è stata mantenuta l'opposizione interposta al PE __________;

- che il 2 maggio 2003 __________ si è rivolto al TCA informando che __________

" (…)

ha provveduto a rimborsarmi l'importo di fr. 136.40 a me dovuto, come si deduce dal conteggio per rimborsi del 10.4.2003 trasmessomi dalla stessa e che le allego in copia.

In data 22.4.2003 la __________ mi ha inoltre trasmesso la decisione su opposizione, con cui annulla la sua decisione del 18.10.2002 e conferma la mia opposizione all'esecuzione N. __________, dichiarando di voler annullare le esecuzioni a mio carico. Da un'indagine da me effettuata all'Ufficio esecuzioni di __________, risulta che entrambe le esecuzioni a mio carico (PE N. __________ e PE N. __________) sono state cancellate il 31.3.2003, rispettivamente l'11.4.2003.

Visto che si è giunti ad acquiescenza, la prego cortesemente di voler stralciare la causa, assegnando eventuali tasse e spese, nonché ripetibili alla parte convenuta." (cfr. doc. _)

- che lo stesso ricorrente indica come il gravame sia divenuto privo d'oggetto e vada stralciato con il rilievo del carico delle spese e ripetibili alla convenuta;

- che, a norma della LPGA (Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali) entrata in vigore il 1° gennaio 2003 ed applicabile al caso concreto l'assicurato può aggravarsi al Tribunale se l'assicuratore, "nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione;

- che, il ritardo nell'emanare una decisione va quindi valutato secondo i parametri di giurisprudenza generalmente ammessi per la denegata giustizia;

- che, in concreto, la Cassa ha impiegato 6 mesi per decidere in merito;

- che, alla luce della decisione emanata il 22 aprile 2003, il gravame si rileva comunque privo d'oggetto e può essere stralciato senza conseguenza di tasse e spese per le parti;

- che non si giustifica, in assenza di patrocinio o rappresentazione, l'attribuzione di ripetibili.

Viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;

decreta 1.

la petizione è stralciata dai ruoli:

2. non si prelevano né tasse né spese;

3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Ivano Ranzanici