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36.2003.17 • TCAS TI 36.2003.17 Generato dall'IA

Social Sickness Insurance Review Deadline Annulment Dismissed Due to Lack of New Evidence

Numero d'incarto 36.2003.17
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An individual sought the annulment of a deadline for submitting a review request against a prior review ruling in a social sickness insurance matter, citing incapacitation due to eye surgery, but the court rejected the review application because the grounds asserted—that a previously submitted document was not considered—did not constitute valid new facts or evidence as required by law, as the document was known during the prior revision proceedings; consequently, the court dismissed the primary review request and, treating the communication as a potential request for reinstatement of the deadline for appeal to a higher court, transferred that specific request to the competent Federal Tribunal.

Regesto Legislator

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Art. 8 Legge, Art. 87 lett. i LAMal, Art. 14 LPTCA, Art. 15 cpv. 1 LPTCA, Art. 137 CPC, Art. 23 LPTCA; Social Sickness Insurance Review Deadline Annulment Dismissed Due to Lack of New Evidence: - nella misura in cui lo scritto 20 febbraio 2003 di __________ è da interpretare invece quale istanza di restituzione dei termini per potersi aggravare al TFA contro la sentenza 18 ottobre 2002 di questo TCA, l'incarto va trasmesso per competenza al TFA a norma dell'art. 107 cpv. 2 OG, applicabile in virtù del rinvio di cui all'art. 132 OG, giusta il quale l'autorità incompetente trasmette il ricorso immediatamente al Tribunale federale (cfr. anche art. 35 OG e Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 1997, pag. 402 segg. Nr.

Parole chiave

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procedura di assicurazioni sociali procedura di annullamento procedura di revisione termine di comunicazione motivo di revisione documenti validi Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 8 Legge
- giusta l'art. 87 lett. i LAMal nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2002, deve essere garantita la revisione delle sentenze se sono scoperti fatti o mezzi di prova nuovi, oppure se un crimine o un delitto hanno influito sulla sentenza;
Art. 87 lett. i LAMal
- giusta l'art. 87 lett. i LAMal nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2002, deve essere garantita la revisione delle sentenze se sono scoperti fatti o mezzi di prova nuovi, oppure se un crimine o un delitto hanno influito sulla sentenza;
Art. 14 LPTCA
- l'art. 14 LPTCA del canto suo prevede analogamente che contro le decisioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni é ammessa la revisione
Art. 15 cpv. 1 LPTCA
Art. 137 CPC
Art. 23 LPTCA
Cited analogously as the basis for applying procedural rules from the CPC regarding the rejection of the appeal/request.
Art. 8 LPTCA
- giusta l'art. 87 lett. i LAMal nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2002, deve essere garantita la revisione delle sentenze se sono scoperti fatti o mezzi di prova nuovi, oppure se un crimine o un delitto hanno influito sulla sentenza;
Art. 139 CPC
- per l'art. 139 CPC la restituzione in intero contro il lasso dei termini deve essere chiesta entro 10 giorni dalla cessazione dell'impedimento;

Giurisprudenza citata

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DTF 118 II 199
Revision of International Arbitral Award Based on Witness Credibility
2A.531/1999
anche STF del 22 agosto 2000, non pubblicata, 2A.531/1999).
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 313 bis CPC

Used to reject the request for revision because it was manifestly unfounded.

art. 107 cpv. 2 OG

Applied because the request (interpreted as a request for extension of time to appeal) was transmitted to the Federal Court due to the Cantonal Court's lack of jurisdiction.

art. 23 LPTCA

Cited analogously as the basis for applying procedural rules from the CPC regarding the rejection of the appeal/request.

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Testo completo

Raccomandata Incarto n. 36.2003.17 cs · Lugano 28 febbraio 2003 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Ivano Ranzanici

con redattore: · Christian Steffen, vicecancelliere

segretario: · Fabio Zocchetti

statuendo sull'istanza del 20 febbraio 2003 di

__________

chiedente la revisione della sentenza di revisione emessa il 18 ottobre 2002 da questo Tribunale (inc. __________) in relazione alla sentenza del 16 maggio 2001 (inc. __________) nella causa promossa con ricorso 28 ottobre 2000 contro la decisione del 26 settembre 2000 emanata da

Cassa malati __________ in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto checon

sentenza del 18 ottobre 2002, intimata in data 31 ottobre 2002, il TCA ha respinto l'istanza di revisione, presentata da __________, della sentenza emessa il 16 maggio 2001;

- con scritto datato 20 febbraio 2003 e pervenuto al TCA in data 21 febbraio 2003 l'interessata chiede:

" (…) la restituzione in intero del termine, (art.

8 Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni), alla sentenza di revisione del 18.10.2002, intimata il 31.10.2002, ritirata in posta in data 11.11.2002 per motivi di salute "postumi di intervento all'occhio" non mi è possibile leggere e scrivere, come da copia certificato medico dr. __________, che si produce, l'originale è già in vostro possesso, (Vedi inc. no. __________) per presentare la domanda di riesame della sentenza di revisione, in quanto la decisione non è stata pronunciata in merito alle nuove prove prodotte, particolarmente la "Sentenza del Tribunale cantonale della assicurazioni (Sezione del Tribunale d'appello) del 22 settembre 1997 del", (doc. _), prodotta con la domanda di revisione in data 02.07.2001." (doc. _)

- non si è proceduto allo scambio di allegati;

- la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

- giusta l'art. 87 lett. i LAMal nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2002, deve essere garantita la revisione delle sentenze se sono scoperti fatti o mezzi di prova nuovi, oppure se un crimine o un delitto hanno influito sulla sentenza;

- con il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la LPGA che prevede all'art. 61 lett. i che le decisioni devono essere sottoposte a revisione se sono stati scoperti nuovi

fatti o mezzi di prova oppure se il giudizio è stato influenzato da un crimine o da un delitto;

- l'art. 14 LPTCA del canto suo prevede analogamente che contro le decisioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni é ammessa la revisione

a) se sono scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova;

b) se un crimine o un delitto ha influito sulla decisione.

- a norma dell'art 15 cpv. 1 LPTCA, poi, la domanda di revisione deve essere presentata, con l'indicazione dei motivi e dei mezzi di prova, entro 90 giorni dalla data in cui sono state conosciute le circostanze nuove previste alle lett. a) e b) dell'art. 14;

- l'art.

137 CPC, applicabile in virtù del rinvio di cui all'art. 23 LPTCA, prevede che la restituzione in intero per inosservanza di un termine, cui fa riferimento l'interessata laddove invoca l'art. 8 LPTCA ("termini") è concessa se l'istante o il suo patrocinatore dimostra di essere stato impedito di agire, di comparire o di chiedere un rinvio perché senza sua colpa ignorava la scadenza del termine oppure perché la notificazione è avvenuta così tardi da renderne impossibile l'osservanza (lett. a), perché l'impedimento di compiere in tempo utile l'atto processuale era dovuto a un fatto grave che non poteva essere evitato (let. b);

- per l'art. 139 CPC la restituzione in intero contro il lasso dei termini deve essere chiesta entro 10 giorni dalla cessazione dell'impedimento;

- nella misura in cui lo scritto del 20 febbraio 2003 è da trattare quale richiesta di revisione della sentenza del 18 ottobre 2002 può qui rimanere aperta la questione a sapere se la domanda di revisione, rispettivamente la domanda di restituzione in intero, sono tempestive, essendo l'istanza manifestamente infondata;

- infatti l'assicurata afferma che la decisione del 18.10.2002 non è stata pronunciata in merito alle nuove prove prodotte, particolarmente "*la sentenza del tribunale cantonale della assicurazioni (Sezione del tribunale d'appello) del

22 settembre 1997del", (doc. _) prodotta con la domanda di revisione in data 02.07.2001*" (doc. _);

- come già indicato nella sentenza di cui è chiesta la revisione, i nuovi mezzi di prova, devono servire a dimostrare nuovi fatti rilevanti in grado di giustificare la revisione oppure fatti che già erano conosciuti in precedenza, ma che però non avevano potuto essere stabiliti con certezza. L'istante deve dimostrare che tale circostanza non sia stata cagionata dalla sua negligenza (DTF 118 II 199 consid. 5, 110 V 138 consid. 2; cfr. anche STF del 22 agosto 2000, non pubblicata, 2A.531/1999).

- costituisce, dunque, fatto nuovo o nuovo mezzo di prova soltanto il fatto o il mezzo di prova che non era già conosciuto nella precedente procedura o che non avrebbe potuto venir prodotto dall'interessato anche qualora quest'ultimo avesse dato prova della necessaria diligenza (RCC 1983, pag. 157; RCC 1970, pag. 457 consid. 3).

- in concreto __________ non ha invocato prove nuove, bensì ha asserito che il TCA non avrebbe preso in considerazione le prove prodotte con l'istanza di revisione precedente, ed in particolare una sentenza del TCA del 1997, che l'interessata conosce pertanto da più di cinque anni;

- non facendo valere validi motivi di revisione della sentenza di revisione, l'istanza va respinta in applicazione dell'art. 313 bis CPC, applicabile per analogia in virtù del rinvio di cui all'art. 23 LPTCA, giusta il quale la Camera civile di appello può, prima della notificazione dell'atto di appello, decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso, qualora si riveli inammissibile o manifestamente infondato;

- va poi rilevato che la procedura da seguire per contestare la decisione del 18 ottobre 2002 era nota a __________, poiché indicata in calce alla sentenza e poiché in passato l'interessata ha impugnato le STCA del 20 novembre 2000 (inc. __________) e del 25 ottobre 2000 (inc. __________), oggetto di due distinte decisioni del TFA di data 25 luglio 2001 (K 203/00 e K 10/01), contro cui l'interessata ha presentato due istanze di revisione ritenute inammissibili dall'Alta Corte per mancato versamento dell'anticipo (STFA del 20 settembre 2002 (K 144/01) e STFA del 15 ottobre 2002 (K 143/01));

- nella misura in cui lo scritto 20 febbraio 2003 di __________ è da interpretare invece quale istanza di restituzione dei termini per potersi aggravare al TFA contro la sentenza 18 ottobre 2002 di questo TCA, l'incarto va trasmesso per competenza al TFA a norma dell'art. 107 cpv. 2 OG, applicabile in virtù del rinvio di cui all'art. 132 OG, giusta il quale l'autorità incompetente trasmette il ricorso immediatamente al Tribunale federale (cfr. anche art. 35 OG e Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 1997, pag. 402 segg. Nr.

21 segg.).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- L'istanza di revisione è respinta*.

2.- L'istanza

20 febbraio 2003 è trasmessa al TFA, a norma dell'art. 107 cpv. 2 OG, ai sensi dei considerandi.

3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti