Insured v. Insurer: Group Policy Conversion Settlement
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn insured individual, who was part of a collective group policy for loss of earnings through their employer, appealed a decision regarding the retroactive change to individual insurance coverage following the employer's cancellation of the group contract, questioning the legality of a transition only effective retroactively. During a hearing, the parties reached a settlement agreement whereby the insured would personally pay the premium for March 2002, and the insurer would cover daily benefits for 12 days starting March 18, 2002, leading the appellant to formally withdraw the appeal, resulting in the court striking the matter from the docket without costs or fees.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 71 cpv. 2 LAMal; Insured v. Insurer: Group Policy Conversion Settlement: During a hearing, the parties reached a settlement agreement whereby the insured would personally pay the premium for March 2002, and the insurer would cover daily benefits for 12 days starting March 18, 2002, leading the appellant to formally withdraw the appeal, resulting in the court striking the matter from the docket without costs or fees.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision was cited by the appellant in their submission regarding the legitimacy of the insurance company's action, although the final order did not rule on its merits due to the withdrawal.
Testo completo
RACCOMANDATA Incarto n. 36.2002.00065 ir/gm · Lugano 26 luglio 2002 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Ivano Ranzanici
visto la petizione (recte ricorso) del 14 giugno 2002 interposta da
__________, rappr. da: __________, __________, contro
la decisione del emanata da __________, in materia di assicurazione contro le malattie
letti ed esaminati gli atti;
visto che con petizione (recte ricorso) del
14 giugno 2002 __________ si è rivolto al TCA rilevando di essere stato assicurato, per la perdita di guadagno, collettivamente quale dipendente della __________, di non essere stato informato di una disdetta del contratto concluso dalla stessa datrice di lavoro con __________ per la copertura del rischio di perdita di guadagno a seguito di malattia. Richiamando l’art. 71 cpv. 2 LAMal l’assicurato, tramite l’__________, ha chiesto se fosse legittima la posizione della __________ che “… mette nella condizione l’assicurato di passare all’assicurazione individuale solo retroattivamente?”;
rilevato che __________ ha chiesto che la petizione fosse dichiarata irricevibile ed in subordine fosse da respingere;
ritenuto che le parti sono state convocate per un’udienza di discussione il 26 luglio 2002 nel corso della quale hanno trovato il seguente accordo:
" Le parti, dopo discussione e chiarimento della fattispecie, concordano nel risolvere la fattispecie mediante l'affiliazione di __________ a far tempo dal 1° marzo 2002 sino alla fine del medesimo mese. Per questo periodo l'assicurato verserà personalmente il premio e la Cassa corrisponderà invece le indennità giornaliere per la durata di 12 giorni a partire dal 18 marzo 2002 non compreso.
Le cifre verranno stabilite direttamente tra le parti.
Il sig. __________ a nome dell'istante dichiara seduta stante di ritirare la petizione 14 giugno 2002.
La firma in calce alla presente vale come atto di ritiro." (cfr. verbale, doc. _);
visto che il ritiro del gravame, comunque interpretabile unicamente come ricorso per denegata giustizia, rende privo d’oggetto la procedura che può quindi essere stralciata dai ruoli senza conseguenza di tasse e spese.
decreta 1.
il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;
2. non si percepiscono né tasse né spese;
3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano Ranzanici