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36.2002.65 • TCAS TI 36.2002.65 Generato dall'IA

Insured v. Insurer: Group Policy Conversion Settlement

Numero d'incarto 36.2002.65
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An insured individual, who was part of a collective group policy for loss of earnings through their employer, appealed a decision regarding the retroactive change to individual insurance coverage following the employer's cancellation of the group contract, questioning the legality of a transition only effective retroactively. During a hearing, the parties reached a settlement agreement whereby the insured would personally pay the premium for March 2002, and the insurer would cover daily benefits for 12 days starting March 18, 2002, leading the appellant to formally withdraw the appeal, resulting in the court striking the matter from the docket without costs or fees.

Regesto Legislator

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Art. 71 cpv. 2 LAMal; Insured v. Insurer: Group Policy Conversion Settlement: During a hearing, the parties reached a settlement agreement whereby the insured would personally pay the premium for March 2002, and the insurer would cover daily benefits for 12 days starting March 18, 2002, leading the appellant to formally withdraw the appeal, resulting in the court striking the matter from the docket without costs or fees.

Parole chiave

Generato dall'IA
assicurazione collettiva guadagno assicurato contratto di assicurazione riduzione della prestazione d'assicurazione riesame da parte dell'assicuratore ambito di applicazione ratione materiae Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 71 cpv. 2 LAMal

This provision was cited by the appellant in their submission regarding the legitimacy of the insurance company's action, although the final order did not rule on its merits due to the withdrawal.

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Testo completo

RACCOMANDATA Incarto n. 36.2002.00065 ir/gm · Lugano 26 luglio 2002 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Ivano Ranzanici

visto la petizione (recte ricorso) del 14 giugno 2002 interposta da

__________, rappr. da: __________, __________, contro

la decisione del emanata da __________, in materia di assicurazione contro le malattie

letti ed esaminati gli atti;

visto che con petizione (recte ricorso) del

14 giugno 2002 __________ si è rivolto al TCA rilevando di essere stato assicurato, per la perdita di guadagno, collettivamente quale dipendente della __________, di non essere stato informato di una disdetta del contratto concluso dalla stessa datrice di lavoro con __________ per la copertura del rischio di perdita di guadagno a seguito di malattia. Richiamando l’art. 71 cpv. 2 LAMal l’assicurato, tramite l’__________, ha chiesto se fosse legittima la posizione della __________ che “… mette nella condizione l’assicurato di passare all’assicurazione individuale solo retroattivamente?”;

rilevato che __________ ha chiesto che la petizione fosse dichiarata irricevibile ed in subordine fosse da respingere;

ritenuto che le parti sono state convocate per un’udienza di discussione il 26 luglio 2002 nel corso della quale hanno trovato il seguente accordo:

" Le parti, dopo discussione e chiarimento della fattispecie, concordano nel risolvere la fattispecie mediante l'affiliazione di __________ a far tempo dal 1° marzo 2002 sino alla fine del medesimo mese. Per questo periodo l'assicurato verserà personalmente il premio e la Cassa corrisponderà invece le indennità giornaliere per la durata di 12 giorni a partire dal 18 marzo 2002 non compreso.

Le cifre verranno stabilite direttamente tra le parti.

Il sig. __________ a nome dell'istante dichiara seduta stante di ritirare la petizione 14 giugno 2002.

La firma in calce alla presente vale come atto di ritiro." (cfr. verbale, doc. _);

visto che il ritiro del gravame, comunque interpretabile unicamente come ricorso per denegata giustizia, rende privo d’oggetto la procedura che può quindi essere stralciata dai ruoli senza conseguenza di tasse e spese.

decreta 1.

il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;

2. non si percepiscono né tasse né spese;

3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Ivano Ranzanici