Sickness Insurance Carrier Settlement and Dismissal
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appeal challenging a sickness insurance carrier's decision to refuse payment for rehabilitation center treatment was dismissed after the appellant and the carrier reached a settlement agreement concerning the costs for speech therapy and physiotherapy sessions, within the limits of applicable law. Because the parties successfully resolved the dispute through this transaction, the court declared the case moot and struck it from the register, stipulating that no court fee would be charged, while costs were borne by the State and no legal costs were awarded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAviste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961, 1. la causa è stralciata dai ruoli; Sickness Insurance Carrier Settlement and Dismissal: Because the parties successfully resolved the dispute through this transaction, the court declared the case moot and struck it from the register, stipulating that no court fee would be charged, while costs were borne by the State and no legal costs were awarded.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe court cites the provisions of the procedural law to enact the final orders.
This is the primary order disposing of the case due to the transaction agreement.
This order determines the procedural costs following the case being struck from the rolls.
Testo completo
Raccomandata Incarto n. 36.2002.27 cs · Lugano 22 novembre 2002 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Ivano Ranzanici
visto il ricorso del 1° marzo 2002 interposto da
__________ rappr. da: __________ rappr. da: avv. __________ contro
la decisione del 1° febbraio 2002 emanata da Cassa malati __________ in materia di assicurazione sociale contro le malattie
letti ed esaminati gli atti;
vista la risposta 2 aprile 2002 della parte convenuta;
rilevato che in data 20 novembre 2002 l'insorgente ha trasmesso al TCA uno scritto con il quale indica:
" Le comunico che le parti hanno ora raggiunto un accordo transattivo che pone fine alla lite ed alla procedura ricorsuale evidenziata a margine.
Allego in originale l'atto di transazione e La prego cortesemente di stralciare la causa dal ruolo." (doc. _)
preso atto della transazione del 12.11.2002/18.11.2002 del seguente tenore:
" TRANSAZIONE
tra la spett.le __________ Cassa malattia e infortuni della , ed il signor __________,
richiamati
- la decisione 14 novembre 2001 con la quale la __________ ha rifiutato il pagamento di un soggiorno presso il centro di cure di riabilitazione __________,
- l'opposizione 12 dicembre 2001 del signor __________,
- la decisione su opposizione 1/5 febbraio 2002 della __________,
- il ricorso 1. Marzo 2002 del signor __________ (inc. __________)
allo scopo di dirimere la vertenza mediante un accordo transattivo
si conviene quanto segue:
1. La spett.le __________ assume, per il signor __________, le spese legate alle sedute, presso la __________, con il logopedista e con il fisioterapista. Il tutto, entro i limiti della legge, in particolare della LAMal e delle ordinanze allegate.
2. Con quanto sopra il ricorso 1.3.2002 può essere stralciato per intervenuta transazione. Le eventuali spese con l'eventuale tassa di giustizia vengono assunte dalle parti in ragione di metà ciascuno. Le ripetibili sono compensate." (doc. _)
rilevato che la causa è divenuta di conseguenza priva di oggetto;
viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;
decreta 1.
la causa è stralciata dai ruoli;
2. non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili;
3. intimazione alle parti interessate a sensi ed effetti di legge.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato
Ivano Ranzanici