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36.2002.130 • TCAS TI 36.2002.130 Generato dall'IA

Claim Withdrawn Due to Insurer Conceding Benefits

Numero d'incarto 36.2002.130
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A claimant filed a petition against a health insurance fund regarding sickness insurance benefits; however, the case became moot after the opposing party confirmed that the insurance fund had subsequently decided to recognize the sickness indemnity for the period in question, leading the claimant to formally withdraw the petition, resulting in the court striking the matter from the rolls without awarding any fees or costs.

Regesto Legislator

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Legge di procedura 6.4.1961; Claim Withdrawn Due to Insurer Conceding Benefits: " Facciamo seguito al ricorso presentato a nome e per conto del richiamato in oggetto per informavi che la convenuta Cassa Malati, con scritto 24.2, ha deciso di riconoscere l'indennità per malattia per il periodo 11.4.2002 - 23.4.2002.

Parole chiave

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domanda di prestazione d'assicurazione spese di assicurazione malattie cassa di assicurazione ritiro delle conclusioni civili assicurazione contro i danni insolvenza dell'assicuratore Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Legge di procedura 6.4.1961
Cited as the legal basis for the procedural decision to strike the case from the rolls because it became moot.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
Legge di procedura 6.4.1961

Cited as the legal basis for the procedural decision to strike the case from the rolls because it became moot.

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Testo completo

Raccomandata Incarto n. 36.2002.130 cs/gm · Lugano 11 marzo 2003 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Ivano Ranzanici

vista la petizione del 6 novembre 2002 interposta da

__________ rappr. da: __________ contro

Cassa malati __________ in materia di assicurazione contro le malattie

letti ed esaminati gli atti;

vista la risposta 20 gennaio 2003 della parte convenuta che propone la reiezione del gravame;

vista la lettera 27 febbraio 2003 del __________ del seguente tenore:

" Facciamo seguito al ricorso presentato a nome e per conto del richiamato in oggetto per informavi che la convenuta Cassa Malati, con scritto 24.2, ha deciso di riconoscere l'indennità per malattia per il periodo 11.4.2002 - 23.4.2002.

Ciò premesso, e come richiesto dalla __________, ritiriamo la petizione presentata a nome e per conto del sig. __________. (…)" (cfr. Doc. _)

rilevato che la causa è divenuta priva di oggetto;

viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;

decreta 1.

la causa è stralciata dai ruoli:

2. non si prelevano né tasse né spese;

3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Ivano Ranzanici