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36.2001.8 • TCAS TI 36.2001.8 Generato dall'IA

Social Insurance Applicant v. Subsidy Denial Based on Prior Tax Assessment

Numero d'incarto 36.2001.8
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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A social insurance applicant appealed the denial of a health insurance subsidy for the year 2000, arguing that her subsequent tax assessment showed a lower income than the threshold for single persons, which was CHF 22,000. The court dismissed the appeal because the relevant governing legislation stipulated that the determination of the subsidy-qualifying income for the year 2000 was based on the income established in the final tax assessment for the 1997/1998 tax period, which resulted in a taxable income of CHF 24,242, exceeding the established limit, thus affirming the original denial.

Regesto Legislator

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Art. 23 LCAMal, Art. 29 LCAMal, Art. 49 LCAMal, Art. 1 lett. c D.E, Art. 30 LCAMal, art. 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale; Social Insurance Applicant v. Subsidy Denial Based on Prior Tax Assessment: The court dismissed the appeal because the relevant governing legislation stipulated that the determination of the subsidy-qualifying income for the year 2000 was based on the income established in the final tax assessment for the 1997/1998 tax period, which resulted in a taxable income of CHF 24,242, exceeding the established limit, thus affirming the original denial.

Parole chiave

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sovvenzione assicurazione malattia imposta sul reddito disposizioni in materia sociale preavviso in materia di assicurazioni sociali base imponibile Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale

Cited in relation to the composition of the court deciding the case.

art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni

Cited in relation to the composition of the court deciding the case.

art. 2, comma 2, legge sul finanziamento delle assicurazioni sociali (LCAMal)

Cited in the reasoning section to explain the basis for cantonal and municipal participation in health insurance subsidies, although not explicitly cited in the dispositive for the main ruling on the appeal (the decision is procedural/cost-related).

art. 29 LCAMal

Cited in the reasoning section to define low-income insured persons eligible for subsidies.

art. 30 LCAMal

Cited in the reasoning section to define how the determinant income is calculated for subsidy purposes.

art. 49 LCAMal

Cited in the reasoning section regarding the decree adjusting income limits for subsidies.

art. 66 cpv. 1 LTF

This article is usually related to costs in LTF, but since the text provided is from a Cantonal Tribunal decision (and the dispositive mentions 'Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato'), the relevant provision for costs is likely the one cited below, although no specific cost article from the *Tribunale cantonale delle assicurazioni* rules is explicitly extracted here other than the procedural rules used for composition.

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Testo completo

RACCOMANDATA Incarto n. 36.2001.00008 ir/nh · Lugano 15 marzo 2001 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 30 gennaio 2001 di

__________, contro

la decisione del 10 gennaio 2001 emanata da

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona, in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione 10 gennaio 2001, l'IAS ha respinto il reclamo di __________ attiva professionalmente quale dipendente) contro la decisione 31 ottobre 2000 dell’Ufficio assicurazione malattia con cui è stata respinta la richiesta di sussidio per l'assicurazione contro le malattie riferita all’anno 2000.

__________ aveva infatti postulato la concessione del sussidio per l’anno 2000 mediante l’allestimento dell’apposito formulario in data 15 settembre 2000 in cui rilevava di essere salariata. La ricorrente è stata tassata in data 11 dicembre 2000 per l’imposta cantonale 1999 – 2000 ed il reddito ritenuto in quella sede è stato di CHF 21'077.-, in precedenza, per il biennio 1997 – 1998, con decisione 25 ottobre 1999, la competente autorità fiscale aveva ritenuto un reddito imponibile di CHF 24'242.-. A fronte di tale situazione l’Ufficio assicurazione malattia aveva respinto la richiesta di sussidio con decisione 31 ottobre 2000 poi oggetto di reclamo evaso con la decisione impugnata.

1.2. __________ ha interposto ricorso contro la decisione su reclamo rilevando come la sua tassazione per l’anno 1999 – 2000 fissi un reddito inferiore all’importo di CHF 22'000.- ritenuto quale limite per la concessione del sussidio.

1.3. In risposta, l'IAS ha postulato la reiezione del gravame osservando come i dati fiscali di riferimento appaiono incontestati ed inequivocabili e non permettano la concessione del sussidio.

Considerato in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).

Nel merito

2.2. Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.

Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i fr. 32.000.- e delle persone sole il cui reddito non supera i fr. 20.000.-.

Con decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell’art

49 LCAMal, ritoccato, con effetto a decorrere dal 1.1.1998, verso l’alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio. Questi limiti sono ora di fr. 22.000.- per le persone sole e di fr. 34.000.- per le famiglie (cfr. art

1 lett. c D.E. 18.11.1997)

Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:

a) del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;

b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte ecceden­te l'importo di fr. 150.000.- per le persone sole e fr. 200.000.- per le famiglie.

Per il 2000, il Consiglio di Stato ha stabilito che il reddito determinante è rilevato dalle classificazioni per l'imposta cantonale del periodo di tassazione 1997/1998 oppure dalla tassazione intermedia più recente e relativa all’anno di competenza ( D.E. 27.10.1999 CdS).

2.3. In concreto, risulta dagli atti che la ricorrente è stata oggetto della tassazione per il periodo fiscale d’interesse ai fini della concessione o meno del sussidio richiesto, il 25 ottobre 1999. In questa decisione, cresciuta in giudicato, l’Ufficio circondariale di __________ ha ritenuto un reddito imponibile di CHF 24'242.-. Tale importo impedisce quindi la concessione del sussidio essendo superiore (arrotondato ai CHF 25'000.-) a quanto stabilito dall’esecutivo cantonale nel DE citato (CHF 22'000.-).

La decisione impugnata va, dunque, confermata ed il gravame respinto senza carico di tasse e spese.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso é respinto.

2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Intimazione alle parti.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti