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36.2001.76 • TCAS TI 36.2001.76 Generato dall'IA

Health Insurance Fund Notification Requirement Dispute

Numero d'incarto 36.2001.76
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The case involved a dispute between an insured party and a health insurance fund, stemming from a prior court ruling that declared an appeal inadmissible and remitted the matter for an opposition decision. Following a subsequent opposition decision by the insurance fund, the Federal Insurance Court rejected the insured's administrative appeal but ordered the Cantonal Court to proceed according to its reasoning, noting the insured had not been able to properly challenge the opposition decision due to the pendency of the federal appeal. Consequently, the Cantonal Court reformed its initial judgment, ordering the health insurance fund to formally notify the insured of its March 10th opposition decision, thereby preserving the insured's right to appeal that decision to the Cantonal Court.

Regesto Legislator

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Health Insurance Fund Notification Requirement Dispute: Following a subsequent opposition decision by the insurance fund, the Federal Insurance Court rejected the insured's administrative appeal but ordered the Cantonal Court to proceed according to its reasoning, noting the insured had not been able to properly challenge the opposition decision due to the pendency of the federal appeal. Consequently, the Cantonal Court reformed its initial judgment, ordering the health insurance fund to formally notify the insured of its March 10th opposition decision, thereby preserving the insured's right to appeal that decision to the Cantonal Court.

Parole chiave

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casse malati oggetto della lite notificazione della decisione assicurazione malattia impugnazione di decisioni amministrative diritto alla salute Sentenza o decisione senza scheda
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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sentenza 21 agosto 2001 del Tribunale federale delle assicurazioni (K 35/00)

The court's order to notify the decision is based on the ruling contained in the Federal Insurance Court's decision of August 21, 2001.

Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

This provision addresses the court fees (no justice fee charged) and the allocation of costs (costs borne by the State).

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Testo completo

RACCOMANDATA Incarto n. 36.2001.00076 ir/nh · Lugano 20 settembre 2001 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici: · Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario: · Fabio Zocchetti

statuendo sul rinvio di cui alla sentenza del 21 agosto 2001 del TFA nella causa promossa con__________ da

__________, rappr. da: __________, contro

Cassa Malati __________, in materia di assicurazione sociale contro le malattie

richiamate - la sentenza 1° febbraio 2000 emanata a Giudice unico dall'allora vicepresidente del TCA con cui è stato deciso:

"1.- Il ricorso é irricevibile.

§) Gli atti sono trasmessi alla __________ affinché emani una decisione su opposizione secondo quanto indicato al punto 5."

- il ricorso al Tribunale federale delle assicurazioni formulato in data 23 febbraio 2000 da __________;

- la

sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni di data 21 agosto 2001 pervenuta a questo TCA il 13 settembre 2001;

- rilevato come con la sentenza 21 agosto 2001 l'Alta Corte federale ha respinto il ricorso di diritto amministrativo con trasmissione della causa al TCA "perché proceda conformemente ai considerandi";

- osservato come in sede di motivazione il TFA ritenga in particolare:

" Deriva da quanto precede che nulla di rilievo è stato fatto valere dall'assicurato che possa mettere in dubbio il giudizio impugnato. Deve quindi essere confermato quanto ritenuto dalla Corte cantonale, mentre va respinto il ricorso.‑

3.‑ In data 10 marzo 2000, la __________ ha già provveduto a rendere una decisione su opposizione conformemente a quanto ordinato dal giudice di prime cure il 1° febbraio 2000. Contrariamente a quel che la Cassa ha considerato espri­mendosi il 19 aprile 2000 nella risposta in questa sede, non può essere ritenuto che il termine per impugnare il provvedimento 10 marzo 2000 dinanzi alla Corte cantonale sia nel frattempo scaduto, né che sia da reputare quale gravame interposto avverso la medesima decisione su oppo­sizione il ricorso di diritto amministrativo del 23 feb­braio 2000. L'interessato non essendosi sinora potuto de­terminare in merito ad una decisione su opposizione, deve infatti essergli data la possibilità di impugnare dinanzi alla precedente autorità di ricorso quella del

10 marzo 2000.

Date le specifiche circostanze del caso concreto, il giudizio cantonale dev'essere modificato nel senso che gli atti di causa sono trasmessi al Tribunale delle assicura­zioni del Cantone Ticino affinché proceda nel senso dei considerandi e statuisca di nuovo."

- che __________ non ha potuto, per la pendenza del gravame dinanzi al TFA, determinarsi in merito alla decisione su opposizione, allo stesso deve essere concessa la possibilità di impugnare la decisione 10 marzo 2000 dinanzi a questo TCA;

- che, nonostante la reiezione del ricorso 23 febbraio 1999 al TFA di __________, questo TCA deve statuire di nuovo nel senso voluto dall'Alta Corte federale;

- che, allora, la sentenza 1 febbraio 2000 va riformata nel senso che va fatto ordine alla __________ di intimare ad __________ la decisione 10 marzo 2000 affinché il ricorrente possa determinarsi in merito;

- il presente giudizio non comporta carico di spese e non permette, visto anche l'esito dell'impugnativa federale, attribuzione di ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Vista la sentenza 21 agosto 2001 del Tribunale federale delle assicurazioni (K 35/00) è fatto ordine alla Cassa malati __________, di intimare nuovamente ad __________ la decisione 10 marzo 2000 con salvaguardia dei termini d'impugnativa.

2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti