Health Insurance Reimbursement Appeal Mooted by Annulment of Decision
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party appealed a health insurance fund's decision regarding the reimbursement of medication costs, arguing that certain expenses should be covered by military insurance for conditions related to a 1985 brain abscess and a 1995 stroke. Following the appeal, the insurance fund effectively conceded the point by annulling its prior decision, referencing an earlier court ruling, which rendered the appeal moot. Therefore, the court struck the appeal from the rolls but awarded the appellant costs and reimbursement from the insurance fund because the initial appeal was deemed justified to safeguard the appellant's interests given the existing judicial precedent that predated the challenged decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 23 LPTCA, Art. 352 cpv. 1 e 2 CPC, Art. 58 cpv. 3 LPA, Art. 2, seconda parte, LCA; Health Insurance Reimbursement Appeal Mooted by Annulment of Decision: Following the appeal, the insurance fund effectively conceded the point by annulling its prior decision, referencing an earlier court ruling, which rendered the appeal moot. Therefore, the court struck the appeal from the rolls but awarded the appellant costs and reimbursement from the insurance fund because the initial appeal was deemed justified to safeguard the appellant's interests given the existing judicial precedent that predated the challenged decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as part of the legal basis for rendering the decision (even if the appeal was subsequently struck out).
Cited as part of the legal basis for rendering the decision (even if the appeal was subsequently struck out).
Cited as part of the legal basis for rendering the decision (even if the appeal was subsequently struck out).
The court orders the opposing party (Cassa Malati) to pay CHF 150 in costs/indemnities to the appellant.
Testo completo
RACCOMANDATA Incarto n. 36.2001.00069 ir/nh · Lugano 26 ottobre 2001 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 7 agosto 2001 di
__________, rappr. da: avv. __________, contro
la decisione del 17 luglio 2001 emanata da Cassa Malati __________, in materia di assicurazione sociale contro le malattie
considerato come - con scritto 7 agosto 2001 __________ si è rivolto al TCA con gravame contro decisione su opposizione 17 luglio 2001 della Cassa malati __________ in merito al rimborso di medicamenti;
- che, nel suo gravame, __________ rileva in particolare che fatture per importi di CHF
891.70 e 98.75 dovevano essere prese a carico dell'assicurazione militare;
- che, in particolare, il signor __________, e per esso l'avv. __________, chiedeva di valutare se
" i medicinali, conteggiati in dette fatture, siano necessari per la cura di quei disturbi presi a carico dell'AM, ossia per la cura dell'ascesso celebrale, subentrato nel 1985, e per la cura dell'aggravamento dello stato di salute dell'assicurato dovuto a un attacco ischemico cerebro vascolare, intervenuto nel 1995.";
- che, successivamente all'impugnativa e quale risposta sostanziale al gravame la __________ ha trasmesso al TCA uno scritto intestato "Annullierung des Einspracheentscheid" vista anche decisione 23 gennaio 2001 (e quindi antecedente alla decisione su opposizione) del TCA nell'inc. __________;
- che alla luce della presa di posizione della __________ il patrocinatore del ricorrente ha scritto il 24 agosto 2001 di ritenere l'impugnativa priva di oggetto richiamando la necessità di adire il TCA per la salvaguardia degli interessi del suo patrocinato con protesta di spese e ripetibili;
- che, considerato che il decreto TCA nell'ambito dell'inc. __________ è del 23 gennaio 2001, e quindi antecedente alla decisione ed alla decisione su opposizione oggetto del ricorso, si deve ritenere giustificato l'intervento del patrocinatore presso questo TCA a salvaguardia degli interessi del ricorrente;
- che si giustifica quindi l'attribuzione, per ripetibili e spese, della somma di CHF 150.- a carico della Cassa.
Per questi motivi
in applicazione degli art. 23 LPTCA, 352 cpv. 1 e 2 CPC, 58 cpv. 3 LPA
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
7 agosto 2001, siccome divenuto privo di oggetto é stralciatodai ruoli.
2.- Non si percepiscono tasse e spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa malati __________ verserà al ricorrente CHF 150.- a titoli di ripetibili.
3.- Intimazione alle parti.
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano Ranzanici