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36.2001.40 • TCAS TI 36.2001.40 Generato dall'IA

Insurer Rescission of Supplementary Health Policy and Jurisdictional Dispute

Numero d'incarto 36.2001.40
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An appeal was filed challenging an insurer's decision to rescind a collective health insurance policy, based on the insured's alleged non-disclosure when applying for daily sickness indemnity insurance. The Court dismissed the appeal as inadmissible because the insurer in question was a private company offering supplementary insurance, not a federally recognized sickness fund under the relevant social insurance law; therefore, disputes concerning its contracts, which are governed by civil law principles, fall under the jurisdiction of ordinary judicial authorities, not the Cantonal Insurance Tribunal, although the matter was ultimately struck from the court rolls due to the appeal being withdrawn.

Regesto Legislator

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Art. 6 LCA, Art. 12 LAMal, Art. 86 cpv. 3 LAMal, Art. 13 OAMal, Art. 14 OAMal, Art. 12 cpv. 3 LAMal; Insurer Rescission of Supplementary Health Policy and Jurisdictional Dispute: The Court dismissed the appeal as inadmissible because the insurer in question was a private company offering supplementary insurance, not a federally recognized sickness fund under the relevant social insurance law; therefore, disputes concerning its contracts, which are governed by civil law principles, fall under the jurisdiction of ordinary judicial authorities, not the Cantonal Insurance Tribunal, although the matter was ultimately struck from the court rolls due to the appeal being withdrawn.

Parole chiave

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assicuratore malattia vertenza di assicurazione sociale assicurazione complementare soppressione della prestazione d'assicurazione questioni di giurisdizione surrogazione dell'assicuratore Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 6 LCA
Cited in the reasoning section regarding the insurer's right to rescind the contract based on reticence.
Art. 12 LAMal
6 LCA, la compagnia di assicurazione - che non è una Cassa malati riconosciuta dalla Confederazione ai sensi dell'art. 12 LAMal nè un altro assicuratore autorizzato ad esercitare l'assicurazione sociale contro le malattie - ha receduto dal contratto con effetto al 1° gennaio 1999;
Art. 86 cpv. 3 LAMal
Cited in the reasoning section to discuss the court's jurisdiction concerning LAMal disputes.
Art. 13 OAMal
La LAMal si applica soltanto all'assicurazione malattia sociale così definita mentre - contrariamente a quanto accadeva sotto l'egida della LAMI, le assicurazioni complementari offerte dalle Casse malati (art. 13 OAMal) e gli altri rami d'assicurazione (art.
Art. 14 OAMal
13 OAMal) e gli altri rami d'assicurazione (art. 14 OAMal) sono diventate di puro diritto civile e sono rette, in applicazione dell'art.
Art. 12 cpv. 3 LAMal
14 OAMal) sono diventate di puro diritto civile e sono rette, in applicazione dell'art. 12 cpv. 3 LAMal dalla Legge federale sul contratto assicurazione (LCA).
Art. 75 LCAMal
Cited in the reasoning section to establish the court's lack of competence (ratione materiae), although the final order is based on withdrawal.
Art. 13 LAMal
_) ha concluso un contratto "per il rischio «indennità giornaliera per malattia»", come evidenziato, non è Cassa malati riconosciuta dalla Confederazione ai sensi della LAMal od altro assicuratore autorizzato ad esercitare l'assicurazione sociale contro le malattie ai sensi dell'art. 13 LAMal;
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 75 LCAMal

Cited in the reasoning section to establish the court's lack of competence (ratione materiae), although the final order is based on withdrawal.

Art. 86 cpv. 3 LAMal

Cited in the reasoning section to discuss the court's jurisdiction concerning LAMal disputes.

Art. 6 LCA

Cited in the reasoning section regarding the insurer's right to rescind the contract based on reticence.

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Testo completo

RACCOMANDATA Incarto n. 36.2001.00040 ir/nh · Lugano 21 maggio 2001 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul "ricorso" del 15 maggio 2001 di

__________, rappr. da: avv. __________, contro

__________, in materia di assicurazione contro le malattie

considerato che, - con atto 15/16 maggio 2001 la __________ a ha adito il TCA "avverso la decisione 20/24 aprile 2001" della __________ con cui il "titolare e dipendente della società __________ è stato escluso dalla polizza di assicurazione malattia collettiva n° __________ per reticenza;

- gli atti prodotti (doc. _) contemplano lo scritto della __________ di data 7 febbraio 2001 al signor __________ secondo cui

" In data 01.12.1998 lei ha sottoscritto con la nostra società una proposta d'assicurazione per il rischio «indennità giornaliera per malattia»"

dove il destinatario dello scritto

" … ha dichiarato di non aver subito disturbi alla salute, conseguenza di infortuni o infermità e di essere totalmente abile al lavoro"

la __________ ha contestato al ricevente dello scritto una reticenza e, richiamando l'art. 6 LCA, la compagnia di assicurazione - che non è una Cassa malati riconosciuta dalla Confederazione ai sensi dell'art. 12 LAMal nè un altro assicuratore autorizzato ad esercitare l'assicurazione sociale contro le malattie - ha receduto dal contratto con effetto al 1° gennaio 1999;

- l'atto della __________ è stato contestato dinanzi a questo TCA con il "ricorso" in discussione con cui si postula l'accoglimento del gravame e,

" di conseguenza è ripristinata la polizza d'assicurazione malattia collettiva n° __________ con l'inclusione di __________."

- giusta l'art. 86 cpv. 3 LAMal, il Tribunale cantonale delle assicurazioni è competente a conoscere delle contestazioni che sorgono, in merito a diritti invocati dalle parti in virtù della LAMal e delle sue disposizioni esecu­tive, fra gli assicurati e gli assicuratori definiti agli art. 11, 12 e 13 LAMal.

La LAMal si applica soltanto all'assicurazione malattia sociale così definita mentre - contrariamente a quanto accadeva sotto l'egida della LAMI, le assicurazioni complementari offerte dalle Casse malati (art. 13 OAMal) e gli altri rami d'assicurazione (art. 14 OAMal) sono diventate di puro diritto civile e sono rette, in applicazione dell'art. 12 cpv. 3 LAMal dalla Legge federale sul contratto assicurazione (LCA).

Dal profilo procedurale la LAMal ha operato una netta differenziazione tra i rimedi di diritto nell'assicurazione sociale e nelle assicurazioni complementari.

Per la prima le vie di diritto sono quelle della procedura amministrativa (art. 85 e segg. LAMal), per le vertenze relative alle assicurazioni complementari sono da intraprendere le vie di diritto previste per i litigi di diritto civile.

Secondo l'art. 75 LCAMal (legge d'applicazione alla LAMal entrata in vigore il 1° gennaio 1996)

" le contestazioni degli assicuratori tra loro, con i loro membri o con terzi concernenti le assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contro le malattie o altri rami d'assicurazione praticati da assicuratori autorizzati all'esercizio ai sensi della LAMal e delle relative ordinanze sono decise dal Tribunale cantonale delle assicurazioni";

- nella misura in cui il litigio abbia per oggetto l'assicurazione malattia sociale o le assicurazioni complementari all'assicurazione sociale, quindi, è data una competenza del TCA nella misura in cui le assicurazioni complementari all'assicurazione sociale siano praticate da assicuratori autorizzati all'esercizio ai sensi della LAMal;

- la __________, che in casu (cfr. doc. _) ha concluso un contratto "per il rischio «indennità giornaliera per malattia»", come evidenziato, non è Cassa malati riconosciuta dalla Confederazione ai sensi della LAMal od altro assicuratore autorizzato ad esercitare l'assicurazione sociale contro le malattie ai sensi dell'art. 13 LAMal;

- ne discende che l'attività della __________ non sottostà a tale legge e non può essere sottoposta a verifica giudiziaria da parte di questo TCA ai sensi dell'art. 75 cpv. 1 LCAMal;

- la __________, essendo compagnia d'assicurazione privata i cui obblighi nei confronti degli assicurati derivano, oltre che dai contratti con questi conclusi e dalle condi­zioni generali d'assicurazioni, dalla legge federale sul contratto d'assicurazione, potrà essere convenuta dinanzi alle autorità giudiziarie ordinarie.

Il "ricorso" in esame risulta quindi irricevibile per mancanza di competenza rationae materiae di questo Tribunale.

Risulta comunque, nel frattempo e come allo scritto 21 maggio 2001 dell'avv. __________, che l'impugnativa è stata ritirata.

Ciò permette, senza ulteriore approfondimento, di stralciare la causa dai ruoli senza carico di tasse e spese.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- La causa é stralciata dai ruoli.

2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Intimazione alle parti.

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Ivano Ranzanici