Mootness of Appeal Following Administrative Reversal
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appeal was filed concerning a social sickness insurance decision, but before the responding authority submitted its answer, it issued a new decision on May 15, 2001, which entirely granted the appellant's claims and revoked the original challenged decision. The court ruled that because the administrative authority is permitted to re-examine the appealed decision until it submits its response, the appeal had become moot, resulting in its removal from the docket without costs or fees.
Regesto Legislator
Generato dall'IA1. il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli, 2. non si percepiscono né tasse né spese; Mootness of Appeal Following Administrative Reversal: The court ruled that because the administrative authority is permitted to re-examine the appealed decision until it submits its response, the appeal had become moot, resulting in its removal from the docket without costs or fees.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision is cited to explain the procedural basis that allowed the administrative authority to review and overturn the challenged decision, rendering the appeal moot.
This is the main operative order, disposing of the appeal because it became obsolete.
This order dictates that no court fees or costs are to be levied.
Testo completo
RACCOMANDATA Incarto n. 36.2001.00028 ir/gm · Lugano 17 maggio 2001 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Ivano Ranzanici
visto il ricorso del 15 marzo 2001 interposto da
__________, contro
la decisione del 8 marzo 2001 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona, in materia di assicurazione sociale contro le malattie
letti ed esaminati gli atti;
visto in particolare lo scritto della parte convenuta che precisa di aver emesso in data 15 maggio 2001 una nuova decisione (cfr. Doc. _) con la quale vengono integralmente accolte le conclusioni dell'atto di ricorso e viene annullata la precedente decisione qui impugnata;
ricordato che, ai sensi dell'art. 3/a cpv.
1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali, l'Autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata;
rilevato che di conseguenza il gravame è divenuto privo di oggetto;
decreta 1.
il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;
2. non si percepiscono né tasse né spese;
3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano Ranzanici