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36.2001.12 • TCAS TI 36.2001.12 Generato dall'IA

Sickness Insurance Subsidy Denial Based on Taxable Income Limit

Numero d'incarto 36.2001.12
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An individual without gainful employment appealed the rejection of a 2001 sickness insurance subsidy, arguing that a significant reduction in their assets since the relevant 1999/2000 tax assessment demonstrated a change in economic circumstances warranting the subsidy, despite the relevant taxable income of CHF 22,508 being above the CHF 22,000 limit for a single person. The court rejected the appeal, reasoning that eligibility for the subsidy must be determined based on the legally established taxable income from the applicable two-year period, which, when rounded up as required by law to CHF 23,000, exceeded the statutory threshold, and the court lacked the authority to adjust the income limits set by the cantonal executive.

Regesto Legislator

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Art. 23 LCAMal, Art. 29 LCAMal, Art. 49 LCAMal, Art. 1 lett. c D.E, Art. 30 LCAMal, art. 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale; Sickness Insurance Subsidy Denial Based on Taxable Income Limit: The court rejected the appeal, reasoning that eligibility for the subsidy must be determined based on the legally established taxable income from the applicable two-year period, which, when rounded up as required by law to CHF 23,000, exceeded the statutory threshold, and the court lacked the authority to adjust the income limits set by the cantonal executive.

Parole chiave

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imposta sul reddito sovvenzione limiti legali diritto economico indennità giornaliera di malattia cambiamento d'impiego Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale

Cited as procedural basis allowing the decision to be made by a single judge.

art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni

Cited as procedural basis allowing the decision to be made by a single judge.

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Testo completo

RACCOMANDATA Incarto n. 36.2001.00012 ir/nh · Lugano 9 aprile 2001 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 9 febbraio 2001 di

__________, contro

la decisione del 29 gennaio 2001 emanata da

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona, in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione 29 gennaio 2001, l'IAS ha respinto il reclamo di __________ senza attività lucrativa) contro la decisione 10 gennaio 2001 dell’Ufficio assicurazione malattia con cui è stata respinta la richiesta di sussidio per l'assicurazione contro le malattie riferita all’anno 2001.

__________ aveva infatti postulato la concessione del sussidio per l’anno 2001 mediante l’allestimento dell’apposito formulario in data 11 ottobre 2000. La ricorrente è stata tassata in data 12 luglio 1999 per l’imposta cantonale 1999 – 2000 ed il reddito ritenuto in quella sede è stato di CHF 22’508.-, in precedenza, per il biennio 1997 – 1998, con decisione 15 giugno 1998, la competente autorità fiscale aveva ritenuto un reddito imponibile di CHF 14’554.-. A fronte della decisione fiscale di riferimento l’Ufficio dell’assicurazione malattia ha respinto la richiesta di sussidio con decisione poi oggetto di reclamo.

1.2. In data 9 febbraio 2001 __________ ha interposto ricorso contro la decisione su reclamo rilevando come la sua istanza di reclamo non sarebbe stata presa sufficientemente in considerazione, essa ha infatti subito, nel corso del biennio successivo a quello di computo per la tassazione 1999 – 2000, una importante riduzione per quanto attiene alla sostanza per poter fronteggiare il suo sostentamento. Per la ricorrente il sussidio sarebbe da ammettere. All’impugnativa si oppone l’IAS che ricorda come i dati fiscali indichino inequivocabilmente il superamento dei limiti legali per la concessione del sussidio.

Considerato in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).

Nel merito

2.2. Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.

Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i fr. 32.000.- e delle persone sole il cui reddito non supera i fr. 20.000.-.

Con decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell’art

49 LCAMal, ritoccato, con effetto a decorrere dal 1.1.1998, verso l’alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio. Questi limiti sono ora di fr. 22.000.- per le persone sole e di fr. 34.000.- per le famiglie (cfr. art 1 lett. c D.E. 18.11.1997).

Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:

a) del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;

b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte ecceden­te l'importo di fr. 150.000.- per le persone sole e fr. 200.000.- per le famiglie.

Per il 2001, il Consiglio di Stato ha stabilito che il reddito determinante é rilevato dalle classificazioni per l’imposta cantonale del periodo di tassazione 1999/2000 oppure dalla tassazione intermedia più recente e relativa all’anno di competenza (D.E. 14.11.2000).

2.3.In concreto, risulta dagli atti che la ricorrente è stata oggetto della tassazione per il periodo fiscale d’interesse ai fini della concessione o meno del sussidio richiesto, il 12 luglio 1999. In questa decisione, cresciuta in giudicato, l’Ufficio circondariale di __________ ha ritenuto un reddito imponibile di CHF 22’508.-. Tale importo è leggermente superiore all’importo limite di CHF 22'000.- fissato dal Consiglio di Stato nel suo decreto esecutivo e va arrotondato al mille franchi superiore come impone la legge. Arrotondato l’importo ammonta a CHF 23'000.- come alla corretta valutazione dell’Istituto delle Assicurazioni sociali. Purtroppo questo accertamento fiscale non permette la concessione alla ricorrente del richiesto sussidio. Con ragione __________ rileva come il costo della vita sia aumentato mentre il limite fissato dall’esecutivo cantonale non ha subito analogo adeguamento, non è comunque nelle competenze del giudice di modificare le cifre imposte dall’esecutivo cantonale sulla scorta della delega dell’art. 49 LCAMal.

La decisione impugnata va, dunque, confermata ed il gravame respinto senza carico di tasse e spese.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso é respinto.

2.- Non si percepisce tassa di giustizia e spese.

3.- Intimazione alle parti.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti