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36.2000.57 • TCAS TI 36.2000.57 Generato dall'IA

Applicant v. Health Insurance Subsidy Denial Appeal

Numero d'incarto 36.2000.57
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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An individual appealed the denial of a health insurance subsidy for 1999, arguing a subsequent financial decline due to unemployment and debt from self-employment in vegetable production. The court upheld the denial because the applicant failed to provide the required documentation of 1999 gross income to prove a significant decrease from the relevant 1997/98 tax assessment, which established a determinant income exceeding the threshold for eligibility; consequently, the decision had to be based on the existing fiscal data which excluded the applicant.

Regesto Legislator

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Art. 23 LCAMal, Art. 29 LCAMal, Art. 49 LCAMal, Art. 1 lett. c D.E, Art. 30 LCAMal, Art. 67 lett. m RegLCAM; Applicant v. Health Insurance Subsidy Denial Appeal: The court upheld the denial because the applicant failed to provide the required documentation of 1999 gross income to prove a significant decrease from the relevant 1997/98 tax assessment, which established a determinant income exceeding the threshold for eligibility; consequently, the decision had to be based on the existing fiscal data which excluded the applicant.

Parole chiave

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sovvenzione assicurazione malattia valutazione del reddito finanziamento dell'assicurazione malattie domanda di prestazione d'assicurazione debiti fiscali Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali

Used to justify the decision being made by a single Judge due to the nature of the case.

2.-

Order regarding the costs (no fees charged, expenses borne by the State).

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Testo completo

RACCOMANDATA Incarto n. 36.2000.00057 grw/nh · Lugano 18 agosto 2000 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Giovanna Roggero-Will

statuendo sul ricorso del 20 aprile 2000 di

__________, contro

la decisione del 27 marzo 2000 emanata da

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona, in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione 29.1.1999, l'IAS ha respinto l'istanza con cui __________ chiedeva il sussidio previsto dalla legge cantonale sull'assicurazione contro le malattie (in seguito: LCAMal) per l’anno 1999.

Analoga sorte ha avuto, il 27 marzo 2000, il reclamo interposto dall'istante contro tale decisione.

1.2. Con tempestivo ricorso __________ ha riproposto la propria richiesta affermando quanto segue:

" Per l'anno 1999 non abbiamo ricevuto il sussidio per l'assicurazione malattia. Mi trovo dal 1998 senza lavoro con la ditta, lavoro con produzione propria di verdura (insalata), con fornitura a ristoranti. Ho la casa paterna in cui abito, ipotecata, mia moglie possiede un terreno, con l'usufrutto del suocero. All'__________ dobbiamo tutto il 1999, a tuttora c'é il pignoramento e pago fr. 400.- al mese.

I figli mi aiutano, ma sono in casa ancora, maggiorenni.

Non ce la faccio a pagare l'assicurazione, senza sussidio, per il 2000 non parliamone.

Cosa devo fare, lasciare la casa ai figli e poi mi mantengono loro.

A __________ nessuno ci vuole più." (I)

1.3. In risposta, l'ICAS ha postulato la reiezione del gravame con argomenti di cui diremo, per quanto occorra, in seguito.

Considerato in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.).

Nel merito

2.2. Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.

Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i fr. 32.000.- e delle persone sole il cui reddito non supera i fr. 20.000.-.

Con decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell’art 49 LCAMal, ritoccato, con effetto a decorrere dal 1.1.1998, verso l’alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio. Questi limiti sono ora di fr. 22.000.- per le persone sole e di fr. 34.000.- per le famiglie (cfr. art 1 lett. c D.E. 18.11.1997)

Di regola, il reddito determinante risulta dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:

a) del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;

b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte ecceden­te l'importo di fr. 150.000.- per le persone sole e fr. 200.000.- per le famiglie.

(art 30 LCAMal)

Per il 1999, il Consiglio di Stato ha stabilito che il reddito determinante é rilevato dalle classificazioni per l’imposta cantonale del periodo di tassazione 1997/98 oppure dalla tassazione intermedia più recente e relativa all’anno di competenza (D.E. 20.10.1998).

Dalla notifica di tassazione per il biennio indicato dal Consiglio di Stato risulta un reddito imponibile pari a fr. 24353.- e una sostanza imponibile di fr. 363.680.- (V): dunque, un reddito determinante di fr. 36.000.- (art 30 LCAMal) che esclude il ricorrente dal diritto al sussidio.

L'istante ha fatto valere un peggioramento della sua situazione finanziaria.

Giusta l'art 67 lett. m RegLCAM (cfr. art 2 lett. m del D.E. 27.10.1999), l'Istituto delle assicurazioni sociali procede autonomamente all'accertamento del reddito determinante al di fuori o in assenza della tassazione fiscale applicabile, in caso di diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili.

Onde accertare se tale disposto fosse applicabile, l'IAS ha ripetutamente chiesto all'istante di produrre la documentazione necessaria a comprovare le entrate del 1999. Queste richieste sono tuttavia rimaste senza esito poiché l'istante si è limitato a produrre all'ICAS gli attestati riguardanti la sua posizione debitoria:

" … A titolo abbondanziale si fa rilevare che a più riprese è stato chiesto al ricorrente di presentare la documentazione attestante le entrate lorde conseguite dallo stesso nel corso dell'anno 1999, e ciò allo scopo di verificare se nel caso di specie poteva essere applicato il disposto di cui all'art. 2 lett. m) DE 27.10.1999 (la cui validità ha effetto 1° gennaio 1999 - cfr. al riguardo la nota a protocollo n° 37/99 datata 30 giugno 1999 del Consiglio di Stato).

Malgrado le diverse richieste avanzate dalla parte convenuta, il signor __________ non ha mai presentato alcun giustificativo relativo alle entrate conseguite durante l'anno 1999.

In tale situazione non è pertanto dato di stabilire se le entrate lorde della controparte abbiano subito un'importante diminuzione rispetto al medesimo dato desumibile dalla notifica di tassazione 1997/1998 e, di conseguenza, la decisione circa il diritto al sussidio 1999 deve essere presa sulla base dei dati fiscali applicabili. … " (IV)

A questa inazione il signor __________ non ha sopperito nemmeno nel corso della procedura ricorsuale.

Va peraltro rilevato che dalla tassazione 1999/2000 risulta un reddito imponibile di fr. 25'021 e una sostanza imponibile di fr. 279.425 da cui un reddito determinante pari, giusta l'art 30 LCAMal, a fr. 37.000.

Quindi, nemmeno è possibile fare capo agli accertamenti fiscali per il biennio 1999/2000 per documentare un peggioramento della situazione economica dell'istante.

In queste circostanze, il ricorso deve essere respinto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso é respinto.

2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Intimazione alle parti.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

La vicepresidente Il segretario

Giovanna Roggero-Will Fabio Zocchetti