Sickness Fund Delay in Occupational Therapy Coverage Appeal Dismissal
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appellant sought judicial review against a sickness fund that had only partially covered prescribed occupational therapy sessions following surgery, arguing the fund failed to respond to prior appeals within the statutory thirty-day limit, exhibiting a dilatory attitude; however, after the appeal was filed, the fund finally issued a decision with the right to appeal, citing staff turnover and workload as reasons for the delay, whereupon the appellant immediately withdrew the initial appeal, confirming that the purpose of the filing had been achieved, leading the court to dismiss the case from the docket without imposing costs, which were instead borne by the state.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 cpv. 3 dell, Art. 80 LAMal, Art. 23 LPTCA, Art. 352 CPC; Sickness Fund Delay in Occupational Therapy Coverage Appeal Dismissal: Orbene, a tutt'oggi non ho ricevuto alcun riscontro da parte dell'assicuratore; e ciò nonostante la legge assegni all'assicuratore un termine di 30 giorni per evadere le richieste in questo senso in provenienza dagli assicurati.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAUsed to declare the case struck from the rolls because the appeal's purpose was achieved.
Used in conjunction with Art. 23 LPTCA to declare the case struck from the rolls.
Rule determining that no court fee is charged, and costs are borne by the State.
Testo completo
RACCOMANDATA Incarto n. 36.2000.00029 grw/nh · Lugano 12 aprile 2000 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Giovanna Roggero-Will
statuendo sul ricorso del 21 febbraio 2000 di
__________, contro
la decisione del emanata da Cassa Malati __________, in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto che, - con ricorso 21.2.2000 __________ ha adito lo scrivente TCA rilevando quanto segue:
" In esito ad un intervento di Tunnel carpale e sinoviectomia dei flessori del IV e V dito a sinistra all'altezza del canale osteofibroso, il dott. __________ mi ha ordinato una serie di sedute di ergoterapia.
Con lettera del 6.07.1999 la Cassa malati __________ prende a carico solo parzialmente queste sedute di fisioterapia.
Ciò non corrisponde al giusto, in quanto l'art. 6 cpv. 3 dell'Ordinanza sulle prestazioni indica chiaramente che per la rimunerazione di ulteriori sedute è necessaria una nuova prescrizione medica: nuova prescrizione medica che qui c'è stata (confronta allegato).
A tre riprese ho protestato nei confronti della Cassa malati: la prima volta in data 1° settembre 1999, la seconda volta in data 5 novembre 1999 e l'ultima volta in data 3 gennaio 2000.
In ognuna di queste mie lettere raccomandate chiedevo alla Cassa malati di indicarmi i rimedi di diritto nel caso di risposta negativa.
Orbene, a tutt'oggi non ho ricevuto alcun riscontro da parte dell'assicuratore; e ciò nonostante la legge assegni all'assicuratore un termine di 30 giorni per evadere le richieste in questo senso in provenienza dagli assicurati.
Questo caso è del resto assai semplice, per cui non si giustifica nel modo più assoluto un ritardo così macroscopico nel fornirmi una semplice risposta al riguardo.
A non averne dubbio, in questo caso ci troviamo confrontati con un atteggiamento palesemente defatigatorio da parte della Cassa malati, che deve essere sanzionato da questo Tribunale.
Alla luce di queste considerazioni, chiedo quindi che la Cassa malati __________ sia condannata a prendere a carico tutte le prestazioni di ergoterapia prescritte dal dott. __________ …. " (I)
- con atto
8 marzo 2000 la __________ ha comunicato al TCA di avere provveduto "in data odierna ad inviare all'assicurata, signora __________, la decisione secondo l'art 80 LAMal con diritto di ricorso" (III) precisando quanto segue:
" … Il ritardo nel rispondere alla nostra assicurata è dovuto soprattutto alla fluttuazione del personale nel reparto della Svizzera italiana come anche al sovraccarico di lavoro degli ultimi mesi…" (III)
- il 14 marzo 2000 la ricorrente ha inviato allo scrivente TCA copia dell'opposizione inoltrata contro la decisione emessa dalla __________ con la seguente comunicazione:
" …
Copia per conoscenza:
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano con l'avvertenza che si ritira il ricorso 21 febbraio 2000 ritenuto che lo scopo di quel ricorso è stato raggiunto.
Si chiede lo stralcio della causa senza spese." (IV)
Pertanto, in applicazione degli art 23 LPTCA e 352 CPC
dichiara e pronuncia
1.- La causa é stralciata dai ruoli.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione alle parti.
La vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giovanna Roggero-Will