Insured v. Insurer (Social Sickness Insurance Settlement)
Sintesi Legislator
Generato dall'IAFollowing a referral from the Federal Insurance Tribunal, a dispute concerning social sickness insurance between an insured party and an insurer was resolved through a settlement reached during the hearing, where the insurer agreed to pay the insured CHF 1,500 for temporary disability benefits for December 1997 to February 1998, waive any premium payments owed by the insured, and pay the insured CHF 800 in cost reimbursement, leading the court to strike the case from the record due to the agreement rendering the matter moot, with no court fees imposed and costs borne by the State.
Regesto Legislator
Generato dall'IALegge di procedura 6.4.1961, Art. 2 (implicitly for point 2; Insured v. Insurer (Social Sickness Insurance Settlement): " - L'__________ verserà al sig. __________ l'importo di fr. 1'500.- a titolo di indennità giornaliere per il periodo di incapacità lavorativa dicembre 1997 - febbraio 1998.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe final order refers to this law when deciding on the procedure applicable to the case, although no specific article is cited in the dispositive concerning the deletion from the rolls.
This provision is implicitly cited as the basis for striking the case from the rolls (stralciata dai ruoli) due to the settlement agreement.
This provision governs the taxation of costs, which is directly addressed in order point 2 concerning the fee and costs.
Testo completo
RACCOMANDATA Incarto n. 36.2000.00105 grw/gm · Lugano 18 dicembre 2000 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Giovanna Roggero-Will
statuendo sul rinvio del Tribunale Federale delle Assicurazioni di Lucerna del 22 agosto 2000 e in relazione al ricorso del
25 marzo 1998 interposto da
__________, rappr. da: __________, contro
__________, rappr. da: __________, in materia di assicurazione sociale contro le malattie
letti ed esaminati gli atti;
rilevato che in occasione dell'udienza di data odierna su proposta della giudice delegata le parti sono giunte alla soluzione transattiva della vertenza sulle seguenti basi:
" - L'__________ verserà al sig. __________ l'importo di fr. 1'500.- a titolo di indennità giornaliere per il periodo di incapacità lavorativa dicembre 1997 - febbraio 1998.
- Nulla è dovuto dal sig. __________ a titolo di premi.
- L'__________ verserà al sig. __________ l'importo di fr. 800.- a titolo di ripetibili."
(cfr. doc. _);
rilevato che la causa è divenuta di conseguenza priva di oggetto (cfr. STFA 10.3.1982 nella causa D.B.; Pratique VSI 1999 pag. 213; SVR 1996 AVS Nr. 74; RCC 1988 pag. 421; DTF 112 V 175-176; DTF 104 V 162);
viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;
decreta 1.
la causa è stralciata dai ruoli per intervenuta transazione, che viene omologata;
2. non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato;
3. intimazione alle parti interessate a sensi ed effetti di legge, con l'avvertenza che contro il presente giudizio hanno la facoltà di ricorrere, in caso di vizio di procedura o difetto di volontà, al Tribunale federale delle assicurazioni, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in tre esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
La vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giovanna Roggero-Will