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36.2000.103 • TCAS TI 36.2000.103 Generato dall'IA

Insured v. Private Insurer: Lack of Subject-Matter Jurisdiction for Cantonal Insurance Tribunal

Numero d'incarto 36.2000.103
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An insured party sought the continuation of disability benefit payments from an insurer, but the Cantonal Insurance Tribunal dismissed the appeal as inadmissible due to a lack of subject-matter jurisdiction (*rationae materiae*). The court reasoned that the opposing party was a private insurance company whose obligations derived from the federal law on insurance contracts, not the mandatory social health insurance law, meaning that disputes involving this private insurer fall under the jurisdiction of the ordinary courts, not the Cantonal Insurance Tribunal, which handles disputes concerning federally recognized social health insurers.

Regesto Legislator

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Art. 86 cpv. 3 LAMal, Art. 75 cpv. 1 LCAMal, Art. 12 LAMal, Art. 13 LAMal, Art. 11 LAMal, Art. 64 LTF; Insured v. Private Insurer: Lack of Subject-Matter Jurisdiction for Cantonal Insurance Tribunal: The court reasoned that the opposing party was a private insurance company whose obligations derived from the federal law on insurance contracts, not the mandatory social health insurance law, meaning that disputes involving this private insurer fall under the jurisdiction of the ordinary courts, not the Cantonal Insurance Tribunal, which handles disputes concerning federally recognized social health insurers.

Parole chiave

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assicuratore contenzioso dell'assicurazione invalidità incompetenza per materia prestazione d'assicurazione sociale diritto delle obbligazioni assicurazione obbligatoria delle cure Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 75 cpv. 1 LCAMal

This provision was cited in the reasoning to establish that the Tribunal cantonale delle assicurazioni lacks jurisdiction over disputes concerning complementary insurance not covered by LAMal.

Art. 86 cpv. 3 LAMal

This provision was cited in the reasoning to define the jurisdiction of the Tribunale cantonale delle assicurazioni concerning LAMal disputes, which contrasts with the current case.

Art. 12 LAMal

This provision was cited in the reasoning to define which insurers fall under LAMal jurisdiction, clarifying why the respondent insurer does not.

Art. 13 LAMal

This provision was cited in the reasoning to define which insurers fall under LAMal jurisdiction, clarifying why the respondent insurer does not.

Art. 11 LAMal

This provision was cited in the reasoning to define which insurers fall under LAMal jurisdiction.

Art. 64 LTF

This article is mentioned implicitly as the basis for ruling on costs (not perceiving a court fee and imposing costs on the State).

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Testo completo

RACCOMANDATA Incarto n. 36.2000.00103 grw/nh · Lugano 15 settembre 2000 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Giovanna Roggero-Will

statuendo sul ricorso del 6 settembre 2000 di

__________, contro

__________, in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto, - che, con ricorso 6 settembre 2000, __________ ha chiesto la condanna della __________ alla prosecuzione del versamento nelle sue mani delle indennità assicurate senza riduzione alcuna anche dopo il 1.12.2000 (I);

- giusta l'art. 86 cpv. 3 LAMal, il Tribunale cantonale delle assicurazioni è competente a conoscere delle contestazioni che sorgono, in merito a diritti invocati dalle parti in virtù della LAMal e delle sue disposizioni esecu­tive, fra gli assicurati e gli assicuratori definiti agli art 11, 12 e 13 LAMal;

- che l'art. 75 cpv. 1 LCAMal dispone che " le contestazioni degli assicuratori tra loro, con i loro membri o con terzi concernenti le assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contro le malattie o altri rami d'assicurazione praticati da assicuratori autorizzati all'esercizio ai sensi della LAMal e delle relative ordinanze sono decise dal Tribunale cantonale delle assicurazioni";

- che la "__________" non è una cassa malati riconosciuta dalla Confederazione ai sensi dell'art 12 LAMal né un altro assicuratore autorizzato ad esercitare l'assicurazione sociale contro le malattie ai sensi dell'art 13 LAMal e, perciò, da una parte, la sua attività non sottostà a tale legge e, d'altro canto, la sua attività non può essere sottoposta a verifica giudiziaria da parte dello scrivente TCA ai sensi dell'art. 75 cpv. 1 LCAMal;

- che essa è, invece, una compagnia d'assicurazione privata i cui obblighi nei confronti degli assicurati derivano, oltre che dai contratti con questi conclusi e dalle condi­zioni generali d'assicurazioni, dalla legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA);

- che, competente per il contenzioso sui diritti invocati dalle parti è la giurisdizione ordinaria (B. Viret, Diritto delle assicurazioni private, Zurigo 1985, p. 21) e non il TCA;

- che, pertanto, il ricorso in esame risulta irricevibile per mancanza di competenza rationae materiae.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso é irricevibile.

Gli atti sono inviati, per competenza, alla Pretura di __________.

2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

La vicepresidente Il segretario

Giovanna Roggero-Will Fabio Zocchetti