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36.1999.94 • TCAS TI 36.1999.94 Generato dall'IA

Appeal Timeliness and Jurisdictional Transfer in Retroactive Premium Dispute

Numero d'incarto 36.1999.94
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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An individual appealed a social insurance decision that retroactively imposed mandatory health insurance premiums dating back five years, arguing they were never properly informed of the obligation, but the appeal was lodged with the wrong administrative authority. The court reasoned that the initial filing, although addressed to an incompetent authority, was timely under procedural rules mandating the transfer of incorrectly filed appeals between administrative bodies, meaning the underlying decision had not yet acquired the force of law; therefore, the court accepted the appeal to the extent that it ordered the social insurance office to transfer the original appeal to the competent governing council, while deeming the specific monetary claims against the social insurance office inadmissible as the court lacked jurisdiction over state official liability.

Regesto Legislator

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Art. 55 LPAmm, Art. 46 LPAmm, Art. 11 LPAmm, Art. 4 LPAmm, Art. 4 pag, Art. 4 cpv. 2 LPAmm; Appeal Timeliness and Jurisdictional Transfer in Retroactive Premium Dispute: The court reasoned that the initial filing, although addressed to an incompetent authority, was timely under procedural rules mandating the transfer of incorrectly filed appeals between administrative bodies, meaning the underlying decision had not yet acquired the force of law; therefore, the court accepted the appeal to the extent that it ordered the social insurance office to transfer the original appeal to the competent governing council, while deeming the specific monetary claims against the social insurance office inadmissible as the court lacked jurisdiction over state official liability.

Parole chiave

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vertenza di assicurazione sociale responsabilità dello Stato premi assicurativi incompetenza per materia insinuazione del credito assicurazione malattia Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 118 Ia 244
diritto e che, in assenza di norme specifiche di contenuto diverso, vige anche a livello cantonale (DTF 118 Ia 244 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art 4 LPAmm

Cited in order 1 to justify the transmission of the appeal to the competent State Council.

art 55 LPAmm

Cited in the reasoning to identify the State Council as the competent authority for judging appeals against ICAS decisions regarding insurance obligation under the LCAM, which underpins the required transmission in order 1.

art 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali

Cited in the reasoning, but not explicitly in the dispositive, concerning the composition of the Tribunal (single judge).

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Testo completo

RACCOMANDATA Incarto n. 36.99.00094 GRW/sc · Lugano 4 gennaio 2000 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Giovanna Roggero-Will

statuendo sul ricorso del 28 aprile 1999 di

__________, contro

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona, in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto, in fatto

1.1. __________, in Ticino dal __________1990, ha chiesto di essere affiliato per l'assicurazione contro le malattie presso la __________ con effetto al 1.10.1995 (doc. 3).

L'Ufficio dell'assicurazione contro le malattie, con decisione 27.12.1995 ha anticipato l'inizio del rapporto assicurativo fra __________ e la __________ al 1° gennaio 1991 (doc. 4).

Dopo il reclamo presentato dall'assicurato il 13.9.1996 (doc. 5), l'Ufficio cantonale dell'assicurazione contro le malattie ha confermato la prima decisione con una decisione su reclamo emanata il 9.10.1996 (doc. 7).

1.2. Con atto 25.10.1996, __________ ha impugnato la decisione su reclamo emanata il 9.10.1996

Egli ha indirizzato il suo ricorso all'Istituto delle assicurazioni sociali (doc. 8).

L'Ufficio assicurazione malattia, con comunicazione 2.12.1996, dopo avere ricordato che, nella decisione su reclamo, era stata indicato che un eventuale ricorso avrebbe dovuto essere inoltrato al Consiglio di Stato, ha assegnato al ricorrente "un ulteriore termine di 15 giorni per inoltrare ricorso all'autorità preposta" (doc. 9).

1.3. Con scritto 14.4.1998 __________ ha nuovamente contattato l'UCAM.

L'Ufficio, il 27.4.1998, gli ha risposto affermando, in particolare, che "la decisione in questione viene confermata e contro la stessa non è più data facoltà di ricorso essendo scaduti i termini" (doc. 11).

1.4. La __________, sulla scorta della decisione 27.12.1995 dell'Ufficio cantonale dell'assicurazione contro le malattie, ha più volte chiesto all'assicurato il pagamento di fr. 7.920.- corrispondente ai premi per il periodo dal 1.1.1991 al 30.9.1995.

Per l'incasso di tale importo la __________ ha, poi, avviato una procedura esecutiva.

1.5. Con lettera 25.1.1999, __________ ha chiesto all'UCAM il pagamento di fr. 10.240,15 sostenendo quanto segue:

" Come suo istituto fatto un errore molto grave, io mai stato informato dell'assicurazione obbligatoria, io pretende in ritorno le spese che ho pagato..." (doc. 13)

In risposta, l'UCAM ha affermato, in particolare, quanto segue:

" Dopo un suo reclamo alla citata decisione, con lettera 2.12.1996, le avevamo concesso la facoltà di inoltrare ricorso al Consiglio di Stato del Cantone Ticino entro un termine di

15 giorni.

Questa via di

diritto non è però stata da lei utilizzata.

Ne consegue che la decisione 27.12.1995 sopra menzionata è confermata a tutti gli effetti". (doc. 14)

1.6. Con atto 28.4.1999 - completato il 29.5.1999 - __________ ha chiesto al TCA la condanna dell'ICAS al pagamento di fr. 10.240,15 affermando quanto segue:

" Io, __________, nato il __________, accuso l'Istituto delle assicurazioni sociali per grave trascuratezza e omissione d'obbligo di sorveglianza verso il cantone e verso di me.

Il __________.1990 sono entrato in Svizzera dal valico di __________. Fino alla mia adesione presso la __________ ero membro della __________ (Austria).

Ora sono stato obbligato a un pagamento retroattivo di cinque anni. __________ su incarico dell'Istituto delle assicurazioni sociali. La cassa malati __________ mi rifiuta una decisione!

Nè il mio datore di lavoro nè il comune, l'ufficio stranieri, la verifica doganale, l'AVS, la cassa disoccupazione, ecc. mi hanno mai chiesto se fossi assicurato presso una cassa malati!

Se non mi fossi assicurato volontariamente nel settembre 1995 presso l'assicurazione __________, sarei l'i.d.a.s. uno sconosciuto come prima.

(Istituto delle assicurazioni sociali)

Perciò richiedo una condanna dell'Istituto delle assicurazione sociali e il rimborso di Fr. 10'240.15." (doc. I ter)

1.7. Con risposta 24 agosto 1999 l'ICAS ha chiesto, in via principale, che il ricorso venga dichiarato irricevibile per incompetenza del TCA e per tardività:

" La decisione da cui emana il presente ricorso data infatti del 27.12.1995 ed esplica i suoi effetti relativamente ad un periodo anteriore all'entrata in vigore della LAMal.

Da rilevare, al proposito, che il previgente diritto cantonale demandava al Consiglio di Stato in virtù della LPAmm - e non al TCA - le contestazioni relative all'assoggettamento obbligatorio all'assicurazione di base.

Già per questa ragione il ricorso deve essere dichiarato irricevibile o in ogni caso respinto.

Si farà comunque osservare che all'interessato erano stati comunicati i termini di ricorso , così come l'autorità di giudizio di riferimento.

L'interessato medesimo non ha mai opposto ricorso almeno contro la nostra decisione in materia di anticipo dell'iscrizione assicurativa in ossequio ai criteri LCAM.

Come appare dallo scritto 4.02.1999 all'interessato stesso - che regolarmente reiterava le sue proteste nei confronti dell'Autorità cantonale - viene chiaramente dimostrato che la decisione qui contestata è palesemente da ritenersi cresciuta in giudicato" (doc. IV)

Infine, l'ICAS chiede anche la reiezione nel merito delle richieste di __________.

considerato, in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza ( ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali.

Nel merito

2.2. Giusta l'art 1 della Legge Cantonale sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie del 28 maggio 1996 (in seguito: LCAM), scopo di tale legge era quello di istituire l'assicurazione obbligatoria della cura medica e dei medicamenti su tutto il territorio cantonale.

In forza del suo art 2, la LCAM si applicava alle persone sole e alle famiglie domiciliate o dimoranti nel Cantone e ai lavoratori stagionali residenti nel Cantone.

Giusta l'art 2 del Regolamento della legge sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie del

18 maggio 1994 (in seguito: Reg), l'ICAS aveva il compito di vigilare sull'assoggettamento all'obbligo assicurativo.

Per l'art 12, l'ICAS aveva facoltà di decidere l'iscrizione d'ufficio delle persone o delle famiglie non iscritte ad una cassa malati convenzionata

Inoltre, l'istituto aveva facoltà di ordinare l'iscrizione retroattiva per un periodo massimo di 5 anni a decorrere dal giorno dell'intimazione.

2.3. Giusta l'art 55 LPAmm, contro le decisioni dipartimentali non dichiarate definitive dalla legge è dato ricorso al Consiglio di Stato quando la legge non preveda il ricorso diretto al tribunale cantonale amministrativo o ad altre autorità di ricorso .

Per l'art 46 LPAmm, il ricorso deve essere insinuato all'autorità di ricorso entro 15 giorni dall'intimazione.

Il termine di 15 giorni è un termine perentorio (cfr art 11 LPAmm, M. Borghi, G. Corti, Compendio di procedura amministrativa, edito dalla CFPG, ad art 46, pag 247).

2.4. In concreto, __________ ha impugnato la decisione su reclamo con atto 25.10.1996. Tale atto - anche se indirizzato all'autorità incompetente - non poteva non essere considerato un ricorso contro la decisione su reclamo ritenuto, peraltro, che esso conteneva espressamente la parola "Einspruch".

2.5. Giusta l'art 4 LPAmm, l'autorità incompetente trasmette d'ufficio gli atti a quella competente e ne dà comunicazione all'istante o al ricorrente (cpv. 1) e i termini si ritengono rispettati se lo furono con le insinuazioni all'autorità incompetente (cpv. 2).

A proposito di questa disposizione, nel succitato Compendio di procedura amministrativa si legge quanto segue:

" ... Secondo la volontà del legislatore ticinese, la trasmissione d'ufficio degli atti all'autorità competente riflette il principio della cooperazione e semplificazione amministrativa (Rapporto, pag. 272) e vale solo tra autorità amministrative e non quando risulti competente un tribunale civile o penale o una giurisdizione federale (Relazione, pag. 171).

Nel solco dell'evoluzione giurisprudenziale e dottrinale relativa alla definizione del contenuto e all'applicazione del principio di buona fede in ambito procedurale (cfr. J.-F. EGLI, pag. 225 seg.), l'obbligo di trasmissione degli atti all'autorità competente (cfr. KOLZ/HANERM pag, 126 n. 208) è configurabile ormai come un principio generale che si applica oggi in tutti i campi del

diritto e che, in assenza di norme specifiche di contenuto diverso, vige anche a livello cantonale (DTF 118 Ia 244 consid. 3c). L'applicabilità generale a tutti i procedimenti amministrativi è peraltro costantemente ribadita dalle autorità cantonali (cfr. ad esempio la recente sentenza in RDAT II-1996 n. 47, che conferma l'applicabilità dell'art. 4 in materia di procedure di raggruppamento terreni)."

(M. Borghi, G. Corti, Compendio di procedura amministrativa, ad art 4 pag 25)

2.6. In concreto l'ICAS - ricevuto l'atto 25.10.1996 - avrebbe dovuto riconoscerne la natura ricorsuale e, constatato la sua incompetenza, avrebbe dovuto, in ossequio all'art. 4 LPAmm, trasmetterlo all’autorità competente ad esaminarlo, cioè al Consiglio di Stato.

Del tutto illegittima era l'assegnazione di un nuovo termine: il ricorrente aveva già fatto uso della sua facoltà di ricorrere entro il termine stabilito dalla legge .

Nonostante l'incompetenza dell'autorità adita, il ricorso 25.10.96 va considerato tempestivo in applicazione dell'art 4 cpv. 2 LPAmm.

Ne consegue che la decisione su reclamo 9.10.96 - contrariamente a quanto sostenuto dall'ICAS - non è cresciuta in giudicato.

Pertanto, il ricorso 28.4/29.5.1999 va accolto nel senso che gli atti sono retrocessi all'ICAS affinché proceda a trasmettere il ricorso presentato il 25.10.1996 da __________ contro la decisione su reclamo 9.10.1996 al Consiglio di Stato, autorità competente, in forza dell'art 55 LPAmm, a giudicare nei ricorsi contro le decisioni dell'ICAS in materia di obbligatorietà assicurativa decisa in applicazione della LCAM.

Non è data, invece, la competenza dello scrivente TCA a decidere in materia ritenuto che l'art 76 della Legge cantonale di applicazione della LAMal limita la competenza dello scrivente TCA ai ricorsi diretti contro le decisioni su reclamo emanate in virtù di tale legge. Ciò che non è il caso in concreto, ritenuto che l'ICAS ha emanato la propria decisione in applicazione della LCAM.

Per il resto, si rileva che lo scrivente TCA non ha competenza alcuna nell'ambito di vertenze riguardanti la responsabilità dei funzionari statali.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso 28.4/29.5.1999 é accolto nel senso che gli atti sono retrocessi all'ICAS affinché proceda a trasmettere il ricorso presentato il 25.10.1996 da __________ contro la decisione su reclamo 9.10.1996 al Consiglio di Stato ai sensi dell'art 4 LPAmm.

Per il resto, il ricorso è irricevibile.

2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Intimazione alle parti.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

La vicepresidente Il segretario

Giovanna Roggero-Will Fabio Zocchetti