Insurer Agrees to Retroactive Sickness Benefits; Case Struck as Moot
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn insured party petitioned for the recognition of work incapacity and the payment of daily sickness benefits beyond a specified date, prompting a temporary suspension of the case for the insurer to conduct further medical assessments following the submission of a previously unseen document. After a subsequent medical review indicated justification for total work incapacity even after the initial cutoff date, the insurer agreed to resume daily benefit payments retroactively and proposed declaring the petition moot, leading the court to strike the case from the roll based on the parties' de facto acquiescence, as stipulated by procedural rules governing the termination of litigation upon settlement or waiver.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 23 LPTCA, art 351 CPC, art 352 CPC; Insurer Agrees to Retroactive Sickness Benefits; Case Struck as Moot: After a subsequent medical review indicated justification for total work incapacity even after the initial cutoff date, the insurer agreed to resume daily benefit payments retroactively and proposed declaring the petition moot, leading the court to strike the case from the roll based on the parties' de facto acquiescence, as stipulated by procedural rules governing the termination of litigation upon settlement or waiver.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the ruling section for applying the procedural framework of the Ticino Social Insurance Tribunal Law.
Cited in the ruling section as the basis for concluding the litigation due to acquiescence/settlement.
Cited in the ruling section as the basis for striking the case from the roll due to acquiescence/settlement.
Testo completo
RACCOMANDATA Incarto n. 36.99.00090 grw/nh · Lugano 17 agosto 1999 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Giovanna Roggero-Will
statuendo sulla petizione del 25 maggio 1999 di
__________, rappr. da: __________, contro
__________, in materia di assicurazione contro le malattie ritenuto - che, con petizione 25 maggio 1999, __________ ha chiesto la condanna della __________ "al riconoscimento dell'incapacità lavorativa ed il versamento delle prestazioni di indennità giornaliera" anche dopo il 1.2.1999" (I);
- che la petizione è stata intimata al __________ con il termine di 20 giorni per l'inoltro della risposta (II);
- che, con istanza 2.6.1999, l'__________ ha chiesto la sospensione della causa per potere procedere a nuovi accertamenti medici ritenuti necessari visto il contenuto di un documento prodotto con la petizione e "mai pervenuto prima alla convenuta" (III);
- che l'istanza di sospensione è stata accolta (IV);
- che, il 9 luglio 1999, la cassa convenuta ha comunicato quanto segue al TCA :
" Nella causa summenzionata, sospesa dietro nostra richiesta a causa di ulteriori indagini istruttorie, posso comunicare che l'assicurata è stata sottoposta ad una visita da parte di un altro fiduciario. Dal relativo rapporto si evince che si giustifica il riconoscimento di un'inabilità lavorativa totale anche oltre il 31 gennaio 1999 ed a tutt'oggi. La convenuta riprenderà quindi il pagamento dell'indennità giornaliera assicurata, dal 1° febbraio 1999, riservandosi comunque il diritto di far visitare nel futuro l'assicurata da parte di un medico fiduciario, per verificare l'inabilità. I versamenti non verranno sospesi fino al momento in cui l'inabilità sarà certificata. Con queste premesse, proponiamo di dichiarare la petizione come divenuta priva d'oggetto." (VII)
- che, giusta l'art 352 cpv
1 e 2 CPC, applicabile in forza del rinvio di cui all'art 23 LPTCA, l'acquiescenza di una parte così come la transazione pongono fine alla lite e il giudice ne dà atto alle parti stralciando la lite dal ruolo;
Per questi motivi
in applicazione degli art 23 LPTCA e 351 e 352 CPC dichiara e pronuncia
1.- La causa é stralciata dai ruoli.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione alle parti.
La vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giovanna Roggero-Will