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36.1999.8 • TCAS TI 36.1999.8 Generato dall'IA

Insured's Attempted Mid-Term Cancellation Based on Anticipated Premium Increase Fails Due to Untimely Notice

Numero d'incarto 36.1999.8
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An insured individual sought to cancel all mandatory and supplementary health insurance contracts with the insurer effective January 1, 1999, by submitting notice on November 28, 1998, citing premium increases. The court rejected the petition because the termination notice failed to adhere to the contractual requirement of a three-month notice period preceding the contract's end date, and the exception allowing immediate termination upon contractual modification did not apply as the specific insurance categories listed in the insurer's response had not actually experienced any premium increase or modification. Furthermore, the court held that the statutory right under insurance contract law to demand rectification of the policy document upon receipt does not override the contractual right of the insurer to set termination deadlines when no actual modification has occurred.

Regesto Legislator

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Art. 1 LAMal, Art. 12 cpv 3 LAMal, Art. 75 LCAMal, Art. 47 LCA, Art. 7 CGA, Art. 12 LCA; Insured's Attempted Mid-Term Cancellation Based on Anticipated Premium Increase Fails Due to Untimely Notice: The court rejected the petition because the termination notice failed to adhere to the contractual requirement of a three-month notice period preceding the contract's end date, and the exception allowing immediate termination upon contractual modification did not apply as the specific insurance categories listed in the insurer's response had not actually experienced any premium increase or modification. Furthermore, the court held that the statutory right under insurance contract law to demand rectification of the policy document upon receipt does not override the contractual right of the insurer to set termination deadlines when no actual modification has occurred.

Parole chiave

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assicuratore malattia disdetta in tempo inopportuno termine di disdetta assicurazione complementare contratto unilaterale decorrenza del diritto alla rendita Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 1 LAMal
Art. 12 cpv 3 LAMal
Art. 75 LCAMal
Art. 47 LCA
Art. 7 CGA
Con l'art. 7.1. CGA la __________ si é espressamente riservata tale diritto concedendo - secondo i principi generali del diritto delle obbligazioni - allo stipulante di dipartirsi dal contratto prima dell'entrata in vigore delle modifiche proposte.
Art. 12 LCA
Art. 36 LCA
Cited as one of the grounds for unilateral termination by the policyholder, although ultimately none of the cited termination hypotheses were met.
art 37 LCA
Cited as a legal hypothesis for contract termination, although it was not the basis for the final order.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art 36 LCA

Cited as one of the grounds for unilateral termination by the policyholder, although ultimately none of the cited termination hypotheses were met.

art 37 LCA

Cited as a legal hypothesis for contract termination, although it was not the basis for the final order.

art 21 cpv 1 LCA

Cited as a legal hypothesis for contract termination, although it was not the basis for the final order.

art 43seg della Legge federale sull'organizzazione giudiziaria (OG)

Cited as the basis for the possibility of appealing the decision to the Federal Supreme Court.

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Testo completo

RACCOMANDATA Incarto n. 36.99.00008-10 grw/nh · Lugano 7 aprile 1999 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici: · Daniele Cattaneo, presidente, Giovanna Roggero-Will, Silvia Torricelli segretario: · Fabio Zocchetti

statuendo sulla petizione del 10 gennaio 1999 di

__________ __________ __________ __________ contro

__________ in materia di assicurazione contro le malattie ritenuto, in fatto

1.1. Nel 1998 la famiglia __________ era assicurata contro le malattie presso la __________.

Oltre all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, i membri della famiglia __________ avevano le seguenti assicurazioni complementari:

__________

Categoria B - Ambulatoriale (rischio d'infortunio incluso)

Categoria E - Ospedale (reparto privato)

Categoria M - Complementare (rischio d'infortunio incluso)

Categoria L - Cura di lunga durata stazionaria

__________

Categoria B - Ambulatoriale (rischio d'infortunio incluso)

Categoria E - Ospedale (reparto privato)

Categoria M - Complementare (rischio d'infortunio incluso)

Categoria L - Cura di lunga durata stazionaria

__________

Categoria B - Ambulatoriale (rischio d'infortunio incluso)

Categoria E - Ospedale (reparto comune)

Categoria M - Complementare (rischio d'infortunio incluso)

Categoria L - Cura di lunga durata stazionaria

Categoria P - Complemento dei costi di guarigione in caso

d'infortunio

Categoria U - Complemento dei costi d'invalidità in caso

d'infortunio

__________

Categoria B - Ambulatoriale (rischio d'infortunio incluso)

Categoria E - Ospedale (reparto comune)

Categoria M - Complementare (rischio d'infortunio incluso)

Categoria P - Complemento dei costi di guarigione in caso

d'infortunio

Categoria U - Complemento dei costi d'invalidità in caso

d'infortunio

(cfr. IV).

1.2. Verso la metà del mese d'ottobre 1998, la __________ ha inviato agli assicurati la polizza d'assicurazione valida per l'anno 1999.

1.3. Con lettera datata 28 novembre 1998 __________ ha comunicato alla __________ quanto segue:

" Disdetta del contratto d'assicurazione (no. di famiglia: __________)

Egregi signori,

mi riferisco al contratto di assicurazione citato in oggetto e, in seguito all'aumento dei premi, vi notifico la disdetta, valevole da tutti i contratti attualmente in vigore per il sottoscritto e per i miei familiari __________.

Mi riterrò pertanto liberato dal pagamento dei premi a partire dal 1.1.1999.

..." (doc 2)

1.4. Con risposta 30.12.1998 la __________ ha comunicato all'assicurato che, non avendo egli rispettato il termine ordinario per la disdetta, le seguenti assicurazioni complementari sarebbero rimaste in vigore anche per il 1999:

" __________ Categorie E e M

__________ Categorie B, E, M e L

__________ Categorie B e E"

1.5. Con petizione 10.1.1999 __________, per sè e per i suoi familiari, ha adito lo scrivente TCA nei seguenti termini:

" ... Fondandomi su un recente parere dell'Ufficio cantonale dell'assicurazione malattia, l'8 gennaio 1999 comunicavo (vedi allegato) alla __________ di non accettare il mancato annullamento.

Chiedo pertanto al Tribunale di voler confermare interamente la disdetta inoltrata il 28 novembre 1998, sia per l'assicurazione di base LAMal, sia per le assicurazioni complementari del sottoscritto e dei suoi familiari __________." (I)

1.6. In risposta, la __________ ha postulato la reiezione della petizione con argomenti di cui diremo, per quanto occorra, in seguito.

Considerato in diritto

2.1. L'assicurazione contro le malattie é stata retta, sino al 31 dicembre 1995 dalla LAMI che é stata sostituita, con effetto a decorrere dal 1. gennaio 1996, dalla nuova legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal).

Secondo quanto disposto dall'art 1 LAMal, l'assicurazione sociale contro le malattie comprende l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e l'assicurazione di indennità giornaliera facoltativa.

La LAMal si applica soltanto all'assicurazione malattia sociale così definita.

Contrariamente a quanto succedeva in ambito LAMI, le assicurazioni complementari offerte dalle casse malati sono diventate di puro diritto civile e sono rette, in applicazione dell'art 12 cpv 3 LAMal, dalla legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).

2.2. Dal profilo procedurale, la LAMal ha operato una cesura completa fra i rimedi giuridici nell'assicurazione malattia sociale e nelle assicurazioni complementari: se per la prima le vie di diritto sono quelle previste dalla procedura amministrativa (cfr 85ss LAMal), per le vertenze relative alle seconde sono da intraprendere le vie di

diritto previste per i litigi di diritto civile (cfr R. Spyra, Le nouveau régime de l'assurance-maladie complémentaire, Revue suisse d'assurances/ Schweizerische Versicherung-Zeitschrift 1995, N. 7/8, p. 192-200; R. Spyra, Le contentieux de la nouvelle assurance-maladie, Sécurité sociale 5/1995, p. 256259; P-Y Greber, Quelques questions relatives à la nouvelle loi fédérale sur l'assurance-maladie, in Revue de droit administratif et de droit fiscal, 3/4, 1996, p. 225-251).

Giusta l'art 47 cpv 2-4 della legge federale del 23 giugno 1978 sulla sorveglianza degli istituti d'assicurazione privati (modificata in occasione dell'adozione della LAMal), per le contestazioni relative alle assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contro le malattie giusta la legge federale del 14.3.1994 sull'assicurazione malattie, i cantoni prevedono una procedura semplice e spedita, nella quale il giudice accerta d'ufficio i fatti e valuta liberamente le prove.

Nelle contestazioni giusta il cpv 2, non possono essere addossate spese procedurali alle parti; tuttavia il giudice può mettere tutte queste spese o una parte di esse a carico della parte temeraria.

L'art 75 LCAMal dispone che le contestazioni degli assicuratori tra loro, con i loro membri o con terzi concernenti le assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contro le malattie o altri rami d'assicurazione praticati da assicuratori autorizzati all'esercizio ai sensi della LAMal e delle relative ordinanze sono decise dal Tribunale cantonale delle assicurazioni.

E' applicabile per analogia la legge di procedura per le cause davanti al TCA.

2.3. Il contratto d'assicurazione può avere fine in ragione di circostanze diverse:

- sopravvenienza del termine contrattuale

- accordo delle parti

- realizzazione delle ipotesi previste dalla legge (art 37 , 21 cpv 1 LCA)

- disdetta unilaterale da parte dello stipulante (art 36, 42, 89 e 10 LCA) o dell'assicuratore (art 29 cpv 2, 30 cpv 2, 42, 54 cpv 3, 6, 10, 28, 38, 40, 51,

53 e 75 LCA)

(cfr M. Kuhn, P. Montavon, Droit des assurances privées, Editions juridiques AmC Alpha, Lausanne 1994, pag

153 e 154)

2.3.1. Con riserva di una clausola di tacita rinnovazione del contratto (che, giusta l'art 47 LCA, ha effetto solo in quanto limiti la rinnovazione ad un anno per volta), il contratto d'assicurazione ha fine al suo termine contrattuale.

Questo termine può essere la realizzazione di un sinistro (il decesso dell'assicurato nelle assicurazioni di persone, un danno totale nell'assicurazione di cose), una data, l'espirazione di un termine o ancora la conclusione di un'azione a dipendenza di quanto stabilito dalle parti nel contratto (cfr B. Viret, Droit des assurances privées, Editions de la société suisse des employés de commerce, Zurich, pag 88; m. Kuhn, P. Montavon, Droit des assurances privées, Editions juridiques AmC Alpha, Lausanne 1994, pag 151; A. Maurer, Privatversicherungsrecht, ed Stämpfli Bern, pag 212 e seg; J-B. Meuwly, La durée de la couverture d'assurance privée, Ed universitaires Fribourg, 1994, pag 62).

In concreto, le Condizioni generali del contratto d'assicurazione LCA 1998 delle assicurazioni malattia complementari della ______ (in seguito: CGA) prevedono, all'art 4.4., che, riservate le condizioni particolari per le assicurazioni collettive, l'assicurazione si estingue con la morte della persona assicurata o con la risoluzione del contratto.

L'art 4.5. CGA prevede che l'assicurato può disdire il contratto in tre ipotesi:

- allo spirare del periodo contrattuale indicato nella polizza, osservando un preavviso di tre mesi.

- dopo ogni malattia o infortunio per il quale la __________ paga una prestazione

- in caso di modifiche del rapporto contrattuale.

La polizza indica, quale periodo contrattuale, il periodo dal 1.1.1998 al 31.12.1998.

E' incontestato che l'assicurato, con la disdetta 28.11.1998, non ha rispettato il termine di tre mesi di cui all'art 4.5. CGA.

Occorre, dunque, per valutare la tempestività di tale sua manifestazione di volontà, verificare se sono realizzate le altre ipotesi per cui tale disposto concede all'assicurato facoltà di disdetta senza osservazione del termine di cui sopra.

In concreto, non é preteso che la disdetta delle assicurazioni sia stata data in relazione alla liquidazione di un sinistro.

Occorre, dunque, ancora verificare se entra in considerazione l'ipotesi, prevista dall'art 4.5. CGA di modifica del rapporto contrattuale.

A questo proposito, l'art

4.5. rinvia esplicitamente all'art 7 CGA.

L'art 7.1 CGA prevede la facoltà per la __________, oltre che di modificare le condizioni complementari relative alle prestazioni, di aumentare o ridurre i premi in funzione dell'evoluzione dei costi (cfr, per la validità di tali clausole, P. Bucher, Assurance maladie privée, Ed. de la société suisse des employés de commerce, Zurich, pag 87 e 88).

In caso di modifica delle condizioni, l'art 7.1. CGA prevede quanto segue:

" La __________ comunica le nuove condizioni di contratto al più tardi 30 giorni prima della loro entrata in vigore. Voi avete il diritto di disdire per la fine del semestre civile in corso la parte del contratto interessata dalla modifica.

Per essere valida la disdetta deve giungere alla __________ al più tardi l'ultimo giorno del semestre civile.

In mancanza di una tale disdetta, si ritiene che abbiate accettato la modifica."

Questo disposto indica in modo chiaro e univoco che , in caso di modifiche del rapporto contrattuale, la possibilità di disdetta senza osservazione del termine ordinario - cioé del termine di cui all'art 4.5. CGA - é limitata alle *soli "parti del contratto interessate dalla modifica"*, cioé alle sole categorie assicurative che hanno subito una modifica.

La disposizione é chiara: l'assicurato, applicando l'attenzione richiesta dalle circostanze, non può dare a tale articolo nessun'altro significato (cfr, per regole applicabili all'interpretazione delle clausole di un contratto, in particolare di quelle prestampate: DTF 105 II pag 18)

Pertanto, ritenuto che, in concreto, le categoria d'assicurazione citate al punto 1.4. non hanno subito un aumento di premio (né, peraltro, alcuna altra modfica), non entra in considerazione l'ipotesi prevista dall'art 4.5. CGA di modifica del rapporto contrattuale: legittimamente la __________ ha considerato che la disdetta non ha, per esse, avuto effetto al 31.12.1998.

2.3.2. L'assicurato, sulla scorta di un parere dell'Ufficio cantonale di assicurazione malattia, sembra sostenere l'inapplicabilità dei citati disposti delle CGA della __________ affermando che essi sono in contrasto con l'art 12 LCA.

A torto.

L'art 12 LCA prevede che, quando il contenuto della polizza o delle aggiunte alla stessa non concordi colle convenzioni intervenute, lo stipulante deve chiederne la rettifica entro

4 settimane dal ricevimento della polizza senza di che il tenore di questa si ritiene da lui accettato.

Questo disposto non ha in alcun modo effetto né sulla conclusione né sulla fine del contratto d'assicurazione né sul contenuto di tale contratto liberamente deciso, nei limiti della LCA, dalle parti.

Vedi al proposito quanto detto da B. Viret e da M. Kuhn:

" ... L'établissement de la police d'assurance est donc une obligation légale née d'un contrat *déjà* conclu: la police n'est pas un élément constitutif du contrat, mais un effet de celui-ci. L'inexécution par l'assureur de l'obligation de remettre une police ne fonde pas le droit pour le preneur de faire invalider le contrat; celui-ci dispose en revanche d'une action en justice visant à la remise de ce document.."

" ... La délivrance de la police constatant le contrat d'assurance n'est pas un acte de droit dispositif. La police matérialise la déclaration de volonté des parties. De ce fait, elle ne représente pas un autre contrat qui viendrait remplacer celui qui a été conclu auparavant. La police matérialise exclusivement l'expression d'une déclaration de volonté déjà donnée.

Elle n'est donc rien d'autre qu'un titre probatoire, soit un document qui peut être produit comme moyen de preuve.... "

Il diritto concesso allo stipulante dall'art 12 LCA non modifica in nulla il diritto delle parti di proporre delle modifiche del contratto (cfr B. Viret, op. cit. pag 86).

Con l'art. 7.1. CGA la __________ si é espressamente riservata tale diritto concedendo - secondo i principi generali del diritto delle obbligazioni - allo stipulante di dipartirsi dal contratto prima dell'entrata in vigore delle modifiche proposte.

L'art 12 LCA non ha, in quest'ambito, applicazione poiché si limita a concedere all'assicurato il

diritto di esigere dall'assicuratore la consegna di un documento probante circa il contenuto del contratto concluso. Nulla più.

Parte integrante di tale contratto sono le CGA e le CCA (condizioni complementari attinenti ad ogni categoria assicurativa).

Queste condizioni - non contrarie alla LCA - sono state accettate dallo stipulante: questi non può, ora pretenderne la disattenzione.

2.3.3. Nessuna delle ipotesi di estinzione del contratto ex lege (art 37 e 21 cpv 1 LCA) né di facoltà di disdetta unilaterale dello stipulante (art 36 LCA) sono, in concreto, realizzate.

La petizione non può, dunque, che essere respinta.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- La petizione é respinta.

2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Intimazione alle parti.

Contro il presente giudizio è dato ricorso per riforma al Tribunale federale di Losanna ai sensi degli art. 43seg della Legge federale sull'organizzazione giudiziaria (OG).

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti