Legislator Giurisprudenza & Legislazione
36.1999.74 • TCAS TI 36.1999.74 Generato dall'IA

Insured's Appeal of Denied Dental Coverage Moot After Death

Numero d'incarto 36.1999.74
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An insured individual, suffering from uterine cancer and undergoing chemotherapy, appealed a decision by the health insurance fund that denied coverage for necessary dental treatments intended to preserve masticatory function, arguing the treatments were consequential to her systemic illness and established legal precedent supported coverage for such restorative procedures. However, the appeal became moot when the insured party passed away, leading the court to rule that, pursuant to the principle of disposition and relevant procedural law, the withdrawal of the appeal by the surviving spouse resulted in the case being struck from the record.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 352 CPC, Art. 23 LPTCA, art. 351 CPC; Insured's Appeal of Denied Dental Coverage Moot After Death: However, the appeal became moot when the insured party passed away, leading the court to rule that, pursuant to the principle of disposition and relevant procedural law, the withdrawal of the appeal by the surviving spouse resulted in the case being struck from the record.

Parole chiave

Generato dall'IA
assicurazione di cure dentarie rimborso delle cure oncologiche decesso del coniuge assicurazione malattia casse malati soppressione delle prestazioni assicurative Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
DTF 124 V 196
Cardiac Patient Dental Prosthetics Coverage for Serious Illness
DTF 119 V 38
La facoltà unilaterale del ricorrente di ritirare il proprio gravame costituisce un'ipotesi di applicazione del principio di disposizione, il quale assegna alla parte il dominio dell'oggetto del processo (DTF 119 V 38 consid.
DTF 118 V 188
1b, DTF 118 V 188 consid.
DTF 109 V 280
2d, DTF 109 V 280 consid.
DTF 107 V 248
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 352 CPC

Cited as the procedural basis for terminating the case due to the withdrawal of the appeal.

art. 23 LPTCA

Cited as the procedural basis referencing CPC articles for case resolution in the cantonal social insurance court.

art. 351 CPC

Cited as the procedural basis related to the disposition of the case, applied in conjunction with the withdrawal.

art. 23 LPTCA

Cited in the reasoning preceding the final orders regarding the application of procedural law (CPC) to the withdrawal.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

RACCOMANDATA Incarto n. 36.99.00074 GRW/nh · Lugano 18 agosto 1999 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Giovanna Roggero-Will

statuendo sul ricorso del 17 aprile 1999 di

__________, contro

la decisione del 18 marzo 1999 emanata da Cassa Malati __________, in materia di assicurazione sociale contro le malattie

1.

__________, assicurata contro le malattie presso la __________, soffriva di un tumore maligno all’utero per cui erano state instaurate diverse terapie fra cui, nel 1996 e nel 1998, radioterapia e chemioterapia (doc 12).

Il 13.1.1998 l’assicurata ha inviato alla __________ un preventivo per cure dentarie che riportava un costo di fr. 7.673.- con un certificato redatto dal medico-dentista __________ in cui si legge quanto segue:

" ritengo che le cure di cui necessita nelle prossime settimane sono da imputare probabilmente alla lunga chemioterapia alla quale ha dovuto sottoporsi.

Pertanto, la prego di voler sottoporre questo mio preventivo alla sua Cassa malati, la quale dovrà dire se si assume i costi previsti.

...” (doc 10bis)

2.

Con decisione 10 luglio 1998 ha rifiutato di assumere i costi dei trattamenti dentari.

Tale rifiuto è stato confermato con decisione su opposizione 18.3.1999.

3.

Contro tale decisione l’assicurata ha interposto tempestivo ricorso formulando le seguenti richieste:

" ...

a) l'annullamento della decisione su opposizione 18 marzo 1999 della __________

b) il rimborso della nota onorario di fr. 877.- per le cure già effettuate nel periodo 4.12.1997-12.1.1998: in effetti, come peraltro rilevato dalla __________, una polichemioterapia era già stata eseguita precedentemente (14.3.1996-22.6.1996) come pure una radioterapia (7.11.1996-27.12.1996) nonché di nuovo una chemioterapia dal 2.7.1998 al 15.11.1998

c) il rinvio della causa alla __________ per un riesame delle preventivate prestazioni dentarie alla luce di quanto suesposto.... ” (I)

A sostegno di queste richieste l’assicurata ha osservato quanto segue:

" ... Non senza rilevare che il suddetto articolo 19 lettera c OPre si basa su una disposizione della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) ossia sull'articolo 31 capoverso 1 lettera c secondo il quale l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume i costi delle cure dentarie se queste sono necessarie per il trattamento di una malattia grave sistemica o dei suoi postumi, il Tribunale federale delle assicurazioni, con sentenza 30 aprile 1998 (DTF 124 V 196; RAMI 1998, 282) ha deciso che le cure dentarie di cui agli articoli qui accennati comprendono pure i provvedimenti atti a conservare o ripristinare la funzione masticatoria. Come comunicatomi dall'ufficio federale delle assicurazioni sociali, da me interpellato telefonicamente, questo principio stato ribadito in una recente sentenza del 5 febbraio 1999 di cui è prevista la pubblicazione nel prossimo fascicolo della RAMI (2/3 1999).

Considerato che le cure dentarie già effettuate e preventivate sono appunto destinate a conservare e ristabilire la mia funzione masticatoria gravemente compromessa dalla chemioterapia chiedo, ritenuto oltremodo illogico che per detta conservazione o ristabilimento ci si debba limitare all'impianto di una protesi, escludendo quindi ogni altro provvedimento adeguato... “ (I)

4.

In risposta la __________ ha aderito alla richiesta di assunzione dei costi delle cure effettuate nel periodo 4.12.1997 - 12.1.1998:

" ... In altro modo va valutato l'obbligo di prestazione per le cure dentarie eseguite nel periodo dal

4 dicembre 1997 al 12 gennaio 1998. Anche queste non sono state eseguite in funzione di una radioterapia od una chemioterapia. Secondo il nostro medico fiduciario, questi risanamenti considerati e posteriori erano, ciononostante, necessari per la chemioterapia eseguita dal 2 luglio al 15 novembre 1998. Nel testo previgente dell'ordinanza ("anteriori"), né nella nuova versione ora vigente ("necessarie per conseguire"), non si rileva che le cure dentarie devono essere state eseguite con cognizione della terapia successiva. E' piuttosto decisiva la necessità obiettivamente accettabile in relazione con la terapia per la malattia sistemica. Come già detto, nella fattispecie questo presupposto è dato. Pertanto, in deroga alla decisione su opposizione impugnata, giungiamo alla conclusione che le cure dentarie citate per l'importo di fr. 877.- devono essere assunte dall'assicurazione malattie... ” (VII)

Per il resto la __________ ha postulato la reiezione del gravame con argomenti di cui diremo, per quanto occorra, in seguito.

5.

Nel corso del mese di luglio 1999, __________ ha informato il TCA dell'avvenuto decesso della moglie.

Quindi, con atto 12 agosto 1999, egli ha comunicato quanto segue:

" Con riferimento al ricorso promosso dalla mia defunta moglie __________, io __________ marito della defunta chiedo a questa spettabile autorità di ritirare il gravame e chiedo di stralciare la causa che diventa priva di oggetto... " (IX)

6.

La facoltà unilaterale del ricorrente di ritirare il proprio gravame costituisce un'ipotesi di applicazione del principio di disposizione, il quale assegna alla parte il dominio dell'oggetto del processo (DTF 119 V 38 consid. 1b, DTF 118 V 188 consid. 2d, DTF 109 V 280 consid. 2, DTF 107 V 248 consid. 1a; STFA 1° ottobre 1993 in re E.K.) e, giusta l'art 352 CPC - applicabile in forza del rinvio di cui all'art 23 LPTCA - la desistenza di una parte così come l'acquiescenza pongono fine alla lite e il giudice ne dà atto alle parti stralciando la causa dal ruolo.

Per questi motivi

in applicazione degli art 23 LPTCA e 351 e 352 CPC dichiara e pronuncia

1.- La causa é stralciata dai ruoli.

2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Intimazione alle parti.

La vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giovanna Roggero-Will