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36.1999.69 • TCAS TI 36.1999.69 Generato dall'IA

Insured Party v. Health Insurance Provider (Settlement)

Numero d'incarto 36.1999.69
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An insured party filed a petition against a health insurance provider regarding a dispute, which the insurer admitted stemmed from an incorrect premium amount shown on an initial policy document, clarifying the correct monthly premium for the specified coverage effective from the beginning of the year. Following a hearing where the parties discussed the matter, they reached a settlement, leading the court, pursuant to procedural rules governing settlements before a judge, to strike the case from the record, thus terminating the litigation, with no judicial fee charged and costs borne by the state.

Regesto Legislator

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Art. 23 LPTCA, art 351 CPC, art 352 CPC; Insured Party v. Health Insurance Provider (Settlement): Following a hearing where the parties discussed the matter, they reached a settlement, leading the court, pursuant to procedural rules governing settlements before a judge, to strike the case from the record, thus terminating the litigation, with no judicial fee charged and costs borne by the state.

Parole chiave

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spese di assicurazione malattie assicuratore fine del processo accollo delle spese procedurali audizione delle parti stato di salute Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art 23 LPTCA

Cited in conjunction with procedural rules to acknowledge the parties' settlement agreement, which ends the dispute.

art 351 CPC

Cited as a procedural basis for acknowledging the settlement agreement concluded between the parties.

art 352 CPC

Cited as the procedural basis for striking the case from the roll following the settlement agreement.

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Testo completo

RACCOMANDATA Incarto n. 36.99.00069 grw/nh · Lugano 2 giugno 1999 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Giovanna Roggero-Will

vista la petizione del 29 gennaio 1999 interposta da

__________, contro

__________, in materia di assicurazione contro le malattie ritenuto - che, con petizione 29.1.1999, __________ ha chiesto l'intervento del TCA nei confronti del__________ (I);

- che, con risposta 21.4.1999, la cassa convenuta, ha chiesto la reiezione del gravame rilevando, in particolare, quanto segue:

" ... Per quanto concerne il merito della questione, come precisato nello scritto del 21 gennaio 1999 del__________ al signor __________, il premio mensile valido dal 1° gennaio 1999 per la copertura __________, gruppo d'età 50, seconda opinione, ammonta a fr. 244.30. La polizza d'assicurazione inviata il 20 ottobre 1998 è invece errata e riporta il premio valido nel 1998 per la medesima copertura. Di tale errore la convenuta non può che scusarsi.... " (V pag 2)

- che, all'udienza del 27.5.1999, indetta su richiesta della cassa convenuta, dopo discussione, le parti hanno trovato un accordo che ha posto fine alla vertenza che le opponeva (VIII);

- che, giusta l'art 352 cpv

1 e 2 CPC, applicabile in forza del rinvio di cui all'art 23 LPTCA, la transazione conclusa tra le parti davanti al giudice o consegnata al giudice per essere registrata a verbale pone fine alla lite e il giudice ne dà atto alle parti stralciando la lite dal ruolo;

Per questi motivi

in applicazione degli art 23 LPTCA e 351 e 352 CPC dichiara e pronuncia

1.- La causa é stralciata dai ruoli.

2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Intimazione alle parti.

La vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giovanna Roggero-Will