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36.1999.63 • TCAS TI 36.1999.63 Generato dall'IA

Appeal Regarding Cantonal Health Insurance Subsidy Denial Based on Prior Tax Period Income

Numero d'incarto 36.1999.63
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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An individual appealed the denial of a cantonal health insurance subsidy for 1999, arguing their actual income was below the eligibility threshold, despite the social insurance institute basing its decision on the applicant's determined income from the 1997/98 tax period, which showed a calculated determinant income of 26,000 francs, exceeding the 22,000 franc limit for single persons. The court rejected the appeal, reasoning that under the relevant law, the determinant income is established from the official tax assessments for the stipulated biennial period, and intermediate tax filings are only considered for real-time adjustments in specific circumstances like marriage or cessation of gainful activity, none of which applied here, thus upholding the prior denial based on the non-contested tax data exceeding the legal limit.

Regesto Legislator

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Art. 23 LCAMal, Art. 29 LCAMal, Art. 49 LCAMal, Art. 1 lett. c D.E, Art. 30 LCAMal, art. 67 RegLCAM; Appeal Regarding Cantonal Health Insurance Subsidy Denial Based on Prior Tax Period Income: The court rejected the appeal, reasoning that under the relevant law, the determinant income is established from the official tax assessments for the stipulated biennial period, and intermediate tax filings are only considered for real-time adjustments in specific circumstances like marriage or cessation of gainful activity, none of which applied here, thus upholding the prior denial based on the non-contested tax data exceeding the legal limit.

Parole chiave

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imposta sul reddito sovvenzione assicurazione malattia diritto economico attività economiche vertenza di assicurazione sociale Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali

The court used this provision to justify deciding the case with a single judge.

art. 67 RegLCAM

Cited in the reasoning to explain why the appeal's argument based on current financial situation could not be accepted, supporting the final rejection of the appeal.

art. 23 LCAMal

Cited in the reasoning as the basis for cantonal and municipal participation in social security payments for those with modest economic conditions.

art. 29 LCAMal

Cited in the reasoning to define 'modest economic conditions' based on income limits.

art. 30 LCAMal

Cited in the reasoning to explain the general rule for determining the determinant income.

art. 26 LCAMal

Cited in the reasoning to classify the appellant as a single person for income limit purposes.

art. 2 comma 1

This is an abbreviation for the procedural rule applied in the reasoning to determine the jurisdiction of a single judge, although the full reference is in the first entry.

art. 2 comma 1

This is an abbreviation for the procedural rule applied in the reasoning to determine the jurisdiction of a single judge, although the full reference is in the first entry.

art. 1 lett. c D.E. 18.11.1997

Cited in the reasoning to specify the income limits set by the State Council decree.

art. 49 LCAMal

Cited in the reasoning as the legal basis for the State Council to adjust income limits.

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Testo completo

RACCOMANDATA Incarto n. 36.99.00063 grw/nh · Lugano 2 giugno 1999 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Giovanna Roggero-Will

statuendo sul ricorso del 18 marzo 1999 di

__________, contro

la decisione del 5 marzo 1999 emanata da

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona, in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione 30.12.1998, l'ICAS ha respinto l'istanza con cui __________, __________, __________, chiedeva il sussidio previsto dalla legge cantonale sull'assicurazione contro le malattie (in seguito: LCAMal) per l’anno 1999.

Analoga sorte ha avuto, il 5.3.1999, il reclamo interposto dall'istante contro tale decisione.

1.2. Con tempestivo ricorso __________ ha riproposto la propria richiesta affermando quanto segue:

" ... Allegato alla presente vi invio la dichiarazione d'imposta 1999/2000, dove potrete constatare il mio reddito imponibile molto inferiore a quello che considerate nella vostra lettera del 5 marzo 1999.

Sono molto delusa della vostra decisione, ma spero che possiate prendere nuovamente in considerazione la mia richiesta di sussidio, in quanto il mio reddito non supera assolutamente i fr. 22'000.-. " (I)

1.3. In risposta, l'IAS ha postulato la reiezione del gravame con argomenti di cui diremo, per quanto occorra, in seguito (III).

1.4. Con replica 22 aprile 1999, la ricorrente ha chiesto al TCA

" di verificare il calcolo dal quale risulta il superamento dei limiti di reddito..." (V)

In duplica, l'IAS ha ribadito la richiesta di reiezione del gravame (VIII).

Considerato in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali.

Nel merito

2.2. Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.

Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i fr. 32.000.- e delle persone sole il cui reddito non supera i fr. 20.000.-.

Con decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell’art 49 LCAMal, ritoccato, con effetto a decorrere dal 1.1.1998, verso l’alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio. Questi limiti sono ora di fr. 22.000.- per le persone sole e di fr. 34.000.- per le famiglie (cfr art 1 lett. c D.E. 18.11.1997)

Di regola, il reddito determinante risulta dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:

a) del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;

b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte ecceden­te l'importo di fr. 150.000.- per le persone sole e fr. 200.000.- per le famiglie.

(art 30 LCAMal)

Per il 1999, il Consiglio di Stato ha stabilito che il reddito determinante é rilevato dalle classificazioni per l’imposta cantonale del periodo di tassazione 1997/98 oppure dalla tassazione intermedia più recente e relativa all’anno di competenza (D.E. 20.10.1998).

2.3. In concreto, risulta in modo incontrovertibile dalla notifica di tassazione che, nel biennio di riferimento, la ricorrente, persona sola ai sensi dell'art 26 LCAMal, ha avuto un reddito imponibile pari a fr. 25.065 .-, dunque, un reddito determinante di fr. 26.000.- .

Si tratta, dunque, di un reddito imponibile superiore al limite fissato dalla legge per il diritto al sussidio delle persone sole.

La ricorrente non contesta tali dati ma sostiene che essi non corrispondono alla sua attuale reale situazione finanziaria.

Le censure della ricorrente non possono trovare accoglimento.

Infatti, come risulta dal rapporto della Commissione della gestione del Gran Consiglio al messaggio 10 novembre 1992 relativo alla modifica della LCAM, per ovviare alla circostanza secondo cui "i dati fiscali non sempre - e non necessariamente - danno un'immagine fedele della realtà economica più recente" (p. 10), la LCAM ha posto quale "dato acquisito" (cfr rapporto p. 11) unicamente:

" il ricorso alla tassazione intermedia, quale specchio della situazione economica più vicina alla realtà. Ciò potrà servire, in modo particolare, in caso di mutazioni (matrimonio, separazione, decesso di un congiunto, inizio o cessazione dell'attività lucrativa,...).

In queste circostanze, la correzione del sussidio (o la nascita del diritto oppure la revoca ) ha effetto a partire dalla data in cui viene definito l'inizio dell'assoggettamento intermedio. In assenza di tassazione intermedia, le uniche mutazioni che verranno considerate in tempi reali saranno quelle attinenti all'obbligo assicurativo stesso, ossia nascite, elezioni di residenza, decessi e trasferimenti di domicilio (o di dimora o fine di permesso stagionale)."

(cfr rapporto p. 11).

D’altra parte, l’art 67 RegLCAM non prevede la possibilità di fare astrazione dai dati fiscali nei casi come quello della ricorrente.

Pertanto, ritenuto che il reddito imponibile supera il limite posto per il diritto al sussidio, la decisione impugnata è conforme alla legislazione cantonale applicabile.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso é respinto.

2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Intimazione alle parti.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

La vicepresidente Il segretario

Giovanna Roggero-Will Fabio Zocchetti