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36.1999.48 • TCAS TI 36.1999.48 Generato dall'IA

Insurance Cancellation Withdrawal Dismissal

Numero d'incarto 36.1999.48
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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Several petitioners sought a declaration that their supplementary health insurance cancellation with the respondent insurer was effective as of a specific date; however, after the insurer responded requesting dismissal, the petitioners formally notified the court that they were withdrawing their petition. Applying procedural rules concerning the cessation of litigation upon withdrawal, the court ordered the cases struck from the rolls, with no judicial fee assessed, and court costs to be borne by the State.

Regesto Legislator

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Art. 23 LPTCA, art. 351 CPC, art. 352 CPC; Insurance Cancellation Withdrawal Dismissal: Applying procedural rules concerning the cessation of litigation upon withdrawal, the court ordered the cases struck from the rolls, with no judicial fee assessed, and court costs to be borne by the State.

Parole chiave

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soppressione della prestazione d'assicurazione ritiro della domanda assicuratore malattia assicurazione complementare decorrenza del diritto alla rendita norme di procedura Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 23 LPTCA

Applied because it mandates the use of CPC rules regarding the cessation of proceedings.

art. 351 CPC

Cited as the legal basis for issuing the final pronouncement regarding the withdrawal of the petition.

art. 352 CPC

Cited as the legal basis for striking the case from the record due to the withdrawal of the petition.

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Testo completo

RACCOMANDATA Incarto n. 36.99.00048-50 grw/nh · Lugano 2 giugno 1999 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Giovanna Roggero-Will

statuendo sulle petizioni del 10 marzo 1999 di

1. __________, 2. __________, 3. __________, rappresentati da: __________, contro

Cassa Malati __________, in materia di assicurazione contro le malattie ritenuto - che, con petizioni 10.3.1999, __________, __________ e __________ i, rappr. da __________, hanno chiesto al TCA di accertare che la disdetta delle assicurazioni complementari da loro stipulate presso la __________ ha avuto effetto il 31.12.1998 (I);

- che la petizione è stata intimata per risposta alla cassa convenuta (II);

- che, con risposta 10.5.1999, la __________ ha chiesto la reiezione della petizione (VI);

- che, con atto 21.5.1999, gli attori, hanno comunicato al TCA quanto segue:

" Con riferimento alla vostra lettera dell'11.05.1999/sc, con la presente vi confermiamo che abbiamo deciso di RITIRARE la nostra PETIZIONE contro la spett.le __________, datata 10 marzo 1999." (VIII)

- che, giusta l'art 352 cpv

1 e 2 CPC, applicabile in forza del rinvio di cui all'art 23 LPTCA, la desistenza di una parte pone fine alla lite e il giudice ne dà atto alle parti stralciando la lite dal ruolo;

Per questi motivi

in applicazione degli art 23 LPTCA e 351 e 352 CPC dichiara e pronuncia

1.- Le cause sono stralciate dai ruoli.

2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Intimazione alle parti.

La vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giovanna Roggero-Will