Claimant v. Insurer (Sickness Benefits Dispute Settlement)
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA claimant sued an insurer seeking the payment of reduced sickness daily benefits beginning on a specific date, leading to the scheduling of an expert medical evaluation; however, the claimant subsequently informed the court that a settlement had been reached with the insurer, wherein the insurer agreed to pay the demanded benefits, prompting the court to dismiss the case from the rolls based on the claimant's unilateral withdrawal, which, under applicable procedural law, constitutes a termination of the dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 352 CPC, Art. 23 LPTCA; Claimant v. Insurer (Sickness Benefits Dispute Settlement): 23 LPTCA - la desistenza di una parte così come la transazione pongono fine alla lite e il giudice ne dà atto alle parti stralciando la lite dal ruolo.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as part of the legal basis for striking the case from the roll following the withdrawal of the petition.
Cited as part of the legal basis for striking the case from the roll, as withdrawal of the action ends the litigation.
Testo completo
RACCOMANDATA Incarto n. 36.1999.00046 grw/nh · Lugano 13 gennaio 2000 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Giovanna Roggero-Will
vista la petizione del 5 marzo 1999 interposta da
__________, rappr. da: __________, contro
__________, in materia di assicurazione contro le malattie
ritenuto che, - con petizione 5 marzo 1999 __________, rappr. dall'avv. __________, ha chiesto la condanna dell'__________ a versarle le indennità giornaliere ridotte al 50% a partire dal 1. febbraio 1999 (I);
- con risposta 31.3.1999 __________ ha postulato la reiezione del gravame (III);
- il 7 maggio 1999 la giudice delegata ha ordinato l'allestimento di una perizia a cura del dott. __________, spec. FMH in reumatologia (VIII);
- il 5. ottobre 1999 il dott. __________ ha consegnato al TCA la sua perizia (XIII) che subito è stata intimata alle parti per osservazioni (XIV);
- le parti hanno preso posizione rispettivamente il 19.10.1999 (XXV) e il 25.10.1999 (XVI);
- infine, il 7.12.1999, l'avv. __________i ha comunicato al TCA di avere sottoscritto con l'__________ una convenzione con cui la cassa convenuta si è impegnata a versare all'assicurata le indennità di malattia richieste con la petizione 5.3.1999 ed ha, perciò, chiesto lo stralcio della causa dai ruoli (XX);
- la facoltà unilaterale della parte attrice di ritirare la propria petizione costituisce un'ipotesi di applicazione del principio di disposizione che assegna alla parte il dominio dell'oggetto del processo (DTF 119 V 38 consid. 1b, DTF 118 V 188 consid. 2d, DTF 109 V 280 consid. 2, DTF 107 V 248 consid. 1a; STFA 1° ottobre 1993 in re E.K.) e, giusta l'art 352 CPC - applicabile in forza del rinvio di cui all'art
23 LPTCA - la desistenza di una parte così come la transazione pongono fine alla lite e il giudice ne dà atto alle parti stralciando la lite dal ruolo.
Per questi motivi
in applicazione degli art 23 LPTCA e 352 CPC
dichiara e pronuncia
1.- La causa é stralciata dai ruoli.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione alle parti.
La vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giovanna Roggero-Will