Insurance Policy Reinstatement and Petition Withdrawal
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual filed a petition regarding a collective daily indemnity insurance policy after a dispute arose with the insurer. Following the petition, the insurance provider confirmed the reinstatement of the collective health insurance contract, leading the petitioner to declare their request satisfied and formally withdraw the petition. Consequently, the court, applying procedural rules regarding withdrawal, dismissed the case from the docket without imposing judicial fees, assigning the costs to the State.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 23 LPTCA, art 352 CPC; Insurance Policy Reinstatement and Petition Withdrawal: Following the petition, the insurance provider confirmed the reinstatement of the collective health insurance contract, leading the petitioner to declare their request satisfied and formally withdraw the petition. Consequently, the court, applying procedural rules regarding withdrawal, dismissed the case from the docket without imposing judicial fees, assigning the costs to the State.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the procedural basis for applying the Civil Procedure Code regarding the withdrawal of the petition.
Cited as the basis for the judge to note the withdrawal of the petition and strike the case from the roll.
Testo completo
RACCOMANDATA Incarto n. 36.99.00042 grw/nh · Lugano 30 aprile 1999 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Giovanna Roggero-Will
vista la petizione del 8 febbraio 1999 interposta da
__________, contro
__________, in materia di assicurazione contro le malattie ritenuto - che, con petizione 8.2.1999, la __________ ha adito lo scrivente TCA in merito ad un'assicurazione collettiva di indennità giornaliera stipulata con la _______
- che la petizione è stata intimata alla __________ per la risposta (VI);
- che la cassa convenuta, con atto 22.4.1999, ha comunicato al TCA di avere dato seguito alla richiesta della __________ (X, Xbis);
- che, con atto 29.4.1999, la __________ ha comunicato al TCA quanto segue:
" Vista la lettera 22.04.1999/gim della Cassa malati __________, che conferma la rimessa in vigore del contratto di assicurazione collettiva contro le malattie no. __________, consideriamo soddisfatta la richiesta oggetto del nostro ricorso del 08.02.1999, e ritiriamo di conseguenza la petizione a margine.
Ringraziamo per la vostra decisiva collaborazione e porgiamo i nostri migliori distinti saluti." (XI)
- che, giusta l'art 352 cpv
1 e 2 CPC, applicabile in forza del rinvio di cui all'art 23 LPTCA, la desistenza di una parte pone fine alla lite e il giudice ne dà atto alle parti stralciando la lite dal ruolo;
Per questi motivi
in applicazione degli art 23 LPTCA e 352 CPC dichiara e pronuncia
1.- La causa é stralciata dai ruoli.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione alle parti.
La vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giovanna Roggero-Will