Insured's Withdrawal of Insurance Cancellation Dispute Following Retroactive Agreement
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn insured party petitioned a cantonal insurance court concerning the validity of the cancellation of supplementary insurance policies after the insurer agreed to accept the cancellation retroactively to a prior date due to specific circumstances. The court determined that the insured's subsequent communication, accepting the insurer's proposal to withdraw the petition following the agreed-upon resolution, constituted a withdrawal of the initial action, leading the court to strike the case from the record pursuant to procedural rules governing desistance, with costs borne by the State.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 23 LPTCA, Art. 352 CPC; Insured's Withdrawal of Insurance Cancellation Dispute Following Retroactive Agreement: The court determined that the insured's subsequent communication, accepting the insurer's proposal to withdraw the petition following the agreed-upon resolution, constituted a withdrawal of the initial action, leading the court to strike the case from the record pursuant to procedural rules governing desistance, with costs borne by the State.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the procedural basis for applying the relevant civil procedure code article regarding the withdrawal of the petition.
Cited as the substantive procedural rule applied, leading to the striking of the petition from the roll due to withdrawal.
Testo completo
RACCOMANDATA Incarto n. 36.99.00037 grw/nh · Lugano 26 marzo 1999 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Giovanna Roggero-Will
statuendo sulla petizione del 22 febbraio 1999 di
__________, contro
__________, in materia di assicurazione contro le malattie ritenuto - che, con petizione 22.2.1999 __________ ha adito lo scrivente TCA relativamente alla questione della validità della disdetta delle assicurazioni complementari da lui stipulate presso la __________ (I);
- che la petizione é stata intimata alla cassa convenuta con l'assegnazione di un termine per la risposta (II);
- che, con atto 18.3.1999, l'attore - facendo riferimento allo scritto 12.3.1999 con cui la __________ gli ha comunicato di "essere disposta ad accettare la sua disdetta per il 31.12.1998 anche per le assicurazioni che non hanno subito un aumento" viste alcune circostanze particolari (cfr Vbis) - ha comunicato quanto segue al TCA:
" Con la presente mi permetto rimettere la risposta che ho ricevuto dalla Cassa malati __________ in relazione alla mia petizione del 22 febbraio 1999 e la mia accettazione della risoluzione presa dalla suddetta assicurazione... " (V)
- che tale atto va considerato come la manifestazione della volontà di ritirare la petizione visto il contenuto della lettera 12.3.1999 della __________ ("la preghiamo di comunicarci senza indugio se date le circostanze è disposto a ritirare la petizione", cfr Vbis in fine) e visto quanto da lui dichiarato nella lettera 18.3.1999 inviata alla __________ in risposta ( "..sono disposto a ritirare la petizione presso il TCA...", cfr doc Vter);
- che, giusta l'art 352 cpv
1 e 2 CPC, applicabile in forza del rinvio di cui all'art 23 LPTCA, la desistenza così come l'acquiescenza di una parte pongono fine alla lite e il giudice ne dà atto alle parti stralciando la lite dal ruolo;
Per questi motivi
in applicazione degli art 23 LPTCA e 352 CPC dichiara e pronuncia
1.- La petizione é stralciata dai ruoli.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione alle parti.
La vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giovanna Roggero-Will