Insurance Policy Termination Dispute Withdrawal
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe petitioners initiated a legal action concerning the validity of the termination of their supplementary health insurance policies, but subsequently requested the court to withdraw the petition after the respondent health insurance provider agreed to accept the cancellation of all supplementary policies effective December 31, 1998. The court ruled to strike the case from the record based on the stipulation of the parties, citing procedural rules that mandate the termination of litigation upon withdrawal or acquiescence by a party.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 23 LPTCA, art 352 cpv 1 e 2 CPC; Insurance Policy Termination Dispute Withdrawal: The court ruled to strike the case from the record based on the stipulation of the parties, citing procedural rules that mandate the termination of litigation upon withdrawal or acquiescence by a party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the basis for terminating the dispute following the withdrawal of the petition (desistenza).
Cited to confirm the applicability of the procedural rules (CPC) for case management.
Testo completo
RACCOMANDATA Incarto n. 36.99.00030-32 grw/nh · Lugano 6 aprile 1999 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Giovanna Roggero-Will
statuendo sulla petizione del 18 febbraio 1999 di
1. __________, 2. __________, 3. __________, rappresentati da: __________, __________, contro
__________, in materia di assicurazione contro le malattie ritenuto, - che, con petizione 18.2.1999 __________, __________ e __________ __________, rappr. da __________, hanno adito lo scrivente TCA relativamente alla questione della validità della disdetta delle assicurazioni complementari da loro stipulate presso la __________ (I);
- che la petizione é stata intimata alla cassa convenuta con l'assegnazione di un termine per la risposta (II);
- che, con atto 31.3.1999, la rappresentante degli attori ha comunicato quanto segue al TCA:
" ... La Cassa __________ in data 16 marzo (vedi allegato) mi inviava una lettera nella quale prendeva posizione in merito alla vertenza indicata in epigrafe e si dichiarava d'accordo di accettare la disdetta delle assicurazioni complementari della famiglia __________ con effetto al 31.12.1998.
La Cassa malati __________ accogliendo la petizione da me inoltrata a favore di __________, __________ e __________ mi chiedeva di valutare la possibilità di ritirare la stessa.
Il mio scritto va in tal senso
Considerando che la Cassa __________ è disposta ad accettare la disdetta di tutte le assicurazioni complementari nei contratti della signora __________ e dei signori __________ per il 31 dicembre 1998, prego lo spettabile Tribunale di stralciare la summenzionata lite dai ruoli." (V)
- che, giusta l'art 352 cpv
1 e 2 CPC, applicabile in forza del rinvio di cui all'art 23 LPTCA, la desistenza così come l'acquiescenza di una parte pongono fine alla lite e il giudice ne dà atto alle parti stralciando la lite dal ruolo;
Per questi motivi
in applicazione degli art 23 LPTCA e 352 CPC dichiara e pronuncia
1.- La petizione é stralciata dai ruoli.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione alle parti.
La vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giovanna Roggero-Will