Insurance Cancellation Withdrawal and Dismissal
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn insured party petitioned the Cantonal Insurance Tribunal regarding the validity of the cancellation of supplementary health insurance policies. Subsequent to the filing and notification to the opposing insurer, the petitioner's representative informed the court that the insurer had agreed to accept the cancellation effective retroactively to the end of the previous year, leading the petitioner to request withdrawal of the action. The court ruled to dismiss the petition from the roles, citing relevant procedural articles concerning the cessation of litigation due to a party's withdrawal or acquiescence, and allocated costs to the State.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 23 LPTCA, art 352 cpv 1 e 2 CPC; Insurance Cancellation Withdrawal and Dismissal: Subsequent to the filing and notification to the opposing insurer, the petitioner's representative informed the court that the insurer had agreed to accept the cancellation effective retroactively to the end of the previous year, leading the petitioner to request withdrawal of the action. The court ruled to dismiss the petition from the roles, citing relevant procedural articles concerning the cessation of litigation due to a party's withdrawal or acquiescence, and allocated costs to the State.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the basis for declaring the petition withdrawn and striking the case from the rolls, following the party's request.
Cited as the procedural basis allowing the application of the CPC rule regarding the cessation of litigation.
Testo completo
RACCOMANDATA Incarto n. 36.99.00029 grw/nh · Lugano 6 aprile 1999 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Giovanna Roggero-Will
statuendo sulla petizione del 18 febbraio 1999 di
__________, rappr. da: __________ contro
la decisione del emanata da __________, in materia di assicurazione contro le malattie ritenuto, - che, con petizione 18.2.1999 __________, rappr. da __________, ha adito lo scrivente TCA relativamente alla questione della validità della disdetta delle assicurazioni complementari da lui stipulate presso la __________ (I);
- che la petizione é stata intimata alla cassa convenuta con l'assegnazione di un termine per la risposta (II);
- che, con atto 31.3.1999, la rappresentante degli attori ha comunicato quanto segue al TCA:
" ... La Cassa __________ in data 16 marzo (vedi allegato) mi inviava una lettera nella quale prendeva posizione in merito alla vertenza indicata in epigrafe e si dichiarava d'accordo di accettare la disdetta delle assicurazioni complementari della famiglia __________ con effetto al 31.12.1998.
La Cassa malati __________ accogliendo la petizione da me inoltrata a favore di __________, __________ e __________ à mi chiedeva di valutare la possibilità di ritirare la stessa.
Il mio scritto va in tal senso.
In considerazione del fatto che la Cassa __________ è disposta ad annullare il contratto stipulato dal signor __________, con effetto al 31 dicembre 1998, prego lo spettabile Tribunale di stralciare la lite summenzionata dai ruoli." (V)
- che, giusta l'art 352 cpv
1 e 2 CPC, applicabile in forza del rinvio di cui all'art 23 LPTCA, la desistenza così come l'acquiescenza di una parte pongono fine alla lite e il giudice ne dà atto alle parti stralciando la lite dal ruolo;
Per questi motivi
in applicazione degli art 23 LPTCA e 352 CPC dichiara e pronuncia
1.- La petizione é stralciata dai ruoli.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione alle parti.
La vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giovanna Roggero-Will