Federal Insurance Court Remand on Late Affiliation Justification and Premium Supplement Proportionality
Sintesi Legislator
Generato dall'IAFollowing a rejected appeal concerning a sickness insurance matter where the initial authority deemed the late affiliation proper and effective from October 1st, 1999, the Federal Insurance Court remanded the case because the cantonal court incorrectly limited its jurisdiction by not ruling on the justification of the late affiliation and the proportionality of the resulting premium supplement, which were issues the initial authority was deemed incompetent to address. Consequently, the designated cantonal judge, based on the federal decision that favored the appellant on issues beyond the late affiliation's effective date, ordered the social insurance office to pay the appellant CHF 1,500 in costs and reimbursements for the first instance proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAdisposizioni di legge di procedura 6 aprile 1961, Art. 1 cifra 1, Art. 2 cifra 2; Federal Insurance Court Remand on Late Affiliation Justification and Premium Supplement Proportionality: Consequently, the designated cantonal judge, based on the federal decision that favored the appellant on issues beyond the late affiliation's effective date, ordered the social insurance office to pay the appellant CHF 1,500 in costs and reimbursements for the first instance proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the legal basis for the procedure leading to the final orders.
This provision, though not explicitly spelled out, is implied as the basis for the order on costs (point 1 of the dispositive), given the context of procedural law applied for setting the indemnity.
This provision, though not explicitly spelled out, is implied as the basis for the order not collecting taxes or fees (point 2 of the dispositive), given the context of procedural law applied.
Testo completo
Raccomandata Incarto n. 36.1999.173 IR/fz · Lugano 1 aprile 2003 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Ivano Ranzanici
visto il ricorso del 9 dicembre 1999 interposto da
__________ rappr. da: __________ contro
la decisione del 4.11.1999 emanata da
Istituto assicurazioni sociali, Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione sociale contro le malattie
letti ed esaminati gli atti;
richiamata la sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni 25 aprile 2000 /
26 aprile 2000 con cui il ricorso è stato respinto;
preso atto che con sentenza 23.12.02 il Tribunale federale delle assicurazioni ha rinviato la causa a questo Tribunale affinché, tenuto conto dell'esito definitivo della lite, statuisca sulle ripetibili e spese di parte di prima istanza;
considerato quanto esposto al considerando
4 della sentenza federale secondo cui
" Per quanto attiene all'applicazione dei summenzionati disposti al caso di specie, la Corte cantonale ha ammesso essere evidente che l'affiliazione della ricorrente non era stata tempestiva e che di conseguenza a ragione l'autorità competente aveva affiliato __________ alla Cassa malati __________ con effetto dal 1° ottobre 1999. Tale conclusione risulta corretta e merita conferma. Dev'essere però precisato che l'insorgente non ne ha contestato la pertinenza nel suo gravame."
mentre l'Alta Corte federale ha evidenziato che erroneamente l'allora vicepresidente del TCA
" … si è ritenuta competente per statuire sul tema di sapere se a ragione il ritardo di affiliazione fosse stato qualificato come ingiustificabile. Ha invece considerato, per quanto riguardava le altre questioni suesposte, premessa l'incompetenza dell'UAM/ISA a vagliarle, non potersi pronunciare sulle stesse per carenza di decisione vincolante. Ora, sia il tema relativo al carattere ingiustificato del ritardo che le questioni riguardanti il supplemento di premio richiesto e la proporzionalità di tale misura non rientravano nella competenza dell'UAM/ISA. La precedente istanza non avrebbe quindi dovuto statuire sul primo tema né limitarsi ad accertare nei considerandi del proprio giudizio che quelli del supplemento di premio richiesto e della proporzionalità della misura non rientravano nella competenza dell'UAM/ISA, bensì avrebbe dovuto accogliere il gravame della ricorrente. …"
alla luce di ciò il TFA ha accolto il gravame della signora __________ "a prescindere dal tema di cui al consid. 4" ordinando all'Ufficio dell'assicurazione malattia di versare alla ricorrente CHF 2'500.-- a titolo di ripetibili ed ordinando al TCA di statuire sulla questione delle spese ripetibili di prima istanza alla luce della sentenza federale;
considerato il tenore della sentenza cantonale, l'esito del gravame a livello federale, nonché il tenore del considerando della sentenza del TFA appare giustificato fissare l'importo delle spese ripetibili in CHF 1'500.--, ciò anche alla luce della prassi federale in questa materia (v. TFA 18 febbraio 2003, K 151/01 in re DH);
viste le disposizioni di legge di procedura
6 aprile 1961
decreta 1. la Istituto Assicurazioni Sociali, Ufficio assicurazione malattia, Bellinzona verserà alla parte ricorrente 1'500.-- a titolo di ripetibili (IVA compresa);
2. non si percepiscono né tasse né spese;
3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano Ranzanici