Legislator Giurisprudenza & Legislazione
35.2020.85 • TCAS TI 35.2020.85 Generato dall'IA

Insured v. Accident Insurance Provider Regarding Revocation of Suspensive Effect of Opposition

Numero d'incarto 35.2020.85
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An insured individual appealed a decision by the accident insurance provider that revoked the suspensive effect of their opposition, thereby halting disability benefit payments retroactively to February 2018. The initial claim stemmed from a 2015 work accident, and a subsequent accident occurred in 2019, leading the insurer to terminate benefits based on initial findings, even while scheduling further expert evaluation for the 2019 event. The court rejected the appeal, reasoning that established jurisprudence prioritizes the insurer's interest in avoiding the recovery of potentially undue payments when a decision has been formally made to terminate benefits based on existing evidence, even if further expert examination is pending, as the situation was not comparable to cases where benefits were suspended during an ongoing investigation; furthermore, the insured's financial hardship and the insurer's past procedural delays are not factors that typically override the administrative interest in maintaining the executory nature of a formal benefit termination decision.

Regesto Legislator

Ufficiale

Ricorso contro una decisione incidentale. Discussa la questione di sapere se vada ripristinato il diritto all'indennità giornaliera nell'attesa della consegna di una perizia amministrativa ordinata nel quadro della procedura di opposizione

Parole chiave

Generato dall'IA
estinzione delle prestazioni assicurative assicuratore infortuni revoca della decisione amministrativa ritardi procedurali prestazioni dell'assicurazione invalidità surrogazione dell'assicuratore

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
DTF 126 V 409
DTF 124 V 84
126 V 409 consid. 3b, DTF 124 V 84 consid. 1a, DTF123 V 41 consid. 3 = RAMI 1997 K 985, p. 159 consid. 4, DTF 117 V 186, 188, DTF
DTF 123 V 41
DTF 117 V 186
4, DTF 117 V 186, 188, DTF
DTF 116 Ib 350
DTF 110 V 45
DTF 110 V 45, DTF 105 V 268, DTF 98 V 222), sono applicabili, per analogia, nell’ambito dell’art.
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
Art. 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria

Cited as the basis for the single judge composition of the Tribunal in the preliminary analysis.

Art. 11 cpv. 1 e 2 OPGA

Cited in the reasoning section to explain the general rule regarding the suspensive effect of appeals/objections against administrative decisions.

Art. 52 cpv. 1 LPGA

Cited in the reasoning section regarding the deadline for filing an objection against administrative decisions.

Art. 54 cpv. 1 lett. b LPGA

Cited in the reasoning section to support the principle that an objection is generally presumed to have a suspensive effect unless otherwise specified.

Art. 66 al. 1 LTF

Although not explicitly mentioned, the decision imposes costs via order 2 (No court cost, expenses charged to the State), which usually relates to Art. 66 LTF in federal procedure, but since this is a Cantonal Tribunal decision, and order 2 states 'Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato', the closest relevant procedural article cited in the reasoning context for costs/expenses is often related to the procedural rules of the specific court, but based strictly on the rule to only include what is *explicitly* cited in the dispositive, and given the wording in order 2 which refers to costs being handled by the State ('spese sono poste a carico dello Stato'), no explicit LTF/BGG article for costs is present in the dispositive orders 1, 2, 3. Therefore, no cost provision can be included based on the strict rule.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Raccomandata Incarto n. 35.2020.85 mm · Lugano 14 dicembre 2020 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Daniele Cattaneo

con redattore: · Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario: · Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 25 settembre 2020 di

RI 1 rappr. da: RA 1 contro

la decisione incidentale del 26 agosto 2020 emanata da CO 1 rappr. da: RA 2 in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. Il 7 febbraio 2015, RI 1, dipendente delle __________ di __________ in qualità di autista e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso l’CO 1, è stato investito da un’autovettura in retromarcia e ha riportato, secondo il verbale di PS dell’Ospedale __________ di __________, delle policontusioni. Esami radio-strumentali della spalla sinistra eseguiti in seguito hanno evidenziato una lesione del labbro antero-superiore tipo Slap II con piccola cisti para-labbrale.

L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

1.2. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 13 giugno 2018, l’assicuratore ha dichiarato estinto dal 20 febbraio 2018 il proprio obbligo a prestazioni dipendente dall’evento traumatico del mese di febbraio 2015. L’CO 1 ha inoltre tolto l’effetto sospensivo a un’eventuale opposizione (doc. 149 – fasc. 2).

L’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, si è opposto a questo provvedimento.

1.3. Dalle carte processuali si evince che, nel gennaio 2019, ad RI 1 è occorso un nuovo evento infortunistico: uscendo dalla vasca da bagno, egli è scivolato, ha battuto la spalla sinistra contro il miscelatore dell’acqua ed è caduto sul ginocchio sinistro (doc. 18, p. 2 – fasc. 1).

1.4. Sentito il parere del proprio medico __________, dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, (doc. 36 – fasc.1), in data 18 febbraio 2020, l’amministrazione ha emanato una decisione formale mediante la quale ha negato *ab initio* il proprio obbligo a prestazioni in relazione all’evento traumatico del gennaio 2019 (così come con quelli pregressi del 2002, 2004 e 2012) (doc. 45 – fasc. 1).

L’avv. RA 1 ha interposto opposizione anche contro questa decisione (doc. 58 e doc. 61 – fasc. 1).

1.5. Nel corso del mese di maggio 2020, l’istituto assicuratore ha informato il rappresentante dell’assicurato circa la propria intenzione di disporre l’esecuzione di una perizia ortopedica presso il dott. __________, assegnandogli un termine per pronunciarsi in merito alla necessità della perizia, al nominativo dell’esperto e al catalogo dei quesiti (doc. 69 – fasc. 1).

Con scritto del 15 giugno 2020, il patrocinatore dell’assicurato ha condiviso la necessità di eseguire una perizia, ha formulato alcune domande complementari e ha contestato il nominativo del perito (doc. 71 – fasc. 1).

Sentite le spiegazioni dell’assicuratore (doc. 72 – fasc. 1), l’avv. RA 1 ha finalmente (e implicitamente) accettato l’esperto designato.

I quesiti sono stati trasmessi al dott. __________ in data 14 luglio 2020 (doc. 74 – fasc. 1).

RI 1 è stato convocato per la visita peritale il 5 novembre 2020 (doc. 77 – fasc. 1).

1.6. Il 24 luglio 2020, il patrocinatore ha chiesto all’amministrazione di ripristinare immediatamente il versamento delle indennità giornaliere a favore dell’assicurato (doc. 78 – fasc. 1; cfr. pure il doc. 79 – fasc. 1).

1.7. In data 26 agosto 2020, l’CO

1 ha emanato una decisione incidentale mediante la quale respinto la domanda di ripristino dell’effetto sospensivo dell’opposizione, precisando in particolare che “… dal momento che sono da attendersi difficoltà nel recupero delle prestazioni erogate durante il procedimento qualora la decisione impugnata venisse confermata, la tutela dell’interesse della CO 1 è considerata preponderante.” (doc. 230 – fasc. 2).

1.8. Con tempestivo ricorso del 25 settembre 2020, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che, annullata la decisione incidentale impugnata, venga ripristinato l’effetto sospensivo tolto con la decisione formale del 13 giugno 2018 e, dunque, il versamento delle indennità giornaliere a contare dal 20 febbraio 2018, argomentando segnatamente quanto segue:

" (…) Chiaramente da parte della CO 1 vi è un interesse a che l’effetto sospensivo sia mantenuto poiché la stessa rischia di non poter recuperare le prestazioni fornite all’assicurato nel caso in cui un’eventuale futura sentenza di merito dovesse portare alla conclusione che esse sono state indebitamente erogate.

A parere dello scrivente nel ponderare gli interessi in gioco, nel caso specifico, cod. lod. Tribunale dovrebbe invece concludere a che gli interessi del ricorrente alla restituzione dell’effetto sospensivo sono superiori a quelli della CO 1 a mantenerlo.

Si consideri nell’ambito di tale ponderazione la posizione oltremodo abusiva ed insostenibile di CO 1, laddove l’assicuratore Lainf dopo aver a torto privato l’assicurato delle prestazioni di breve durata nonostante la situazione di salute non fosse stabilizzata ha privato all’assicurato di poter beneficiare dell’effetto sospensivo alle sue valide e legittime contestazioni, salvo poi ritardare la propria decisione in maniera abusiva ed inammissibile per svariati anni, al punto da incorrere in un gravissimo abuso e diniego di giustizia.

Questo comportamento, arbitrario anche nel risultato, ergo contrario all’art. 9 CF (si pensi che l’assicurato è stato privato per anni della primaria fonte di sostentamento destinata altresì alla famiglia) non può essere tollerato al punto da imporre l’immediato ripristino – come più volte richiesto dall’opponente – delle prestazioni di corta durata e meglio delle IG Lainf, senza le quali il signor RI 1 e la sua famiglia incorrono in gravissime difficoltà finanziarie che – dopo aver comportato il consumo dei pochi risparmi

– impone ora di ricorrere all’assistenza (cfr. decisione assistenza).

(…).

Alla luce di tutto quanto precede e, meglio, le conclusioni mediche in favore della sussistenza di un nesso causale, gli interessi della CO

1 non sono particolarmente a rischio, poiché è altamente probabile che la perizia predisposta per il mese di novembre prossimo confermi tale fattispecie.

L’interesse del ricorrente alla messa in pagamento delle indennità giornaliere sussiste ormai dal 2018, ossia dal momento in cui la decisione di chiusura del caso è stata contestata. Ad oggi, durante il procedimento d’investigazione questo supera chiaramente l’interesse della CO 1, nella misura in cui la cessazione del pagamento delle indennità giornaliere in favore del ricorrente lo ha già messo in passato e continuerà a farlo in misura ancora più importante in futuro in una situazione economica precaria.

In specie tenuto conto dell’attitudine abusiva e dilatoria della CO

1 durante tutta l’istruttoria e in fase d’opposizione dove i suoi interessi sono già stati compromessi dal ritiro dell’effetto sospensivo, a oltre 5 anni dal primo infortunio e a 2 dal secondo, lo scrivente ritiene che non sarebbe proporzionato far assumere, ancora una volta, dal ricorrente le conseguenze economiche di tali manchevolezze, foss’anche nella denegata ipotesi che le conclusioni della futura perizia prevista a novembre prossimo dovessero confermare le conclusioni della CO 1.

Gli interessi dell’assicurato in questo caso, prevalgono senza ombra di dubbio su quelli dell’assicurazione di eventualmente versare “a torto” delle indennità giornaliere.” (doc. I)

1.9. L’amministrazione, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.10. In data 2 novembre 2020, l’avv. RA 1 si è riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni ricorsuali (doc. VII).

in diritto

in ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo

49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del

31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.

190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

nel merito

2.2. Giusta l’art. 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni amministrative possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali.

L’art. 52 LPGA non prevede una regolamentazione in merito all’effetto sospensivo dell’opposizione (cfr. U. Kieser, ATSG-Kommentar, 2009, ad art. 52, n. 27, p. 659).

Tuttavia, occorre osservare che l’art. 54 cpv. 1 lett. b LPGA, secondo il quale le decisioni e le decisioni su opposizione sono esecutive se possono ancora essere impugnate, ma l’opposizione o il ricorso non ha effetto sospensivo, parte dal principio che l’opposizione ha effetto sospensivo (Kieser, op. cit., ad art. 52, n. 27, p. 659).

L’art. 11 cpv. 1 OPGA prevede, dal canto suo, che l’opposizione ha effetto sospensivo, salvo i casi in cui:

a. il ricorso contro una decisione su opposizione non ha effetto

sospensivo in virtù della legge;

b. l’assicuratore ha tolto l’effetto sospensivo nella sua decisione;

c. la decisione ha una conseguenza giuridica il cui effetto non può essere sospeso.

L’assicuratore può su domanda o di moto proprio togliere l’effetto sospensivo oppure ristabilirlo se l’aveva tolto con la decisione. Tale domanda deve essere trattata immediatamente (cpv. 2 dell’art. 11 OPGA).

2.3. In una sentenza I 46/04 del

24 febbraio 2004, pubblicata in HAVE 2004, p. 127, l’Alta Corte ha stabilito che l’entrata in vigore, a far tempo dal 1° gennaio 2003, della LPGA e della OPGA non ha modificato la precedente giurisprudenza in materia di ritiro dell’effetto sospensivo di opposizioni e ricorsi (cfr., pure, RAMI 2004 U 521, p. 447 ss., consid. 2).

A quest’ultima si può quindi continuare a fare riferimento.

Con *effetto sospensivo* s’intende che gli effetti giuridici regolati dal dispositivo di una decisione impugnata non entrano provvisoriamente in vigore, ma rimangono sospesi.

Va ancora segnalato che, se la decisione impugnata è di natura *positiva*, entra in linea di conto l’istituto dell’effetto sospensivo.

Secondo la giurisprudenza, oggetto di un atto amministrativo con effetto sospensivo possono essere, per definizione, solo decisioni che impongono un obbligo o che danno seguito a una richiesta (cfr. RAMI 2003 U 479, p. 188ss., consid. 5.1; DTF

126 V 409 consid. 3b, DTF 124 V 84 consid. 1, DTF 123 V 41 consid. 3 = RAMI 1997 K 985, p. 157). Se, invece, il provvedimento è di natura *negativa*, ossia se viene respinta una richiesta di constatazione, costituzione, modifica oppure annullamento di diritti o di obblighi, si applicano i provvedimenti cautelari (cfr. RAMI 2003 U 479, p. 188ss., consid. 5.1; DTF

126 V 409 consid. 3b, DTF 124 V 84 consid. 1a, DTF123 V 41 consid. 3 = RAMI 1997 K 985, p. 159 consid. 4, DTF 117 V 186, 188, DTF

116 Ib 350; RCC 1991 p. 521; RJAM 1983 n. 528 p. 91; RCC 1982 p. 481).

Secondo la Corte federale, i principi giurisprudenziali sviluppati in merito all’art.

55 PA (cfr. DTF 110 V 45, DTF 105 V 268, DTF 98 V 222), sono applicabili, per analogia, nell’ambito dell’art. 56 PA, considerata la stretta connessione esistente fra effetto sospensivo e altri provvedimenti cautelari (cfr. STF U 190/06 del 13 giugno 2006 consid. 2 e riferimenti ivi citati).

L'autorità chiamata a decidere in merito al ritiro dell’effetto sospensivo oppure a ordinare delle misure cautelari deve, in entrambi i casi, esaminare se i motivi a favore di un'immediata esecutorietà della decisione appaiano più importanti rispetto a quelli che possono condurre ad una soluzione contraria (cfr. RAMI 2004 U 521 consid. 3 e riferimenti ivi citati). A questo proposito, l'autorità interessata gode di un certo margine d'apprezzamento.

Di regola, essa fonderà la propria decisione sui fatti che emergono dalla documentazione a sua disposizione, senza procedere a degli ulteriori accertamenti, onde evitare dispendio di tempo. Trattandosi della ponderazione degli interessi a favore oppure contrari a una immediata esecutorietà, possono avere una certa importanza le prospettive chiare circa l'esito finale della vertenza principale; non deve tuttavia sussistere *alcun dubbio* al riguardo (cfr. STF 9C_885/2014 del 17 aprile 2015 consid. 4.2; 9C_207/2014 del 1° maggio 2014 consid. 5.2; STF I 439/06 del

19 settembre 2006 consid. 2, U 283/05 del 21 ottobre 2005 consid. 2.2 e riferimenti ivi citati).

2.4. Nella sentenza K 8/96 dell'11 febbraio 1997, parzialmente pubblicata in DTF 123 V 39 ss., il TF, constatato che la decisione impugnata era di natura negativa, ha verificato se la ponderazione degli interessi in gioco giustificava la pronuncia di misure provvisionali positive, considerando finalmente preponderante l'interesse dell'autorità amministrativa:

" (…) Il Tribunale federale delle assicurazioni ha avuto modo di giudicare che evidente appare l'interesse dell'amministrazione a evitare misure di restituzione di prestazioni laddove potrebbe rivelarsi che esse sono state versate indebitamente. In questo contesto è stato in particolare accennato alle difficoltà d'ordine amministrativo collegate al recupero delle prestazioni versate a torto (DTF 119 V 507 consid. 4 e i riferimenti ivi citati). Per quanto attiene al pregiudizio che il rifiuto di misure provvisionali positive potrebbe causare all'assicurato, occorre stabilire se, in via di massima, un'improvvisa cessazione dell'erogazione di indennità giornaliere comporta conseguenze tali da compromettere la sua situazione finanziaria e da costringerlo a prendere provvedimenti onerosi o altre disposizioni da lui non esigibili ragionevolmente. A questo proposito, il Tribunale federale delle assicurazioni ha avuto modo di statuire che l'interesse dell'assicurato a non dover far capo, durante la procedura giudiziaria, all'autorità assistenziale non è preponderante rispetto a quello dell'amministrazione a non dover anticipare il versamento delle prestazioni (DTF 119 V 507 consid. 4 e riferimenti).

I principi di giurisprudenza suesposti devono trovare applicazione anche nel presente caso. Considerato l'insieme degli elementi in esame, bisogna ammettere che l'interesse della Cassa malati H. è preponderante rispetto a quello dell'assicurato. Ne deriva che, per quanto riguarda il periodo posteriore al 31 dicembre 1995, in favore dell'assicurato neppure possono essere pronunciate misure provvisionali positive." (STF succitata, consid.

4 non pubblicato)

La priorità di principio dell’interesse dell’amministrazione rispetto a quello degli assicurati è ancora stata riconosciuta dall’Alta Corte anche in altre sentenze (cfr., ad esempio, STF 9C_647/2015 del 1° ottobre 2015 consid. 3; 8C_110/2008 del 7 maggio 2008 consid. 2.3; STF U 190/06 succitata consid. 2; U 75/04 del 16 aprile 2004 consid. 4.1).

2.5. Con la propria impugnativa, l’assicurato fa in sostanza valere che il proprio interesse a che il diritto all’indennità giornaliera venga ripristinato sarebbe preponderante rispetto a quello dell’amministrazione a non dover anticipare le prestazioni assicurative. In questo senso, egli osserva che sarebbe “*altamente probabile*” che la perizia ortopedica disposta nel frattempo dall’CO 1 confermi l’esistenza di un nesso di causalità naturale con gli infortuni del 2015 e/o del 2019. D’altro canto, occorrerebbe considerare che il fatto che egli si trovi attualmente nella necessità di fare capo alle prestazioni assistenziali, è conseguenza della “*attitudine abusiva e dilatoria della CO 1*” (doc. I).

Alla luce dei principi giurisprudenziali menzionati in precedenza, questa Corte è dunque chiamata a procedere a una ponderazione degli interessi in gioco e a stabilire se i motivi a favore di un'immediata esecutorietà della decisione appaiano più importanti rispetto a quelli che possono condurre a una soluzione contraria.

Da questo profilo, la presente fattispecie non si differenzia, nella sostanza, da quelle trattate nelle numerose pronunzie federali citate al considerando 2.4. in fine, in cui l’interesse dell’amministrazione a non dover anticipare il versamento delle prestazioni è stato giudicato preponderante rispetto a quello dell’assicurato a non dover far capo, in corso di procedura, all'autorità assistenziale (in questo stesso senso, si veda pure il decreto del TF 8C_392/2017 del 3 agosto 2017). Del resto, è lo stesso ricorrente ad ammettere che l’assicuratore resistente “… rischia di non poter recuperare le prestazioni fornite all’assicurato nel caso in cui un’eventuale futura sentenza di merito dovesse portare alla conclusione che esse sono state indebitamente erogate.” (doc. I, p. 15).

Inoltre, non è possibile concludere che la procedura amministrativa si concluderà senza alcun dubbio con la vittoria di RI 1, posto che la risoluzione della questione litigiosa – principalmente quella dell’eziologia, infortunistica o meno, dei disturbi denunciati alla spalla e al ginocchio sinistro – dipende dagli esiti dell’accertamento che è stato ordinato dall’istituto convenuto, di cui l’insorgente medesimo ha peraltro riconosciuto la necessità (cfr. doc. 71, p. 1

– fasc. 1: “*La necessità della perizia è condivisa dal leso*.” – il corsivo è del redattore).

Infine, i ritardi con i quali l’CO 1 ha gestito la pratica dipendente dal sinistro del 2015 - accertati anche da questo Tribunale con la pronunzia 35.2020.14 dell’8 maggio 2020 consid. 2.5. -, non costituiscono, secondo la giurisprudenza federale, un fattore da considerare nella ponderazione degli interessi in discussione.

Secondo questa Corte, in esito a tutto quanto precede, non sono dati i presupposti affinché possa essere ripristinato l’effetto sospensivo dell’opposizione, tolto dall’assicuratore con la decisione formale del 13 giugno 2018 (e, quindi, nemmeno il versamento dell’indennità giornaliera durante la procedura di opposizione).

2.6. Sebbene essa non sia stata richiamata dal ricorrente, il TCA ritiene comunque utile precisare che la giurisprudenza di cui alla STF U 411/04 del 2 febbraio 2005, non può trovare applicazione nel caso di specie.

In quella pronunzia, riguardante una fattispecie in cui un assicuratore LAINF aveva sospeso il versamento dell’indennità giornaliera nell’attesa di conoscere le risultanze di una perizia medica da esso stesso ordinata, il TF ha rilevato che, nella ponderazione dei motivi a favore e contro un’immediata interruzione dei pagamenti, l'interesse dell'amministrazione a evitare misure di restituzione di prestazioni laddove potrebbe rivelarsi che esse sono state versate indebitamente è contrapposto a quello dell’assicurato consistente nel mantenimento del proprio sostentamento durante il periodo interessato dalla sospensione dell’indennità giornaliera. Al proposito, l’Alta Corte ha osservato di avere spesso deciso a favore dell’assicuratore, segnatamente quando l’esito della vertenza principale non era ancora chiaro. Tuttavia, rispetto a quelle fattispecie in cui l’interruzione definitiva delle prestazioni aveva avuto luogo *al termine* della procedura amministrativa, nel caso in esame, l’assicuratore non aveva sospeso le proprie prestazioni definitivamente, ma soltanto provvisoriamente, *nel mezzo* della procedura d’accertamento. Sempre secondo il TF, ciò violava il principio secondo il quale l’assicuratore contro gli infortuni deve innanzitutto chiarire a sufficienza i fatti giuridicamente rilevanti e, successivamente, fondandosi sulle relative risultanze, esaminare se i pagamenti vanno soppressi. Siccome l’assicuratore aveva in un primo tempo versato l’indennità giornaliera e, pertanto, ammesso il relativo diritto dell’assicurato, esso era tenuto a dimostrare, con il grado della verosimiglianza preponderante, che la causalità con l’infortunio si era nel frattempo estinta.

Secondo questa Corte, la fattispecie *sub judice* non è comparabile a quella di cui alla sentenza federale appena menzionata.

In effetti, in concreto, con la decisione formale del 13 giugno 2018, l’CO 1 non ha *provvisoriamente* posto fine al versamento dell’indennità giornaliera nell’attesa della consegna della perizia. L’assicuratore convenuto è invece giunto alla conclusione che i disturbi ancora lamentati dall’assicurato non erano più da ricondurre, in termini di probabilità preponderante, all’infortunio del febbraio 2015, motivo per cui ha posto fine al proprio obbligo a prestazioni a contare dal 20 febbraio 2018, e ciò in base alle risultanze degli accertamenti compiuti nel frattempo (in particolare, facendo capo al parere del dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia – cfr. doc. 120, doc. 125 e doc.

144 – fasc. 2). Pertanto, a differenza della sentenza U 411/04, l’CO 1 ha ritenuto che fossero dati tutti gli elementi per poter decidere il caso. Di conseguenza, le indennità giornaliere non sono state sospese nel mezzo della procedura di accertamento. La decisione di disporre una perizia ortopedica è stata presa soltanto più tardi.

La presente fattispecie è invece analoga a quella di cui alla STF U 190/06 del 13 giugno 2006, nella quale l’Alta Corte ha negato proprio l’applicabilità dei principi sviluppati nella sentenza U 411/04:

" (…).

3.1 Die Beschwerdeführerin beruft sich auf das Urteil L. vom 2. Februar 2005 (U 411/04: publiziert in Plädoyer 2005/2 S. 79), wonach die Versicherung vor der Aufhebung einer Leistung den rechtserheblichen

Sachverhalt abklären und mit dem Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit nachweisen müsse, dass jede kausale Bedeutung von unfallbedingten Ursachen des Gesundheitsschadens dahingefallen sei. Nachdem vorliegend ein Gutachten des Zentrums X.________ angefordert worden sei, müssten die Taggelder weiterhin ausbezahlt werden, bis dieses eingetroffen und die Kausalität der bestehenden Leiden zu den zwei Unfallereignissen rechtsgenüglich geklärt sei.

3.2 Der Fall L. ist entgegen der Verwaltungsgerichtsbeschwerde nicht ohne weiteres mit dem vorliegenden vergleichbar. Dort hatte die Unfallversicherung ein Gutachten einverlangt und zugleich ihre Leistungen vorsorglich bis zum Eintreffen der Expertise eingestellt. Die Versicherung ging also selber davon aus, dass der medizinische

Sachverhalt nicht ausreichend abgeklärt sei, hob ihre Leistungen aber trotzdem bereits während der noch laufenden Abklärung auf. Dies ist unzulässig. Vorliegend verhält es sich indessen anders: die Zürich stellte die Leistungen nicht ein, um das Eintreffen eines Gutachtens abzuwarten. Vielmehr war sie zuvor auf Grund der Akten zum Schluss gekommen, dass der adäquate Kausalzusammenhang zwischen dem zweiten Unfall und den verbliebenen Gesundheitsschäden nicht erfüllt sei, da es sich beim Ereignis vom 18. Juni 2004 um einen leichten Unfall gehandelt habe, bei welchem die adäquate Kausalität ohne weiteres verneint werden könne. Die Zürich ging somit hier im Unterschied zum Urteil L. davon aus, dass der Fall entscheidungsreif sei. Dementsprechend wurden die Taggelder nicht während laufender Abklärungen eingestellt. Der Auftrag an das Zentrum X.________ erging erst später. Den Unfall vom 18. Juni 2004 betreffende Fragen wurden erst auf Wunsch der Beschwerdeführerin eingefügt, galt doch die Expertise auch den Folgen des Unfalls vom 2. Januar 1994. (…).”

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti