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35.2013.91 • TCAS TI 35.2013.91 Generato dall'IA

Insured's Late Appeal for Higher Disability Pension Dismissed

Numero d'incarto 35.2013.91
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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An insured party appealed a decision regarding accident insurance benefits, seeking a higher disability pension than the 16% initially awarded. The court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed late, determining the statutory 30-day appeal period began on November 2, 2013, based on the legal fiction that a registered letter is considered notified on the seventh day of the retention period (November 1, 2013, despite being a public holiday), thus expiring on December 1, 2013, while the appeal was only submitted on December 4, 2013, and the appellant provided no justification for the delay to warrant a remedy for missed deadlines.

Regesto Legislator

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Art. 60 cpv. 1 LPGA, Art. 40 cpv. 1 LPGA, Art. 39 cpv. 1 LPGA, Art. 38 cpv. 1 LPGA, Art. 20 PA, Art. 38 cpv. 2bis LPGA; Insured's Late Appeal for Higher Disability Pension Dismissed: The court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed late, determining the statutory 30-day appeal period began on November 2, 2013, based on the legal fiction that a registered letter is considered notified on the seventh day of the retention period (November 1, 2013, despite being a public holiday), thus expiring on December 1, 2013, while the appeal was only submitted on December 4, 2013, and the appellant provided no justification for the delay to warrant a remedy for missed deadlines.

Parole chiave

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prestazioni d'invalidità dell'assicurato termine legale prestazione dell'assicurazione contro gli infortuni notificazione della decisione assicurazione pubblica sospensione della rendita d'invalidità

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 131 V 305
Appeal Deadline Calculation During Summer Recess
DTF 123 V 106
Insolvency Compensation Claim Timing Under Revised AVIG: Moratorium vs. Subsequent Bankruptcy
DTF 114 V 123
Reinstatement of Missed Deadlines for Unemployment Benefit Claims
DTF 96 II 265
rimproverata una negligenza (cfr. DTF 96 II 265 consid. 1a; STFA I 393/01 del 21 novembre 2001; U. Kieser, ATSG-Kommentar,
DTF 125 V 202
Essendo il ricorso irricevibile e mancando quindi il requisito della probabilità dell’esito favorevole del processo - uno dei presupposti cumulativi per la concessione dell’assistenza giudiziaria (cfr., fra le tante, DTF 125 V 202 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 60 cpv. 1 LPGA

Cited as the basis for the 30-day deadline which, when not met, led to the appeal being declared inadmissible due to tardiness.

Art. 38 cpv. 2bis LPGA

Used to establish the deemed date of notification (November 1, 2013) for calculating the appeal deadline.

Art. 41 LPGA

Cited in the context of examining and ultimately rejecting the request for restitutio in integrum for the missed deadline.

Art. 60 cpv. 2 LPGA

Cited for analogously applying articles 38-41 LPGA to the appeal deadline calculation.

Art. 38 cpv. 1 LPGA

Applied (via analogy under Art. 60 cpv. 2 LPGA) to determine when the appeal deadline began to run following notification.

Art. 64 LTF

Cited in the orders as the basis for rejecting the application for legal aid (assistenza giudiziaria).

Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the orders to determine that no court fee (tassa di giustizia) is collected, and costs are borne by the State.

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Testo completo

Raccomandata Incarto n. 35.2013.91 mm/DC/sc · Lugano 24 marzo 2014 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Daniele Cattaneo

con redattore: · Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario: · Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 4 dicembre 2013 di

RI 1 rappr. da: RA 1 contro

la decisione su opposizione del 24 ottobre 2013 emanata da CO 1 rappr. da: RA 2 in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione su opposizione del 24 ottobre 2013 (cfr. doc. 321), l’CO 1 ha respinto l’opposizione interposta da RI 1 contro la decisione formale dell’11 dicembre 2012, mediante la quale era stata assegnata una rendita d’invalidità del 16% a decorrere dal 1° novembre 2012 e un’indennità per menomazione all’integrità del 30% (cfr. doc. 301).

1.2. Con ricorso del 4 dicembre 2013, l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto, *in via principale*, una rendita d’invalidità intera, *in via subordinata*, una mezza rendita d’invalidità, *in via ulteriormente subordinata*, una rendita d’invalidità superiore al 16% e, *in via ancor più subordinata*, il rinvio degli atti all’Istituto assicuratore per ulteriori accertamenti (cfr. doc. I).

1.3. In corso di causa, l’insorgente ha prodotto documentazione destinata a supportare la sua domanda di assistenza giudiziaria (doc. V + allegati).

1.4. L’assicuratore, in risposta, ha chiesto che il ricorso venga respinto con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. VI).

1.5. Con scritto del 22 gennaio 2014, l’CO 1 ha sollevato l’eccezione di tardività del ricorso, chiedendone pertanto la reiezione in ordine (cfr. doc. X).

1.6. Sempre nel corso del mese di gennaio 2014, questa Corte ha interpellato la Posta Svizzera, allo scopo di ottenere precisazioni in merito al momento in cui l’assicurato ha ritirato l’invio raccomandato (doc. XI).

1.7. Il 17 febbraio 2014, il patrocinatore di RI 1 ha chiesto che il TCA respinga l’eccezione di tardità dell’impugnativa (cfr. doc. XIV).

1.8. In data 6 marzo 2014, l’amministrazione si é riconfermata nella propria domanda di non entrata in materia (cfr. doc. XVI).

considerato in

diritto

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999);

2.2. Con riferimento a quanto l’avv. RA 1 ha sostenuto nel suo scritto datato 17 febbraio 2014 (cfr. doc. XIV, p. 2: “Non c’é chi non veda come la CO 1, producendo la risposta di causa senza sollevare alcuna eccezione, si é costituita in causa e pertanto l’eccezione di tardività deve essere in ogni caso respinta, essendo detta eccezione superata dalla costituzione di detto assicuratore in causa.”), questo Tribunale rileva che il principio giurisprudenziale secondo cui taluni vizi vanno sollevati il prima possibile, ritenuto che l’inattività e la costituzione in giudizio valgono quale rinuncia, non si applica in presenza di un grave vizio, il quale comporta la nullità dell’atto amministrativo oppure é motivo di cassazione d’ufficio (cfr. STF 8C_821/2007 del 28 luglio 2008 consid. 2.1.2).

Ora, proprio la *tempestività del ricorso* costituisce – al pari per esempio della competenza materiale e territoriale, della capacità di essere parte e della legittimazione a ricorrere – un presupposto processuale, il suo esame deve essere effettuato *d’ufficio* da parte del tribunale (cfr. Zünd/Pfiffner Rauber (Hrsg.), Gesetz über das Soziaversicherungsgericht des Kantons Zürich, 2. Aufl., 2009, § 9, n. 8).

In esito a quanto precede, il TCA non può quindi seguire la tesi difesa dal patrocinatore dell’assicurato. Esso é tenuto a verificare la *tempestività* del suo ricorso.

2.3. Secondo l'art. 60 cpv. 1 LPGA, il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa.

Secondo il capoverso 2, gli articoli 38-41 sono applicabili per analogia.

Giusta l'art. 40 cpv. 1 LPGA, il termine legale non può essere prorogato.

Secondo l'art. 39 cpv. 1 LPGA, le richieste scritte devono essere consegnate all'assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.

Se la parte si rivolge a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è stato rispettato (cpv. 2).

L'art. 38 cpv. 1 LPGA prevede che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione.

Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante (cpv. 3).

I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la pasqua al settimo giorno successivo alla pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (cpv. 4).

Dopo l'entrata in vigore della LPGA, in analogia alla giurisprudenza resa in relazione all’art. 20 PA, il termine di ricorso in caso di notifica della decisione durante la sospensione dei termini comincia a decorrere il primo giorno dopo la scadenza della sospensione (cfr. DTF 131 V 305; STF I 643/06 del

2 novembre 2006; Pratique VSI 1998 p. 217; Mosimann, in: Praktische Anwendungsfragen des ATSG, 2003, pp. 130s).

Se il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (cfr. DTF110 V 37 consid. 2; Th.Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9, p. 479).

2.4. Giusta l’art. 38 cpv. 2bis LPGA, una comunicazione consegnata soltanto contro firma del destinatario o di un'altra persona autorizzata a ritirarla è considerata avvenuta il più tardi il settimo giorno dopo il primo infruttuoso tentativo di recapito.

Si tratta qui di una finzione legale che non é influenzata dal termine di ritiro stabilito dalla Posta. Che esso sia più lungo o che esso sia stato prolungato, non modifica la scadenza legale di sette giorni.

L’invio si considera notificato il settimo giorno del termine di giacenza, anche nel caso in cui non si trattasse di un giorno lavorativo (cfr. STF 9C_657/2008 del

9 dicembre 2008 consid. 1.1 e 2.2 e riferimenti ivi menzionati).

2.5. Nella concreta evenienza, la decisione su opposizione del 24 ottobre 2013 (messa alla Posta il giorno stesso) è stata ritirata il 4 novembre 2013 (cfr. doc. A 5 e l’estratto Track & Trace).

In virtù dell’art. 38 cpv. 2bis LPGA (applicabile *in casu* grazie al rinvio di cui all’art. 60 cpv. 2 LPGA), la decisione su opposizione in questione va considerata notificata al suo destinatario il settimo giorno del termine di giacenza, ossia in data *1° novembre 2013* (così come attestato dalla Posta - cfr. doc. XI).

Il fatto che in Ticino il 1° novembre (Ognissanti) é giorno festivo ufficiale (cfr. art.

1 della Legge concernente i giorni festivi ufficiali nel Cantone Ticino), é irrilevante (cfr. STF 9C_657/2008 succitata).

Conformemente all’art. 38 cpv. 1 LPGA (applicabile via l’art. 60 cpv. 2 LPGA), il termine di ricorso di 30 giorni di cui all’art. 60 cpv. 1 LPGA ha dunque iniziato a decorrere il 2 novembre 2013 ed é scaduto il *1° dicembre 2013*.

Consegnato alla Posta soltanto il *4 dicembre 2013* (cfr. la busta allegata all’impugnativa), il ricorso di RI 1 deve essere dichiarato tardivo.

2.6. Occorre ora esaminare se il ricorrente può prevalersi della restituzione del termine.

Ai sensi dell'art. 41 LPGA, se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento e compia l'atto omesso.

Prima dell'entrata in vigore della LPGA, l'Alta Corte aveva stabilito che la restituzione di un termine inosservato per motivi indipendenti dalla propria volontà, costituisce un principio generale del diritto e deve dunque trovare sempre applicazione, sia in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa (cfr. STFA C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 1996/1997 N. 13, consid. 2b, p. 71; DTF 123 V 106 consid. 2a; DLA 1988 N. 17, consid. 3b, p. 128 e DTF 114 V

123 consid. 3b).

Per "impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza maggiore, ma anche l'impossibilità che risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere

rimproverata una negligenza (cfr. DTF 96 II 265 consid. 1a; STFA I 393/01 del 21 novembre 2001; U. Kieser, ATSG-Kommentar,

Schultess 2003, N. 4 ad art. 41, p. 417; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 170s.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, n. 151).

Deve ancora essere sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).

Il TCA constata che l’insorgente non ha fatto valere il benché minimo motivo atto a giustificare la restituzione del termine (cfr. doc. XIV).

Il suo ricorso è pertanto irricevibile, in quanto tardivo.

2.7. Essendo il ricorso irricevibile e mancando quindi il requisito della probabilità dell’esito favorevole del processo - uno dei presupposti cumulativi per la concessione dell’assistenza giudiziaria (cfr., fra le tante, DTF 125 V 202 consid. 4a con riferimenti) - la relativa istanza deve essere respinta.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è irricevibile, in quanto tardivo.

2. L’istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria è respinta.

3. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti