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35.2009.78 • TCAS TI 35.2009.78 Generato dall'IA

Insured Party v. Accident Insurance: Appeal Inadmissibility Due to Procedural Deficiency

Numero d'incarto 35.2009.78
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An insured party filed an appeal against a decision concerning accident insurance, but the appeal was deemed inadmissible because the appellant failed to complete the filing by supplying the necessary documentation and details as required by the procedural law for the Cantonal Insurance Court, despite being granted an extension period to cure the deficiencies. The Court's reasoning for non-receipt was based strictly on the appellant's failure to adhere to the formal requirements stipulated by law for the appeal to proceed to the merits.

Regesto Legislator

Ufficiale

Assegnato all'assicurato un termine di 15 giorni per completare il ricorso con l'avvertenza che, trascorso infruttuoso il termine, il TCA non sarebbe entrato nel merito, constatato che l'A. non ha completato il ricorso malgrado il lungo tempo trascorso, il ricorso non è ricevibile

Parole chiave

Generato dall'IA
presupposto processuale responsabilità della persona assicurata riserva d'assicurazione riesame da parte dell'assicuratore prestazione dell'assicurazione contro gli infortuni contenzioso dell'assicurazione invalidità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 3 e 4 della Lptca
These articles from the procedural law were cited as the basis for the decision regarding the inadmissibility of the appeal (point 1).
Non si percepisce tassa di giustizia
This part of order 2 addresses the non-collection of court fees.
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 3 e 4 della Lptca

These articles from the procedural law were cited as the basis for the decision regarding the inadmissibility of the appeal (point 1).

art. 4 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca)

This article established the requirement that the appeal was missing, leading to the order to supplement it.

Non si percepisce tassa di giustizia

This part of order 2 addresses the non-collection of court fees.

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Testo completo

Raccomandata Incarto n. 35.2009.78 DC/sc · Lugano 22 ottobre 2009 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Daniele Cattaneo

statuendo sul ricorso del 30 giugno 2009 di

RI 1 contro

la decisione su opposizione del 5 giugno 2009 emanata da CO 1 in materia di assicurazione contro gli infortuni

letti ed esaminati gli atti;

richiamato il decreto del 23 luglio 2009 con il quale, rilevato che il ricorso non ossequiava i requisiti di cui all'art. 4 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 è stato assegnato all'assicurato un termine di 15 giorni per completare il ricorso con l'avvertenza che, trascorso infruttuoso il termine assegnato, il Tribunale non sarebbe entrato nel merito (cfr. Doc. III);

constato che l'assicurato non ha completato il ricorso malgrado il lungo tempo trascorso;

visti gli art. 3 e 4 della Lptca;

decreta 1. Il ricorso non è ricevibile.

2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti