Workers' Accident Insurance Appeal Inadmissibility Due to Relapse Intent
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared an appeal in a workers' accident insurance matter inadmissible because the appellant's submission, despite an earlier opportunity to correct procedural deficiencies, clearly communicated an intent to announce a relapse rather than contest the prior opposition decision, which under procedural law requires specific conclusions and grounds for appeal that were not met. Consequently, the file was remitted to the insurance entity for a determination on the announced relapse.
Regesto Legislator
UfficialeRicorso al TCA irricevibile, in quanto con scritto inviato all'assic.LAINF e da questo trasmesso al TCA l'ass. ha chiaramente manifestato la volontà di annunciare una rocaduta e non di contestare la dec. su opp. Atti trasmessi ad ass.LAINF perché si pronunci sulla ricaduta annunciata
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe appeal was declared inadmissible because it did not meet the formal requirements set forth in this article, which is referenced in the introductory decree mentioned in the reasoning.
This article, which requires stating the appellant's claims, is cited in the reasoning as a requirement that was not met, leading to the inadmissibility decision.
This procedural law is mentioned in the reasoning as the basis for the initial order to complete the appeal, which was not fulfilled.
This provision concerning legal aid/costs is implicitly referenced by the absence of costs (no 'tassa di giustizia' imposed) and the State bearing the expenses in order 2.
This provision regarding costs is indirectly referenced by the order that 'spese sono poste a carico dello Stato' (expenses borne by the State) in order 2, implying that cost allocation rules apply.
Testo completo
Raccomandata Incarto n. 35.2009.21 dc/gm · Lugano 19 febbraio 2009 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 19 gennaio 2009 di
RI 1 contro
CO 1, in materia di assicurazione contro gli infortuni
letti ed esaminati gli atti;
ricordato che il presente incarto è stato aperto a seguito di una lettera dell'CO 1 (cfr. Doc. II), che ha trasmesso al TCA copia di uno scritto dell'assicurata del 19 gennaio 2009 a lei indirizzato (cfr. Doc. I);
richiamato il decreto del 4 febbraio 2009 del Tribunale col quale, constatato che il ricorso non ossequiava i requisiti di cui all'art. 3 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni 23.6.2008 (Lptca), è stato assegnato alla parte ricorrente un termine di 15 giorni per completare il ricorso, con la comminatoria che, trascorso infruttuoso tale termine, il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile;
ricordato che il ricorso deve contenere, tra l'altro, le conclusioni ed i motivi fatti valere dal ricorrente (cfr. art. 3 Lptca e art. 61 lett. b LPGA). Sono da intendere quali conclusioni la chiara volontà – da esaminare d'ufficio, trattandosi di un requisito d'ordine (cfr. DTF 119 V 312 consid. 1b e riferimenti; 116 V 356 consid. 2b) – manifestata per iscritto dall'insorgente di ricorrere e di ottenere una modifica del dispositivo della decisione querelata (cfr. STFA H 112/02 del 27 marzo 2003);
preso atto che nello scritto del 13 febbraio 2009 inviato all'CO 1, con copia al TCA, l'assicurata ha chiaramente manifestato la volontà di annunciare una ricaduta e non di contestare la decisione su opposizione del 9 dicembre 2008 davanti a questo Tribunale (doc. IV);
richiamata la Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni del 23.6.2008 (Lptca)
decreta 1. Il ricorso non è ricevibile.
§Gli atti vengono trasmessi alla CO 1,
__________, perché si pronunci sulla ricaduta annunciata
dall'assicurata il 19 gennaio 2009.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti