Insurance Benefit Settlement Homologation
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIn a dispute concerning accident insurance benefits stemming from a prior ruling, the court addressed a petition for review following an earlier appellate decision, where both the insured party and the opposing insurance entity subsequently agreed to a settlement proposal offered during a hearing. The court ruled to strike the case from the rolls by homologating the amicable settlement, which stipulated the insured would receive daily benefits based on a 30% work incapacity until a specific date, in exchange for the insured waiving costs, citing the statutory basis allowing for such compromises in social insurance litigation provided they align with the factual and legal circumstances.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 50 LPGA, disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961; Insurance Benefit Settlement Homologation: The court ruled to strike the case from the rolls by homologating the amicable settlement, which stipulated the insured would receive daily benefits based on a 30% work incapacity until a specific date, in exchange for the insured waiving costs, citing the statutory basis allowing for such compromises in social insurance litigation provided they align with the factual and legal circumstances.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the legal basis permitting the conclusion of a settlement (transazione) in social insurance disputes, which leads to the striking out of the case.
Cited as the procedural framework governing the process, though no specific article number from this law appears in the operative orders.
Testo completo
Raccomandata Incarto n. 35.2006.4 dc/MM/gm · Lugano 8 marzo 2006 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul rinvio di cui alla sentenza del 6 dicembre 2005 del TFA nella causa promossa con ricorso del 24 giugno 2004 (inc. n. 35.2004.58) di
RI 1 rappr. da: RA 1 contro
la decisione su opposizione del 6 aprile 2004 emanata da CO 1 rappr. da: RA 2 in materia di assicurazione contro gli infortuni
letti ed esaminati gli atti;
preso atto dello scritto del 12 gennaio 2006 del Tribunale al Dr. med. __________ (Doc. II) e della relativa risposta del 17 gennaio 2006 (cfr. Doc. III);
richiamati il verbale di audizione del Dr. med. __________ e la successiva discussione di causa durante l'udienza del 6 marzo 2006 (cfr. Doc. XII);
ritenuto che, al termine dell'udienza, il presidente del TCA ha proposto la seguente soluzione transattiva:
" - l'assicurato è indennizzato sulla base di una incapacità lavorativa del 30% (indennità giornaliera) fino al 30 giugno 2003;
- l'assicurato rinuncia alle ripetibili." (cfr. Doc. XII)
rilevato che l'assicurato e il suo patrocinatore hanno accettato seduta stante tale proposta;
preso atto che l'avv. __________ della RA 2, con lettera del 7 marzo 2006, ha pure aderito alla proposta transattiva (cfr. Doc. XIII);
ricordato che secondo l'art. 50 LPGA:
"1Le controversie nell’ambito delle assicurazioni sociali possono essere composte con transazione.
2L’assicuratore è tenuto a comunicare la transazione sotto forma di decisione impugnabile.
3I capoversi 1 e 2 sono applicabili per analogia alla procedura di opposizione e nella procedura di ricorso."
precisato che, nel caso concreto, la transazione può essere omologata in quanto conforme alla situazione di fatto e di diritto e di conseguenza può essere emessa una decisione di stralcio della causa (cfr. DTF 131 V 417; STFA del 15 giugno 2005 nella causa L., U 50/03; STFA del 10 marzo 2003 nella causa C., C 176/00; STFA del 17 marzo 2003 nella causa J., C 278/01; RAMI 2004 pag. 286-287; STFA del 9 aprile 2003 nella causa B., B 55/02; SVR 2000 AHV Nr. 23; SVR 2000 AHV Nr. 15; Pratique VSI 1999 pag. 213; SVR 1996 AHV Nr. 74);
viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;
decreta 1.
la causa è stralciata dai ruoli per intervenuta transazione, nota alle parti, che viene omologata;
2. non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato;
3. intimazione alle parti interessate a sensi ed effetti di legge, con l'avvertenza che contro il presente giudizio hanno la facoltà di ricorrere, in caso di vizio di procedura o difetto di volontà, al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in tre esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Il presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele Cattaneo