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35.2006.15 • TCAS TI 35.2006.15 Generato dall'IA

Cantonal Insurance Tribunal Lacks Jurisdiction Over Property Insurance Dispute

Numero d'incarto 35.2006.15
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A party filed a motion with the Cantonal Insurance Tribunal asserting claims related to a property insurance contract, which the court determined falls under the Federal Insurance Contract Law and not social insurance matters, thus establishing the Tribunal's lack of *ratione materiae* jurisdiction. Consequently, the court declared the motion inadmissible, reasoning that jurisdiction for disputes arising from such a contract belongs to the ordinary civil jurisdiction, and pursuant to procedural rules, it ordered the transfer of the case documents to the competent civil court based on the forum selection clauses specified in the insurance contract and the residence of the insured and location of the insured property.

Regesto Legislator

Ufficiale

Le pretese fatte valere da un assicurato risultano da un contratto d'assicurazione - stabili retto dalla LCA e quindi sono estranee alle assicurazioni sociali. Competente per il contenzioso è allora la giurisdizione civile ordinaria. L'istanza introdotta al TCA è, pertanto, irricevibile.

Parole chiave

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incompetenza per materia assicurazione del patrimonio vertenza di assicurazione sociale trasferimento della proprietà competenza per materia credito contestato

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 26c cpv. 1 lett. a della Legge organica giudiziaria, civile e penale

This article provides the jurisdiction of the Cantonal Insurance Tribunal, the lack of which led to the declaration of inadmissibility of the appeal.

art. 126 cpv. 1 CPC

Cited as the procedural basis for transmitting the case files to the competent judicial authority when the initial authority is incompetent.

art. 23 LPTCA

Cited as the provision making Art. 126 CPC applicable in this context.

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Testo completo

Raccomandata Incarto n. 35.2006.15 DC/sc · Lugano 8 marzo 2006 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Daniele Cattaneo

statuendo sull' "istanza" del 3 marzo 2006 di

RI 1 contro

CO 1

ritenuto,

- che, con un'istanza del 3 marzo 2006, RI 1 ha fatto valere una serie di pretese in relazione ad una polizza "__________ - assicurazioni stabili" (cfr. Doc. I, e Doc. A1-A3).

- che, secondo l'art. 26c cpv. 1 lett. a della Legge organica giudiziaria, civile e penale, il Tribunale cantonale delle assicurazioni giudica, quale ultima istanza cantonale, le contestazioni in materia di assicurazioni sociali per le quali la legislazione federale prevede la costituzione di un’autorità cantonale di ricorso indipendente dall’amministrazione, come pure le altre contestazioni attribuitele dalla legge;

- che l'art. 1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni (LPTCA), enumera esaustivamente le materie in cui a quest'ultimo è attribuita la competenza del giudizio;

- che, nella presente fattispecie, quelle fatte valere da RI 1 sono pretese che rilevano da un contratto d'assicurazione - stabili - retto dalla Legge federale sul contratto d'assicurazione (cfr. art. 6.11 CGA - cfr. A2) - quindi delle pretese estranee alle assicurazioni sociali;

- che l'atto in esame si rivela, quindi, irricevibile per mancanza di competenza *ratione materiae*;

- che competente per il contenzioso sui diritti invocati da RI 1 è, invece, la giurisdizione civile ordinaria;

- che, a norma dell'art. 126 cpv. 1 CPC - disposizione applicabile via art. 23 LPTCA - quando un atto è presentato a una autorità giudiziaria incompetente, questa, d'ufficio, lo trasmette all'autorità giudiziaria competente;

- che, l'art. 3 della Legge federale sul foro in materia civile del 24 marzo 2000 prevede che:

" 1Salvo che la legge disponga altrimenti, le azioni si propongono:

a. contro una persona fisica, al giudice del suo domicilio;

b. contro una persona giuridica, al giudice della sua sede;

c. contro la Confederazione, al giudice nella città di Berna;

d. contro istituti di diritto pubblico o enti federali, al giudice della loro sede.

2Il domicilio si determina secondo il Codice civile (CC). L'articolo 24 CC non è tuttavia applicabile."

mentre l'art. 9 della stessa legge stabilisce che:

" 1Salvo che la legge disponga altrimenti, le parti possono pattuire il foro per una controversia esistente o futura in materia di prese derivanti da un determinato rapporto giuridico. Salvo diversa stipulazione, l'azione può essere proposta soltanto al foro pattuito.

2Il patto deve essere stipulato per scritto. Sono equiparati al patto scritto:

a. i mezzi di trasmissione che consentono la prova per testo (telex, facsimile, posta elettronica, ecc.); e

b. l'accordo orale delle parti, confermato per scritto.

3Il giudice designato può declinare la competenza qualora la controversia non denoti sufficiente nesso territoriale o materiale con il foro pattuito."

- che, secondo l'art. 6.10 delle CGA, "pretese risultanti dal presente contratto l'CO 1 può essere convenuta in giudizio al foro del domicilio svizzero della persona assicurata, al luogo di situazione della cosa assicurata, sempre che lo stesso sia in Svizzera, e al foro della sede dell'CO 1";

- che dalle tavole processuali emerge che RI 1 è domiciliato nel Comune di __________ e che l'immobile è situato sul __________ sopra __________;

- che, di conseguenza, gli atti sono trasmessi, per competenza, alla Pretura del Distretto di __________;

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il "ricorso" è irricevibile.

Gli atti sono trasmessi, per competenza, alla Pretura del Distretto di __________.

2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti