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35.2005.66 • TCAS TI 35.2005.66 Generato dall'IA

Insurance Impairment Settlement Approval

Numero d'incarto 35.2005.66
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A party appealed an insurance decision regarding permanent impairment following an accident, where the initial decision and subsequent opposition decision denied the claimed indemnity, while the appellant sought at least a 15% impairment rating. The court struck the case from the record after the parties reached a settlement agreement where the insurer agreed to issue a new decision recognizing a 10% permanent impairment, which the appellant accepted, thereby concluding all claims, and the court approved the transaction pursuant to relevant social insurance law allowing for out-of-court settlements in such disputes.

Regesto Legislator

Ufficiale

Stralcio della causa dai ruoli a seguito dell'intervenuta transazione tra le parti che è stata omologata dal TCA, in quanto confome alla situazione di fatto e di diritto.

Parole chiave

Generato dall'IA
gestione del sinistro assicuratore infortuni adattamento delle prestazioni d'assicurazione affezione nell'assicurazione militare assicurazione contro i danni rimborso dell'assicurazione invalidità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 50 LPGA
The court homologated the settlement agreement based on the provisions of this article concerning settlements in social insurance matters.
viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961
This procedural law was referenced in the context of the final orders issued by the Court.
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 50 LPGA

The court homologated the settlement agreement based on the provisions of this article concerning settlements in social insurance matters.

viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961

This procedural law was referenced in the context of the final orders issued by the Court.

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Testo completo

Raccomandata Incarto n. 35.2005.66 dc/gm · Lugano 12 ottobre 2005 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Daniele Cattaneo

visto il ricorso del 23 agosto 2005 interposto da

RI 1 rappr. da: RA 1 contro

la decisione su opposizione del 24 maggio 2005 emanata da CO 1 rappr. da: RA 2 in materia di assicurazione contro gli infortuni

letti ed esaminati gli atti;

rilevato che in data 28.9/3.10.2005 le parti hanno raggiunto un accordo transattivo del seguente tenore:

" 1. Con decisione del 26 aprile 2005 la convenuta ha rifiutato l'erogazione di un'indennità per menomazione dell'integrità per i postumi alla spalla destra conseguenti all'infortunio di cui alla pratica n. __________. Tale posizione è stata mantenuta in sede di decisione su opposizione del 24 maggio 2005.

2. Il ricorrente ha per contro preteso un'indennità per menomazione dell'integrità di almeno il 15%.

3. Visto la non convergenza in merito a tale pretesa, il ricorrente ha adito il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni del Cantone Ticino.

4. LCO

1 è d'accordo di annullare la propria decisione del 26 aprile 2005, come pure la decisione su opposizione del 24 maggio 2005. Essa emanerà pertanto una nuova decisione relativamente all'indennità per menomazione dell'integrità, riconoscendogliela nella misura del 10%.

5. La ricorrente rinuncia alle maggiori pretese fatte valere nel suo gravame del 23 agosto 2005, ossia ad un'indennità per menomazione dell'integrità di almeno il 15%.

6. Ciascuna parte sopporta le proprie spese, compensate le ripetibili.

7. Con la conclusione di questa pattuizione, le parti si dichiarano completamente tacitate delle loro rispettive pretese. Le parti richiamano la ratifica della presente transazione ad opera del Tribunale Cantonale delle Assicurazioni del Cantone Ticino con contestuale stralcio dai ruoli della causa incarto n. 35.2005.66.

ricordato che secondo l'art. 50 LPGA:

"1Le controversie nell’ambito delle assicurazioni sociali possono essere composte con transazione.

2L’assicuratore è tenuto a comunicare la transazione sotto forma di decisione impugnabile.

3I capoversi 1 e 2 sono applicabili per analogia alla procedura di opposizione e nella procedura di ricorso."

precisato che, nel caso concreto, la transazione può essere omologata in quanto conforme alla situazione di fatto e di diritto e di conseguenza può essere emessa una decisione di stralcio della causa (cfr. STFA del 30 agosto 2005 nella causa B., K 29/05; STFA del 15 giugno 2005 nella causa L., U 50/03; STFA del 10 marzo 2003 nella causa C., C 176/00; STFA del 17 marzo 2003 nella causa J., C 278/01; RAMI 2004 pag. 286-287; STFA del 9 aprile 2003 nella causa B., B 55/02; SVR 2000 AHV Nr. 23; SVR 2000 AHV Nr. 15; Pratique VSI 1999 pag. 213; SVR 1996 AHV Nr. 74);

viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;

decreta 1.

la causa è stralciata dai ruoli per intervenuta transazione, nota alle parti, che viene omologata;

2. non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato;

3. intimazione alle parti interessate a sensi ed effetti di legge, con l'avvertenza che contro il presente giudizio hanno la facoltà di ricorrere, in caso di vizio di procedura o difetto di volontà, al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in tre

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Il presidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Daniele Cattaneo