Legislator Giurisprudenza & Legislazione
35.2005.20 • TCAS TI 35.2005.20 Generato dall'IA

Social Insurance Benefits Appeal Settlement Homologation

Numero d'incarto 35.2005.20
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The case involved an appeal against a decision regarding social insurance benefits where the appellant contested the calculation of disability benefits following a subsequent non-occupational injury that occurred alongside residual effects from a prior workplace injury. The court acted upon a settlement agreement reached between the parties, wherein the insurer agreed to grant the appellant a combined disability pension of 50%, effective retroactively, based on the effects of both injuries and a stipulated annual earning amount. The court reasoned that since the transaction was in conformity with the factual and legal situation, as permitted under social insurance law, it homologated the agreement and consequently struck the case from the docket.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 20 cpv. 2 LAINF, Art. 69 LPGA, Art. 50 LPGA; Social Insurance Benefits Appeal Settlement Homologation: The court acted upon a settlement agreement reached between the parties, wherein the insurer agreed to grant the appellant a combined disability pension of 50%, effective retroactively, based on the effects of both injuries and a stipulated annual earning amount. The court reasoned that since the transaction was in conformity with the factual and legal situation, as permitted under social insurance law, it homologated the agreement and consequently struck the case from the docket.

Parole chiave

Generato dall'IA
prestazione d'assicurazione sociale prestazioni d'invalidità professionale assicuratore procedura di azione in materia di assicurazioni sociali armonizzazione della sicurezza sociale adattamento delle prestazioni d'assicurazione stralcio della causa dai ruoli per intervenuta transazione, omologata dal TCA

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 20 cpv. 2 LAINF

Cited in the agreed transaction (point 3) regarding the calculation of the supplementary disability pension.

art. 50 LPGA

Cited in the reasoning section as the legal basis for settling social insurance disputes through transaction, which validates the court's action.

art. 69 LPGA

Cited in the agreed transaction (point 3) as the provision superseded by Art. 20 cpv. 2 LAINF for the pension calculation.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Raccomandata Incarto n. 35.2005.20 DC/sc · Lugano 13 giugno 2005/fz · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Daniele Cattaneo

visto il ricorso del 14 marzo 2005 interposto da

RI 1 rappr. da: RA 1 contro

la decisione su opposizione del 17 dicembre 2004 emanata da CO 1 rappr. da: RA 2 in materia di assicurazione federale contro gli infortuni

letti ed esaminati gli atti;

richiamata l'ordinanza 15 marzo 2005 con la quale è stato assegnato all'CO 1 il termine di rito per la risposta di causa (II);

richiamato il decreto 12 maggio 2005 col quale, a istanza della convenuta, la causa è stata sospesa fino all'8 giugno 2005 affinché le parti potessero arrivare a una soluzione transattiva (VIII);

vista la lettera 8 giugno 2005 con la quale l'CO 1 comunica di aver trovato un accordo con la parte ricorrente e invia, per l'omologazione l'accordo transattivo del seguente tenore:

" L'CO

1 ha versato al signor RI 1, 16.11.1949, a far tempo dal 20 agosto 1972, una rendita invalidità del 20% per i postumi alla mano destra a seguito dell'infortunio del 25 ottobre 1971.

In data 16 giugno 2002 il ricorrente è incorso in un infortunio non professionale, riportando tra l'altro lesioni a livello della colonna toracale, in particolare Th6, oltre che una contusione al gomito sinistro con conseguente lesione del nervo ulnare.

Con decisione del 12 agosto 2004 la convenuta ha assegnato al ricorrente una rendita d'invalidità combinata del 35% a far tempo dal 1 luglio 2004.

Vista la non convergenza in merito alla nuova invalidità stabilita dalla convenuta, il ricorrente ha adito il Tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone Ticino.

Sulla base della presente transazione, le parti pongono fine alla vertenza giudiziaria (incarto n. 35.2005.20) secondo le modalità seguenti:

1. La convenuta, riconsiderando la propria decisione su opposizione del 17 dicembre 2004, riconosce al ricorrente, per i postumi dei due infortuni subiti, il

diritto ad una rendita d'invalidità combinata del 50% retroattivamente a far tempo dal 1 luglio 2004.

2. Tale rendita sarà calcolata sulla base di una guadagno annuo di Fr. 71'597.--.

3. Il ricorrente è reso attento sulla portata dell'art. 20 cpv. 2 LAINF, in virtù del quale all'assicurato che ha diritto ad una rendita AI o AVS è assegnata una rendita complementare che corrisponde, in deroga all'art. 69 LPGA, alla differenza tra il 90 per cento del guadagno assicurato e la rendita AI o AVS.

4. Ciascuna parte sopporta le proprie spese, compensate le ripetibili.

5. Le parti richiamano la ratifica della presente transazione ad opera del Tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone Ticino con contestuale stralcio dai ruoli della causa incarto n. 35.2005.20.

Questa transazione viene allestita in 5 esemplari originali." (Doc. Xbis)

ricordato che secondo l'art. 50 LPGA:

"1Le controversie nell’ambito delle assicurazioni sociali possono essere composte con transazione.

2L’assicuratore è tenuto a comunicare la transazione sotto forma di decisione impugnabile.

3I capoversi 1 e 2 sono applicabili per analogia alla procedura di opposizione e nella procedura di ricorso."

precisato che, nel caso concreto, la transazione può essere omologata in quanto conforme alla situazione di fatto e di diritto (cfr. la transazione qui sopra riprodotta) e di conseguenza può essere emessa una decisione di stralcio della causa (cfr. STFA del 10 marzo 2003 nella causa C., C 176/00; STFA del 17 marzo 2003 nella causa J., C 278/01; RAMI 2004 pag. 286-287; STFA del 9 aprile 2003 nella causa B., B 55/02; SVR 2000 AHV Nr. 23; SVR 2000 AHV Nr. 15; Pratique VSI 1999 pag. 213; SVR 1996 AHV Nr. 74);

viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;

decreta 1.

la causa è stralciata dai ruoli per intervenuta transazione, nota alle parti, che viene omologata;

2. non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato;

3. intimazione alle parti interessate a sensi ed effetti di legge, con l'avvertenza che contro il presente giudizio hanno la facoltà di ricorrere, in caso di vizio di procedura o difetto di volontà, al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in tre

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Il presidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Daniele Cattaneo