Appeal Dismissal for Untimeliness in Accident Insurance Dispute
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appeal concerning accident insurance benefits was filed after an opposition decision was rendered, but the opposing party challenged the appeal's timeliness, asserting that the appellant personally collected the decision on September 17th, meaning the three-month statutory appeal period expired on December 17th, rendering the December 29th filing late. Subsequently, the appellant confirmed in writing that their representative had indeed received the decision on September 17th and agreed the appeal was tardy, leading the court to dismiss the case as moot without assessing court fees or costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 106 LAINF, Art. 77 ch. 3 CO, art. 64 LAINF; Appeal Dismissal for Untimeliness in Accident Insurance Dispute: Subsequently, the appellant confirmed in writing that their representative had indeed received the decision on September 17th and agreed the appeal was tardy, leading the court to dismiss the case as moot without assessing court fees or costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision defined the time limit for appeal (3 months), which was central to declaring the appeal inadmissible.
Cited as the procedural basis for the method used to calculate the expiry date of the time limit.
This provision (implicitly referenced by the statement that no fees are charged) covers the waiver of court fees when striking the case from the record due to the appeal becoming moot.
Testo completo
Raccomandata Incarto n. 35.2005.1 dc/gm · Lugano 15 febbraio 2005 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Daniele Cattaneo
visto il ricorso del 29 dicembre 2004 interposto da
RI 1 rappr. da: RA 1 contro
la decisione su opposizione del 15 settembre 2004 emanata da CO 1 rappr. da: RA 2 in materia di assicurazione contro gli infortuni
letti ed esaminati gli atti;
vista la risposta 3 febbraio 2005 dell'CO 1 del seguente tenore:
" (...)
1.
In ordine la convenuta contesta la tempestività del ricorso.
Come si evince dalle attestazioni della Posta (doc. 26, 27, 28 e 29), la decisione su opposizione del 15 settembre 2004 (doc. 22) è stata ritira personalmente dal ricorrente in data 17 settembre 2004, e non quindi il 23 settembre 2004 come sostenuto dallo stesso (atto di ricorso, p. 2).
1.1.
Il termine di tre mesi di cui all'art. 106 LAINF per inoltrare il ricorso ha pertanto cominciato a decorrere, conformemente al principio procedurale di portata generale, in data
18 settembre 2004, ossia il giorno seguente.
1.2.
In merito alla scadenza del
termine, la convenuta evidenzia che, nel caso in cui il termine ricorsuale è calcolato in mesi, esso scade il giorno che
corrisponde a quello della notificazione della decisione. In effetti se il termine scadesse il giorno corrispondente a quello successivo alla notificazione, esso si troverebbe senza ragione prolungato di un giorno.
Tale soluzione risulta essere pure quella adottata dalla giurisprudenza federale (cfr. DTF 125 V 37 ss.; 103 V 159 s., consid. 2b).
Tale modo di computo dei termine corrisponde peraltro a quello previsto dal codice delle obbligazioni, cfr. art.
77 ch. 3 CO; P. Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2 ed., Berna 1997, p. 627).
1.3.
Visto quanto sopra esposto,
nel caso concreto il termine trimestrale ha iniziato a decorrere il 18 settembre 2004 ed è scaduto il 17 dicembre 2004.
Atteso che il ricorso del ricorrente è stato inoltrato il 29 dicembre 2004, lo stesso è tardivo e quindi irricevibile.
2.
Per evidenti ragioni di economia procedurale, la convenuta non si esprime sul merito della causa.
Nella denegata ipotesi in cui il ricorso fosse dichiarato ricevibile, la convenuta chiede a che il Tribunale le fissi un nuovo termine per introdurre il complemento del proprio memoriale di risposta relativo al merito della causa. (...)" (cfr. Doc. VI)
richiamato lo scritto del 14 febbraio 2005 dove il rappresentante dell'assicurato si è così espresso:
" Con riferimento a quanto discusso telefonicamente con il signor __________ vi confermiamo la nostra intenzione di ritirare il ricorso presentato il 29 dicembre 2004.
Il nostro associato, contrariamente a quanto riferitoci inizialmente, ha effettivamente ritirato la decisione su opposizione il 17 settembre 2004.
Il ricorso è quindi da considerare tardivo e conseguentemente irricevibile. (...)" (cfr. Doc. VIII);
rilevato che di conseguenza la causa è divenuta priva di oggetto;
viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;
decreta 1.
la causa è stralciata dai ruoli:
2. non si prelevano né tasse né spese;
3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele Cattaneo