Withdrawal of Appeal in Accident Insurance Case Following Medical Report on Incapacity
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appellant filed a recourse against a prior decision regarding accident insurance coverage, but subsequently withdrew the appeal after receiving a medical report confirming complete work incapacity, yet concluding that the current significant impairments were attributable to illness rather than a direct, causal link to the prior professional activity, leading the court to strike the case from the roll without imposing fees or costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAviste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961, 1. la causa è stralciata dai ruoli, 2. non si prelevano né tasse né spese; Withdrawal of Appeal in Accident Insurance Case Following Medical Report on Incapacity: Effettivamente, come risulta dall'esaustivo rapporto medico del Dr. __________ è evidente che la ricorrente è inabile al lavoro in misura completa, tuttavia i disturbi accusati attualmente dalla ricorrente, pur essendo stati originati dall'attività professionale, sono oggi imputabili a malattia.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis procedural law is cited immediately before the decree to govern the procedure leading to the decision on the merits (or lack thereof).
This is the main operative order, disposing of the case due to withdrawal by the appellant.
This order addresses the costs of the proceedings, resulting from the case being struck from the roll.
Testo completo
Raccomandata Incarto n. 35.2004.21 dc/gm · Lugano 1 settembre 2004 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Daniele Cattaneo
visto il ricorso del 9 aprile 2004 interposto da
RI1 rappr. da: RA1 contro
la decisione del 12 gennaio 2004 emanata da CO1 rappr. da: RA2 in materia di assicurazione contro gli infortuni
letti ed esaminati gli atti;
vista la risposta di causa 3 maggio 2004 della parte convenuta che propone la reiezione del gravame;
esaminati in particolare l'attestato del dott. __________ (doc. D), quello del dott. __________ (doc. XI 1) e quello del dott. __________ (doc. G);
vista la lettera 31 agosto 2004 del rappresentante dell'assicurata del seguente tenore:
" Abbiamo preso atto della risposta di causa (recte: lettera, n.d.r.) CO1 18 agosto 2004.
Effettivamente, come risulta dall'esaustivo rapporto medico del Dr. __________ è evidente che la ricorrente è inabile al lavoro in misura completa, tuttavia i disturbi accusati attualmente dalla ricorrente, pur essendo stati originati dall'attività professionale, sono oggi imputabili a malattia.
Premesso quanto sopra, ritiriamo il ricorso contro la decisione su opposizione CO1, proprio perché la nostra assistita non è riuscita a presentare documentazione medica atta a dimostrare che gli attuali importanti disturbi accusati dalla signora RI1 risultano essere in rapporto di causalità sicuro o almeno probabile con l'attività professionale di tagliatrice svolta al momento dell'insorgenza dell'inabilità.
Chiediamo lo stralcio della causa dai ruoli" (cfr. Doc. XXI);
rilevato che la causa è divenuta priva di oggetto;
viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;
decreta 1.
la causa è stralciata dai ruoli:
2. non si prelevano né tasse né spese;
3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele Cattaneo