Insured's Premature Appeal Dismissed for Lack of Formal Insurer Decision
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn insured party filed an appeal challenging an insurer's action concerning accident insurance, but the court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed prior to the mandatory opposition phase required by law, noting that the communication the insured received did not constitute a formal, reasoned decision from which an appeal could be lodged, and therefore ordered the matter returned to the insurer to issue a formal decision without delay.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 99 LAINF, Art. 105 cpv. 1 LAINF, Art. 106 LAINF, Art. 105 LAINF, Art. 52 LPGA; Insured's Premature Appeal Dismissed for Lack of Formal Insurer Decision: amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe appeal was declared inadmissible because the formal prerequisite of an opposition decision was missing, which is the object of the appeal under this article.
This article defines the decisions that can be challenged via opposition, a necessary step before appealing to the court.
This article mandates the written, motivated notification of decisions regarding benefits, which is relevant to the need for a formal decision.
Testo completo
Raccomandata Incarto n. 35.2003.9 mm · Lugano 10 febbraio 2003 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Daniele Cattaneo
con redattore: · Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario: · Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 30 gennaio 2003 di
__________ rappr. da: avv. __________ contro
__________ in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto che, - con ricorso del
30 gennaio 2003, __________, rappresentato dall'avv. __________, ha adito questa Corte, censurando l'agire dell'Istituto assicuratore (cfr. I);
- l’art. 99 LAINF prevede che le decisioni degli assicuratori relative alle prestazioni e alle pretese di notevole importanza o contestate dall’interessato vanno notificate per scritto. Le decisioni devono essere motivate e indicare il rimedio giuridico;
- ai sensi dell’art. 105 cpv. 1 LAINF, le summenzionate decisioni possono essere impugnate entro 30 giorni mediante opposizione all’organo decisionale;
- giusta l’art. 106 LAINF, eccezion fatta per i casi in cui l’assicuratore, malgrado la richiesta dell’interessato, non emana alcuna decisione o decisione su opposizione (cpv. 2), l’interessato può adire il TCA mediante ricorso soltanto contro le decisioni su opposizione emanate dagli assicuratori in virtù dell’art. 105 LAINF;
- dunque, l’opposizione é una via di diritto precedente e necessaria ad ogni ricorso giudiziario (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 286).
Con la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), entrata in vigore il 1° gennaio 2003, questa regola è stata ribadita per l'assicurazione contro gli infortuni ed estesa ad altre branchie delle assicurazioni sociali (cfr. art. 52 LPGA);
- nel caso di specie, l'__________, sulla questione portata all’attenzione del TCA, non ha ancora provveduto ad emanare una decisione formale: tale non può essere considerata la comunicazione datata 18 dicembre 2002 (doc. _);
- d'altro canto, non appaiono soddisfatti i presupposti per potere applicare il cpv. 2 dell'art. 106 LAINF (ricorso per denegata o ritardata giustizia), ciò che del resto neppure __________ pretende.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é irricevibile.
Gli atti sono retrocessi all'__________ affinché abbia ad esprimersi - senza indugio - sulla questione sollevata dall’assicurato, mediante l’emissione di una decisione formale.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti