Insured v. Accident Insurance Provider re: Denial of Justice Claim
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn insured person, who had previously suffered an injury resulting in temporary disability, filed an appeal alleging denial of justice because the accident insurance provider failed to issue a formal decision regarding subsequent disability claims linked to the original incident and a later event. The court rejected the appeal, reasoning that the insurance provider's action of suspending benefits and promptly referring the dispute to the relevant federal office for a decision on the competency conflict, following the insured's request for a formal decision, did not constitute a culpable delay or denial of justice under applicable law, as the matter was being addressed procedurally, even though the merits of the disability claim were not yet resolved.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 100 cpv. 2 OAINF, Art. 56 cpv. 2 LPGA, Art. 106 cpv. 2 vLAINF, Art. 29 Cost, Art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA, Art. 108 cpv. 1 lett. a vLAINF; Insured v. Accident Insurance Provider re: Denial of Justice Claim: The court rejected the appeal, reasoning that the insurance provider's action of suspending benefits and promptly referring the dispute to the relevant federal office for a decision on the competency conflict, following the insured's request for a formal decision, did not constitute a culpable delay or denial of justice under applicable law, as the matter was being addressed procedurally, even though the merits of the disability claim were not yet resolved.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning regarding the admissibility of the appeal based on failure to decide, although the appeal was ultimately rejected on the merits (which is not cited in the dispositive).
Cited in the reasoning regarding the general principle that the procedure before the Cantonal Insurance Court must be simple and swift (procedural basis underpinning the claim of delayed justice).
Cited in the reasoning to establish the court's jurisdiction for the decision by a single judge.
Cited in the reasoning to establish the court's jurisdiction for the decision by a single judge.
Cited in the reasoning to support the right to appeal when the insurer fails to issue a decision.
Cited in the reasoning regarding the potential conflict between insurers, but not in the final orders.
Cited in the reasoning regarding the request for another insurer to assume responsibility, but not in the final orders.
Provision governing the allocation of costs, cited in order No. 2 which states that no court fee is charged, while costs are borne by the State (though 'Art. 66 cpv. 1 LTF' is not explicitly stated, 'le spese sono poste a carico dello Stato' implies a procedural/cost rule, which, given the context of Italian/Swiss decisions, points to the cost disposition article, but since this specific article is missing in the orders, only explicit references are listed below).
This is part of order No. 2, establishing that no court fee is charged and costs are borne by the State (a cost ruling).
Testo completo
Raccomandata Incarto n. 35.2003.82 mm · Lugano 26 gennaio 2004 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Daniele Cattaneo
con redattore: · Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario: · Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 28 novembre 2003 di
__________ rappr. da: __________ contro
__________ in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto che, - in data 30 agosto 2000, __________, all'epoca alle dipendenze dell'__________ a beneficio di un contratto di lavoro di durata determinata (1 aprile-31 ottobre 2000), è inciampata in uno zaino di un turista ed è caduta a terra, riportando la frattura della testa del radio sinistro;
- la __________ ha riconosciuto la propria responsabilità riguardo a questo sinistro ed ha corrisposto le prestazioni assicurative.
L'assicurata ha ritrovato una piena capacità lavorativa a far tempo dal 25 settembre 2000;
- in data
21 novembre 2000, il medico curante dell'assicurata - che, nel frattempo, era entrata alle dipendenze della __________ - ha annunciato alla __________ una ricaduta dell'infortunio dell'agosto 2000, con inabilità lavorativa totale a contare dal 17 novembre 2000, ricaduta finalmente assunta dall'assicuratore LAINF.
Indennità giornaliere, corrispondenti ad un'incapacità del 100%, sono state versate sino al 31 dicembre 2000;
- l'assicurata ha presentato una nuova inabilità lavorativa completa a far tempo dal 27 febbraio 2002, allorquando essa controllava la disoccupazione, a causa di disturbi localizzati all'arto superiore sinistro.
Dagli accertamenti esperiti dalla __________ è emerso che, nel frattempo (per la precisione, il 10 febbraio 2001), __________ era rimasta vittima di un nuovo evento di carattere infortunistico che ha interessato sempre il braccio sinistro.
Perciò la __________ - dopo avere riconosciuto, in un primo tempo, il proprio obbligo a prestazioni - ha sospeso il versamento delle indennità giornaliere (a decorrere dal 1° settembre 2001) ed ha invitato l'__________, in qualità di assicuratore contro gli infortuni dei disoccupati, ad assumere il caso in forza dell'art.
100 cpv. 2 OAINF;
- da parte sua, l'Istituto assicuratore si è rifiutato di intervenire, poiché, da un lato, il 10 febbraio 2001, l'assicurata non sarebbe rimasta vittima di un infortunio ai sensi di legge e, dall'altro, farebbe comunque difetto un nesso di causalità naturale;
- con scritto del 21 ottobre 2003, il __________ in rappresentanza dell'assicurata ha sollecitato l'emanazione di una decisione formale da parte della __________;
- il 24 ottobre 2003, la __________ ha invitato l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) a decidere in merito al conflitto di competenze che la oppone all'__________, e ciò in base all'art. 78 a LAINF;
- con ricorso per denegata giustizia (erroneamente denominato "petizione") del 28 novembre 2003, __________, sempre patrocinata dall'__________, ha chiesto che l'assicuratore LAINF venga obbligato ad emettere una decisione formale "… circa i diritti in materia di prestaziopni assicurative per infortunio per i postumi dei traumi del 30 agosto e 10 febbraio 2001" (cfr. I);
- con risposta di causa del 5 gennaio 2004, la __________ ha postulato che l'impugnativa venga respinta, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi che seguono (cfr. V);
considerato che, - la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv.
1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del
18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del
10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98);
- secondo l'art. 56 cpv. 2 LPGA - legge entrata in vigore il 1° gennaio 2003 - il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione.
Questa norma è stata ripresa dall'art. 106 cpv. 2 vLAINF, il quale prevedeva che il ricorso può pure essere interposto se l'assicuratore, malgrado la richiesta dell'interessato, non emana alcuna decisione o decisione su opposizione;
- secondo il TFA, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria od amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa é competente (cfr. DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati).
Sempre secondo la giurisprudenza, l'art. 29 Cost. fed. è pure violato nel caso in cui l'autorità competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò non avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della natura dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (cfr. DTF 107 Ib 164 consid. 3b e riferimenti ivi citati). Irrilevanti sono le ragioni che hanno determinato il diniego di giustizia. Decisivo per l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità non abbia agito, rispettivamente, non abbia agito in maniera tempestiva (cfr. DTF 108 V 20 consid. 4c; DTF 103 V 195 consid. 3c);
- nel giudicare l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere ad una valutazione delle circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia quando le circostanze che hanno condotto ad un prolungamento della procedura, non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 consid. 3c in fine). Criteri rilevanti sono, segnatamente, la natura della procedura, la difficoltà della materia ed il comportamento dell'interessato (cfr. DTF 125 V 188; VPB 1983 n. 150 p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483);
- il principio secondo cui la procedura innanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere semplice e spedita (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA e art. 108 cpv. 1 lett. a vLAINF), è espressione di un principio generale del
diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò, anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 61 consid. 4; cfr., pure, U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509);
- dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa
soltanto allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa
prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata di una vertenza senza notevole ritardo, una violazione della costituzione può essere ammessa soltanto se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente (cfr. Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, Tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti alla giurisprudenza federale);
- in una
sentenza del 25 giugno 2003 nella causa Q., I 841/02, pubblicata in DTF 129 V pag. 411 e seg., il TFA ha ammesso l'esistenza di un ritardo ingiustificato a carico dell'Ufficio AI e della Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI, trattandosi di una procedura durata globalmente più di 10 anni (dal momento in cui è stata presentata la domanda di prestazioni a quello in cui è stata resa la sentenza impugnata).
Nella DTF
125 V 188ss., il TFA ha invece negato l'esistenza di un ritardo ingiustificato, trattandosi di un assicuratore malattie che, trascorsi meno di 4 mesi dal momento in cui l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva ancora proceduto ad emanare la decisione di sua competenza.
In RAMI 1997 U 286, p. 339s., la Corte federale ha riconosciuto una ritardata giustizia a carico di un tribunale cantonale che era rimasto completamente inattivo nei riguardi di una causa pendente da 42 mesi e suscettibile di essere giudicata da
27 mesi (ossia a partire dall'evasione di un atto di ricusa).
In questa stessa pronunzia, il TFA ha illustrato alcuni precedenti in cui era stato chiamato a decidere circa l'esistenza di una ritardata giustizia:
" Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat in ähnlichen Fällen, bei denen keine besonderen Umstände vorgelegen hatten, Verfahrensdauern von 20 Monaten (unveröffentliches Urteil P. vom 4. Juli 1994, C 101/94) oder 22 Monaten (unveröffentliches Urteil G. vom 4. September 1990, I 421/89) als Grenzfälle betrachtet. Im Urteil Z. vom 12.Oktober 1995 erachtete es eine Erledigungszeit von 39 Monate als zu lange, verneinte jedoch eine unrechtmässige Verzögerung, weil besondere Umstände hinzukamen. Andererseits hiess es eine Rechtsverzögerungbeschwerde bei einer Verfahrensdauer von 40 Monate gut (unveröffentliches Urteil P. vom 10. März 1993, M 1/92)." (RAMI succitata)
In dottrina viene menzionata la sentenza del 20 settembre 1995 nella causa A.L. del Tribunale delle assicurazioni del Canton Argovia, nella quale è stata riconosciuta una ritardata giustizia, trattandosi di un'autorità che aveva atteso più di 9 mesi prima di procedere ad ordinare un'ulteriore perizia (cfr.
U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der AHV und IV in: Schaffhauser/Schlauri, Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, San Gallo 1996, p. 92s.) oppure quella datata 22 giugno 1998 del Tribunale amministrativo del Canton Nidwaldo, in cui l'amministrazione è stata (soltanto) biasimata per aver lasciato trascorrere più di un anno senza prendere alcuna decisione dopo ricezione di una perizia (cfr. Plädoyer 6/1998, p. 67);
- il TFA ha stabilito, in una sentenza pubblicata in SVR 2001 UV 38, p. 109s., che l'oggetto di un ricorso presentato in base all'art. 106 cpv. 2 LAINF, é soltanto la verifica del preteso diniego o del preteso ritardo: il tribunale non può, quindi, decidere in merito alle prestazioni. Le prestazioni assicurative materiali, in effetti, non costituiscono l'oggetto litigioso di questa procedura;
- nel caso di specie, l'assicurata sostiene di essere stata vittima di una ritardata giustizia, per il fatto che l'assicuratore LAINF convenuto avrebbe oltremodo tardato nell'emanare la propria decisione formale circa i suoi diritti in materia di prestazioni (cfr. I, p. 2 in fine);
- dalle tavole processuali emerge che __________ ha chiesto - per la prima volta - alla __________ di emanare una decisione formale con lo scritto del 21 ottobre 2003 (cfr. doc. _);
- in data
24 ottobre 2003, la __________ - ritenendo che quella che la oppone all'__________ configura una contestazione pecuniaria tra assicuratori ai sensi dell'art. 78a LAINF (cfr., a questo proposito, la sentenza pubblicata in RAMI 2003 U 472, p. 38ss. e la STCA del 7 gennaio 2004 nella causa __________ c/ __________, inc. n. __________) - ha sottoposto la fattispecie per decisione all'UFAS (cfr. doc. _);
- in simili circostanze, sulla scorta dei dettami giurisprudenziali e dottrinali precedentemente evocati, il TCA ritiene che l'assicuratore infortuni convenuto non si è reso colpevole di una ritardata giustizia nei confronti di __________;
- a titolo di anticipo, la __________ ha comunque corrisposto all'assicurata, durante il periodo 1° novembre 2002-31 ottobre 2003, indennità giornaliere corrispondenti ad una inabilità lavorativa del 50%;
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti